Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39719 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Villaricca il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nata a Pozzuoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del 22 giugno 2015 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale unificati a fini sanzionatori in un solo reato di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate a NOME COGNOME le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata, li aveva condannati alla pena ritenuta di
giustizia, nonché alle pene accessorie dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie fallimentari e la durata di queste ultime veniva fissata in anni dieci.
In particolare, la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per i reati ascrittigli per essere questi estinti per morte dell’imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
A NOME COGNOME, quale legale rappresentante dal 15 maggio 2007 al 14 settembre 2009 della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 9 novembre 2011, e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 21 giugno 2010 al 4 gennaio 2013, e a NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE dal 14 settembre 2009 della RAGIONE_SOCIALE sino alla data del fallimento, si contesta di avere, in concorso con NOME COGNOME, marito di NOME COGNOME ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, distratto i beni appartenenti al fallita e di avere poi sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contab scopo di arrecare pregiudizio ai creditori della fallita o di procurare a se stessi un ingiusto vantaggio e comunque di averli tenuti in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta vizio di motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza del dolo.
Sostiene che la sentenza di primo grado ha affermato la sussistenza del dolo omettendo di considerare che l’imputata era stata amministratrice dal 15 maggio 2007 al 14 settembre 2009 e che in quel periodo era stata impegnata anche nella cura dei figli di tenerissima età; poco dopo la cessazione dalla carica si era separata dal marito, per il quale si era limitata a svolgere le funzioni d prestanome, atteso che solo suo marito aveva l’esperienza e gli strumenti per poter amministrare la società poi fallita.
Doveva, quindi, escludersi il dolo in capo alla ricorrente, in ordine al quale la motivazione era carente e viziata da violazione di legge, anche per effetto di una confusione circa le varie ipotesi di bancarotta documentale, quella semplice e quella fraudolenta e, nell’ambito di quest’ultima, quella specifica e quella generica; a ciascuna di esse corrispondeva un diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo del reato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando sei motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto d bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo alle merci per le quali le fatture erano state emesse prima del 14 settembre 2009.
Evidenzia, per gli episodi di bancarotta patrimoniale commessi prima del 14 settembre 2009, che solo in tale data egli è divenuto legale rappresentante della società poi fallita, cosicché degli stessi non può essere responsabile; né nella sentenza si chiarisce come egli abbia contribuito alla loro commissione. Nella stessa sentenza di appello si afferma che il COGNOME ha assunto la legale rappresentanza della società solo dopo che che questa era stata privata del suo patrimonio. Né egli poteva svolgere, in via retroattiva, funzioni di schermo per coprire le responsabilità dei due coniugi.
Neppure può ritenersi certa la distrazione delle merci per le quali sono state emesse le fatture che non erano state annotate nella contabilità della fallita, non potendosi escludere che queste fossero in realtà state pagate.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto d bancarotta fraudolenta patrimoniale relativo a merci per le quali le fatture erano state emesse dopo il 14 settembre 2009.
Sostiene che per l’affermazione di penale responsabilità non basta l’avere formalmente ricoperto la carica di amministratore della fallita, qualora le condotte distrattive siano state commesse da altri. La fallita era amministrata di fatto da NOME COGNOME e le distrazioni hanno avvantaggiato la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa amministrata dai coniugi COGNOME.
Le due cessioni avvenute nel 2010 erano avvenute per importi modesti e comunque il mancato pagamento da parte della RAGIONE_SOCIALE non era imputabile al ricorrente, che ben poteva non essere a conoscenza delle intenzioni delittuose dell’amministratore di fatto.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La Corte di merito, sostiene il ricorrente, non ha considerato una serie di circostanze incontestate. Successivamente al fallimento i responsabili della RAGIONE_SOCIALE avevano consegnato agli inquirenti le scritture contabili di questa società ed in tal modo, pur mancando la contabilità della fallita, era stato possibile accertare che questa aveva effettuato quattro operazioni potenzialmente distrattive, delle quali solo due attuate quando il COGNOME era amministratore della fallita.
L’azione penale era stata esercitata nell’indisponibilità, in capo agli inquirenti, delle scritture contabili della fallita; le stesse erano state prodo
dalla difesa del COGNOME prima dell’udienza preliminare. Non vi erano contrasti tra le scritture della RAGIONE_SOCIALE e quelle della RAGIONE_SOCIALE e dalle scrittu questa risultava che i debiti erano stati integralmente estinti ed in particolare che le fatture relative alla due operazioni commesse quando il COGNOME era divenuto amministratore della fallita erano state pagate in contanti. In sostanza, non vi è la prova del passaggio di denaro, ma dalle scritture contabili risulta l’estinzione del debito e comunque non vi è prova del mancato pagamento.
Comunque, grazie all’acquisizione delle scritture della RAGIONE_SOCIALE, l’autorità giudiziaria aveva potuto ricostruire i rapporti tra le due società, cosicché il ritardato deposito delle scritture della fallita non aveva arrecato danno alcuno.
Inoltre, l’attendibilità delle scritture della RAGIONE_SOCIALE prodotte prim dell’udienza preliminare era confermata dalla circostanza che esse trovavano riscontro nelle annotazioni risultanti dalla contabilità della RAGIONE_SOCIALE
3.4. Con il quarto motivo il ricorrente chiede, in caso di accoglimento di uno dei precedenti motivi, l’esclusione dell’aggravante della pluralità dei fatti d bancarotta.
3.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.
3.6. Con il sesto motivo il ricorrente sostiene che, anche in ragione della modestia del suo contributo, laddove ipotizzabile, alla commissione dei reati, il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare risulta ingiustificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito esposti.
1.1 II primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso si limita a sollevare censure in fatto, come tali inammissibili, laddove la ricorrente sostiene di non avere avuto contezza delle condotte delittuose per essersi limitata a svolgere il ruolo di prestanome per il marito.
Il motivo è inammissibile anche laddove la ricorrente lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in relazione al dolo della bancarotta fraudolenta documentale, in quanto l’imputata è stata condannata per la condotta di sottrazione delle scritture contabili che richiede il dolo specifico e la Corte d merito ha motivato sul punto affermando che la stessa e suo marito si sono serviti di NOME COGNOME per sottrarsi alle responsabilità conseguenti alle loro condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. In particolare, i tre si sarebbero accordati tra loro per occultare le scritture contabili ed evitare la loro apprensione da parte degli organi fallimentari, allo scopo di assicurare ai due coniugi l’impunità e quindi assicurare loro un ingiusto vantaggio.
Correttamente, quindi, è stata ritenuta sussistente la bancarotta fraudolenta per occultamento delle scritture contabili, in presenza del dolo specifico.
1.2. Deve, tuttavia, rilevarsi l’illegalità delle pene accessorie la cui durat non è stata determinata dal giudice di primo grado, sul presupposto che essa fosse fissata inderogabilmente in anni dieci dall’ultimo comma dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942.
Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la illegittimità dell’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui determina nella misura fissa di anni dieci la durata della pena accessoria da essa prevista.
L’illegalità della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 – 02).
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, la pena accessoria inflitta con la sentenza impugnata in questa sede è divenuta illegale, cosicché la sentenza impugnata in questa sede deve, in tale parte, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito esposti.
2.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il ricorrente è divenuto amministratore della società fallita il 14 settembre 2009, cosicché egli, non possedendo la necessaria qualifica soggettiva, potrebbe essere ritenuto responsabile per le condotte distrattive anteriori a tale data solo ipotizzando il suo concorso con il COGNOME e la COGNOME, ma nelle due sentenze di merito non si chiarisce in alcun modo in cosa si sarebbe sostanziato il suo contributo alla attuazione di tali condotte.
2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto il ricorrente si limita a reiterare le censure già formulate con il gravame, senza confrontarsi con gli argomenti posti a fondamento della sua decisione dalla Corte di appello, la quale ha spiegato perché deve concludersi per la sussistenza di un concorso del COGNOME con gli altri imputati, avendo egli accettato la carica di amministratore onde fungere da schermo alle responsabilità dei due coniugi per le condotte di bancarotta da essi già attuate e per quelle successive.
In particolare, nella sentenza di appello si afferma che egli ha emesso due fatture per la cessione alla RAGIONE_SOCIALE degli ultimi beni di poco valore della RAGIONE_SOCIALE, senza, tuttavia, che il prezzo delle due cessioni venisse mai corrisposto.
In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva
l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generic consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che i soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia allorchè si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministrato esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, COGNOME, Rv. 262767 – 01).
In relazione alla cessione di tali beni, avvenuta dopo che egli aveva assunto la carica di amministratore, del tutto correttamente la Corte di appello, in applicazione del citato principio, ha ritenuto sussistente la sua responsabilità.
Né risulta che egli si sia mai attivato per incassare il prezzo delle cessioni avvenute dopo il 14 settembre 2009.
2.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Deve in primo luogo osservarsi che la Corte di appello ha ritenuto che le scritture contabili prodotte dal difensore del COGNOME prima dell’udienza preliminare non fossero quelle oggetto di sottrazione od occultamento alla curatela.
Peraltro, deve aggiungersi in questa sede che – anche laddove dette scritture fossero effettivamente quelle oggetto di occultamento – poiché, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità deg organi fallimentari, non assume rilievo ai fini della consumazione del reato la circostanza che le scritture siano state successivamente depositate dall’imputato nel corso del giudizio penale e molto tempo dopo la dichiarazione di fallimento, atteso che tale consegna tardiva non consente alla curatela il tempestivo esercizio delle azioni revocatorie fallimentari sottoposte a stringenti termini di decadenza; detta circostanza, semmai, rende evidente che il ricorrente aveva la disponibilità delle scritture contabili e ha omesso di consegnarle agli organi fallimentari nel tentativo di occultare le responsabilità sue e dei suoi coimputati per le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Difatti, le condotte di sottrazione od occultamento delle scritture contabili sono di regola funzionali all’occultamento delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che al ricorrente è stata applicata la recidiva reiterata, cosicché è operante il divieto di
prevalenza delle attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Deve, tuttavia, osservarsi che anche nei confronti del ricorrente deve rilevarsi, per le ragioni già espresse in relazione alla posizione di NOME COGNOME, l’illegalità, quanto alla durata, delle pene accessorie fallimentari. Inoltre, avend la Corte di appello rigettato l’istanza di applicazione di una pena sostitutiva i virtù della particolare gravità del reato, desunta anche dall’entità del danno cagionato, il sesto motivo di ricorso resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, atteso che, laddove il ricorrente dovesse essere prosciolto dalle imputazioni corrispondenti alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il reato di bancarotta risulterebbe meno grave.
Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME in relazione alle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale anteriori al 14 settembre 2009 nonché, nei confronti di entrambi i ricorrenti, in relazione alla durata delle pene accessorie fallimentari, rimanendo assorbito il sesto motivo del ricorso di NOME COGNOME, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi e punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME quanto alle condotte antecedenti al 14 settembre 2009 e rinvia per nuove esame sul punto, nonché sul trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alle pene accessorie fallimentari, e rinvia per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17/10/2025.