Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8196 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8196 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/01/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per un nuovo giudizio; sentito il difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, all’esito di giudizio abbreviato , ha assolto COGNOME NOME per non aver commesso il fatto dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose (reati aggravati dalla commissione di più fatti di bancarotta e dell’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità).
L’imputata era accusata -in concorso con il coniuge, COGNOME NOME, amministratore di fatto, e con il consulente, COGNOME NOME -quale amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 8/1/2020, per avere: (a) distratto somme ingenti (come analiticamente descritte nel capo d ‘ imputazione) senza giustificazione; (b) tenuto le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita; (c) cagionato il dissesto attraverso fatturazioni per operazioni inesistenti.
In particolare, è stato quantificato un ammontare complessivo distratto di € 1.494.523,46, con somme destinate all’imputata COGNOME NOMENOME a titolo di emolumenti, rimborsi trasferte e rimborsi vari, quale amministratrice, per un totale di € 1.004.430,00 . I l debito verso l’Erario è stato indicato in € 747.455,54 alla data del fallimento ed è stata accertata la lacunosità della documentazione contabile consegnata al curatore per ogni anno di esercizio successivo al 2015, con conseguente impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari della fallita.
La sentenza impugnata dà conto, inoltre, che i fatti erano avvenuti nell’ambito di rilevanti frodi fiscali accertate con sentenza irrevocabile n. 856/2024 della Corte d’appello di Torino, la quale aveva affermato la responsabilità del solo coniuge della COGNOME (COGNOME NOME), unico, secondo la detta Corte, ad aver operato sui conti bancari societari e, dunque, consapevole delle frodi.
Il Giudice dell’udienza preliminare, pur ritenendo integrati, sotto il profilo oggettivo, i reati ha, in definitiva, assolto la COGNOME nel dubbio circa il suo consapevole concorso alla loro realizzazione, dando atto della sentenza di patteggiamento emessa, nel contempo, a carico dei coimputati COGNOME NOME (amministratore di fatto e reo -confesso) e COGNOME NOME. Ha definito, in conclusione, COGNOME NOME come soggetto ‘ investito solo formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita (c.d. testa di legno), gestita di fatto dal solo coimputato COGNOME NOME‘ (pagina 3 della sentenza impugnata), in ragione dell’utilizzo, in via esclusiva, da parte del COGNOME dei conti correnti intestati all’imputata e dell’accertamento nel processo per frode fiscale dell’ideazione della stessa da parte del medesimo COGNOME, senza prova della conoscenza, da parte della COGNOME . Di conseguenza, ha concluso per la sussistenza ‘un ragionevole dubbio in merito alla concreta consapevolezza da parte dell’imputata, totalmente estranea a tale disegno criminoso (come deciso sempre con la stessa sentenza irrevocabile), della natura distrattiva delle operazioni, dello stato delle scritture contabili e delle modalità della complessiva gestione societaria, che non può essere desunta dalla carica rivestita solo formalmente’ (pagina 4).
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Torino, chiedendone l’annullamento.
Con un unico motivo deduce vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale e, in particolare, degli artt. 223, 216, co. 1, nn. 1 e 2, nonché 223, co. 2, n. 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267.
Il ricorrente ritiene la sentenza di primo grado corredata da motivazione carente o addirittura assente, emessa in violazione delle norme incriminatrici contestate e della giurisprudenza su di esse formatasi, con particolare riguardo alla responsabilità dell’amministratore di diritto , mera ‘ testa di legno ‘ .
La critica si appunta, in primo luogo, sulla portata liberatoria attribuita alla sentenza emessa dalla Corte d ‘a ppello di Torino nel distinto procedimento per reati tributari. Il Pubblico Ministero sostiene che l’assoluzione per reati fiscali, spesso caratterizzati da dolo specifico, non possa automaticamente tradursi in un’assoluzione per i reati fallimentari, i quali hanno diversi presupposti, presidiano beni giuridici differenti e si fondano su specifici obblighi gravanti sull’amministratore. La difforme conclusione del Giudice dell’udienza preliminare sarebbe giuridicamente errata.
In secondo luogo, vi sarebbe stata una errata applicazione delle norme di diritto ai fatti pacificamente accertati, inerenti macroscopiche e sistematiche distrazioni (ivi inclusa la percezione di ingenti somme da parte della medesima COGNOME, anche a titolo di “rimborso trasferte”, a fronte di un’attività lavorativa nulla), nonché pluriennali lacune contabili e omissioni di versamenti fiscali, da parte di chi aveva una stabile relazione di convivenza con l’amministratore di fatto.
Non si tratterebbe -per parte ricorrente -di una società avente attività lecita incappata in singole condotte non lecite ignorate dall’amministratore di diritto, bensì di una società intrinsecamente illecita, priva di attività commerciale effettiva e sin dalla sua costituzione piegata in maniera stabile ai delitti accertati nell’ambito del procedimento penale n. 857/2018/21 (relativo alle frodi fiscali).
Adottando il percorso logico del Tribunale, si argomenta, sarebbe lecito per un amministratore disinteressarsi completamente e per anni della gestione societaria, delle operazioni sui conti correnti, della tenuta delle scritture contabili, del rispetto delle scadenze tributarie e degli obblighi di versamento, pur a fronte di un giro di fatture milionario e di milioni transitati sui conti sociali.
Si censura, infine, l ‘errata applicazione delle sentenze di legittimità richiamate dal Tribunale (Cass. n. 54490/2018; Cass. n. 43977/2017), giacché, pur distinguendo tra bancarotta patrimoniale e documentale, la giurisprudenza di questa Corte afferma costantemente la responsabilità dell’amministratore di diritto per la bancarotta documentale, stante il suo obbligo personale e diretto di tenere e conservare le scritture contabili, e quella per bancarotta fraudolenta distrattiva
a fronte del sistematico drenaggio dei conti e delle risorse societari, a differenza dei ‘singoli atti distrattivi’ oggetto della sentenza richiamata in motivazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, mentre non può essere accolto, nel resto.
In particolare, risulta erronea in diritto la trasposizione automatica del giudicato in materia tributaria in relazione a tutti i delitti contestati e l’omessa considerazione degli specifici doveri gravanti su ll’amministratore di diritto.
2.1. Quanto alla bancarotta da operazioni dolose, parte ricorrente non si confronta in alcun modo con l’accertamento fattuale secondo cui, su tale specifico aspetto, COGNOME NOME è stata ritenuta completamente estranea.
In particolare, secondo il giudice del merito, l’evasione fiscale era stata posta in essere dal COGNOME, e tanto si desumeva, non solo dalla confessione di costui, ma anche dalla circostanza che, sempre a dire della sentenza impugnata, a gestire i conti fosse lo stesso COGNOME.
Orbene, parte ricorrente non tiene conto di tali dati e non indica le ragioni per le quali l’affermazione di estraneità dell’imputata, rispetto allo specifico fatto di evasione, dovrebbe essere, al riguardo, errata e non influire sul delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose per l’evasione di imposte : sicché le doglianze formulate sul punto (circa le conseguenze dannose derivate alla società da una condotta -quella di sistematica evasione delle tasse -posta in essere da altri, rispetto alla quale la COGNOME è stata ritenuta estranea) appaiono generiche e dunque inidonee ad incidere sulla motivazione assolutoria.
2.2. Non altrettanto può dirsi per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale pure contestati alla COGNOME, che si connotano per fatti ben diversi, da quello oggetto del pregresso procedimento per frode fiscale.
Invero, il concorso nel compimento di operazioni distrattive ai danni della fallita e nel l’irregolare tenuta delle scritture contabili, posta in essere allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori (occultando le frodi fiscali), sono fatti completamente diversi da quelli di evasione fiscale oggetto del pregresso giudizio per i quali il Pubblico Ministero ha addotto elementi che portano ad annullare la sentenza di primo grado in relazione a tali ulteriori
contestazioni.
In particolare, la sentenza impugnata nulla dice sulla posizione di garanzia che deriva dall’assunzione della carica di amministratore , la quale comporta specifici e inderogabili doveri di vigilanza e controllo, ex art. 2392 cod. civ., relativi anzitutto alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili, la cui violazione assume diretto rilievo penale ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. pen.
È pacifico, poi, che, del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’amministratore di diritto risponde anche semplicemente per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali. Tale consapevolezza non può dedursi dalla mera formale accettazione della carica di amministratore; tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome (che è, peraltro, quanto deduce la difesa essere accaduto nella specie), la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato e l’accettazione del relativo rischio possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale, seppur con dolo eventuale (così Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831-01, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767-01 e, di recente, tra le tante, Sez. 5, n. 30389 del 22/5/2025, non massimata).
Come precisato di recente, tanto vale, di norma, oltre che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche per la bancarotta fraudolenta documentale “generica”, che richiedono, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, il dolo generico, non anche per fattispecie, come la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”, caratterizzate dal dolo specifico, incompatibile con il dolo generico e, per tale ragione, anche con il dolo eventuale (così ancora Sez. 5, n. 30389 del 22/5/2025, non massimata).
Invero, come sempre recentemente chiarito da questa Corte, se nel caso della bancarotta fraudolenta documentale ‘generale’ la fraudolenza è insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’ l’elemento oggettivo coincide con quello di cui alla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, sicché è necessaria una specifica direzione della volontà che l a distingua dall’ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, COGNOME, Rv. 287175-01).
Tuttavia, coerentemente con siffatto approdo, non è pensabile che chi, nonostante abbia il dovere di impedirlo, tolleri la tenuta delle scritture in modo scorretto o, addirittura, consenta che le stesse non siano proprio redatte ovvero
siano distrutte, vada esente da responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico laddove sia, nel contempo, perfettamente consapevole (oltre che del suo ruolo di schermo per l’autore degli illeciti, anche) delle distrazioni poste in e ssere dall’amministratore di fatto. Sarebbe illogico valorizzare, invero, tale consapevolezza, al fine di ritenerlo corresponsabile del (solo) delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva (per non averne impedito la commissione) e non prendere atto delle sue macroscopiche omissioni al dovere di istituire, tenere correttamente e conservare le scritture contabili: omissioni grazie alle quali si mira, di norma (e salva la ricorrenza di elementi contrari nel caso concreto), proprio a non far emergere le dette distrazioni.
Sicché, a differenza del caso in cui sia contestata all’amministratore di diritto la sola bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico (ipotesi in cui non potrebbe, evidentemente, bastare la mera omessa consegna della contabilità, come anzidetto, pe r integrare l’elemento soggettivo del delitto), nel caso si accerti la coesistenza di condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale poste in essere dall’amministratore di fatto, la consapevolezza delle prime, in capo all’amministratore di diritto, non può non corroborare, oltre che l’assunto di sua colpevolezza concorsuale in relazione ad esse (per non averle impedite, avendone il dovere), anche (considerati sempre i suoi doveri, in tal caso circa la corretta tenuta delle scritture) quello di sua colpevolezza con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, ove pure a dolo specifico, che sia accertato -in relazione al reale dominus della società -esser stata posta in essere proprio per occultare le medesime distrazioni.
Non a caso, la giurisprudenza ha indicato, tra gli indici rivelatori della piena consapevolezza, in capo a chi sia (o si affermi) mero amministratore di diritto, della condotta illecita tenuta dall’amministratore di fatto, non solo il rilevante tempo di durata della carica e la presentazione di bilanci (tale da dare atto della consapevolezza della situazione contabile), ma, soprattutto, la immotivata sottoscrizione di negozi pregiudizievoli per la società rappresentata (si veda, al riguardo, il caso trattato da Sez. 5, n. 38896 del 9/10/2024, non massimata) e il trasferimento a terzi di somme della società senza alcuna giustificazione (Sez. 5, n. 18068 del 4/4/2025, non massimata): rilevando, da siffatte condotte, il certo coinvolgimento del prestanome nel piano fraudolento posto in essere dal detto amministratore di fatto.
Quando, cioè, il legale rappresentante di una società, ove pure se ne affermi solo amministratore formale, sia direttamente coinvolto in attività certamente pregiudizievoli per la società medesima o ne sia, quanto meno, consapevole sarebbe davvero incongruo sostenerne il suo concorso (con l’amministratore di
fatto) nel solo delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e non in quello di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico (dal medesimo amministratore di fatto commesso proprio al fine di conservare l’ingiusto profitto o, comunque, procurare danno ai creditori, cercando di impedirne la scoperta).
Tale conclusione risulta coerente con l’orientamento secondo cui il dolo della bancarotta fraudolenta documentale ‘specifica’, in capo all’amministratore di diritto che realmente la diriga (e non sia, dunque, un prestanome), può essere desunto anche dalle provate condotte distrattive ai danni della fallita, ovvero allorché la destinazione dei beni distratti resti incerta proprio per la mancata consegna della contabilità, a maggior ragione se protrattasi nel tempo e comportante un’ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).
Per mera completezza, va detto che ulteriori indici del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, in capo al l’ amministratore che sia un prestanome , circa la sua consapevolezza del fine perseguito dall’amministratore di fatto (recare pregiudizio ai creditori o procurare a sé o altri un ingiusto profitto), sono stati individuati nell’accettazione della carica per lungo tempo, ovvero molti anni, nella mancanza pluriennale delle scritture, nell’accettazione passiva della mancata consegna dei libri sociali e delle scritture contabili obbligatorie al momento de ll’assunzione della carica, nella conoscenza degli ingenti debiti societari (in tal senso, Sez. 5, n. 3872 del 7/11/2024, dep. 2025, non massimata).
Tirando le fila del ragionamento, allorché si verta in casi in cui (come nella specie, per quanto accertato in fatto dal Giudice dell’udienza preliminare, e che, ad ogni modo, spetterà al giudice del rinvio, nel contraddittorio tra le parti, verificare ) l ‘assunta ‘testa di legno’ che amministra solo formalmente (a suo dire) la società sia diretta artefice della distrazione di somme (che avvenga grazie a sue disposizioni) o ne sia, quanto meno, perfettamente consapevole è ben possibile parlare di concorso con dolo diretto nei suoi confronti: che non può non essere consapevole, evidentemente, che le somme ingiustificatamente trasferite a terzi sono destinate ad essere -altrettanto indebitamente -sottratte alla stessa compagine societaria e, dunque, ai suoi creditori.
Con riguardo specifico ai rimborsi più volte questa Corte (cfr. per tutte Sez. 5, n. 49509 del 19/07/2017, Rv. 271464) ha evidenziato che commette il reato di bancarotta per distrazione l’ amministratore di una società di capitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti a crediti da lui vantati per il lavoro prestato nell’interesse della società, senza l’indicazione di dati ed elementi di confronto che ne consentano un’adeguata valutazione, quali, ad
esempio, gli impegni orari osservati, gli emolumenti riconosciuti a precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, i risultati raggiunti.
Ed ancora, seppur con riferimento a chi assumeva (falsamente) di aver svolto attività che giustificava il compenso ricevuto, è stato affermato che la prova della sostanziale assenza di attività gestoria qualifica come distrattiva l’attribuzione dell’emolumento (Sez . 5, n. 29349 del 11/7/2025, non massimata): ciò che non può non valere, a maggior ragione, per chi affermi -nel momento stesso in cui assume di essere mero prestanome senza compito alcuno -di non aver diritto ad alcun compenso o rimborso e, ciononostante, risulti beneficiario (a titolo di emolumenti, rimborsi trasferte e rimborsi vari) della ingente somma di € 1.004.430,00 (ove pure -nell’ipotesi accolta dal Giudice dell’udienza preliminare -su disposizione del COGNOME, che operava sui conti societari).
Quanto a quest’ultimo indicatore non pare superfluo richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, «una volta provato dall’accusa che un determinato bene appartenente all’impresa – poi fallita – sia entrato nella disponibilità dell’amministratore, se ne presume la distrazione se l’autore del fatto non provi di avervi dato legittima destinazione (Cass. 5 dicembre 2004, COGNOME; Cass. 10 giugno 1998, COGNOME)» (Sez. 5, n. 14051 del 15/1/2008, non massimata, proprio in relazione alla distrazione di somme; in senso analogo, sulla distrazione di beni, si vedano Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rv. 282643-01 e Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204-01).
Trattasi, del resto, di orientamento assolutamente consolidato, secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita si desume dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (si vedano, ancora, Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, COGNOME, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, COGNOME, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, COGNOME, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, COGNOME, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, COGNOME, Rv. 231411).
2.4. In conclusione, l’affermazione, da parte della stessa COGNOME, di essere stata nominata amministratrice per fungere esclusivamente da prestanome non può certamente esimere tout court (come pare ritenere la sentenza impugnata) da ogni responsabilità, per i menzionati delitti a dolo generico (e qui, stando alla sempre alla ricostruzione del Giudice dell’udienza preliminare, anche la bancarotta fraudolenta documentale è indicata a dolo generico, trattandosi di contabilità ‘parziale e lacunosa con riferimento ad ogni anno di esercizio dell’attività sociale successivo al 2015 e per tale motivo il curatore non è stato in grado di ricostruire
le vicende economiche della società’: pagina 2 sentenza impugnata).
Ma non potrebbe esimerla neppure da responsabilità nel caso di accertamento (che, in definitiva, spetterà al giudice del rinvio operare) di bancarotta fraudolenta documentale a dolo specifico, in ragione della presenza dei detti indici sintomatici di sua compartecipazione o, almeno, consapevolezza delle condotte poste in essere dall’amministratore di fatto .
Non avendo tenuto conto dei suddetti principi di diritto, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio per un nuovo giudizio , ai sensi dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 30/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME