Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 42222 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 42222 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato in Svizzera il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Prato il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 12/01/2023 della Corte di appello di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per l’imputato COGNOME l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 gennaio 2023 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza emessa in data 14 dicembre 2021 dal Tribunale della Spezia, ha dichiarato Ci non doversi procedere nei confronti degli imputati per il reato del capo B) per intervenuta prescrizione e ha ridotto le pene inflitte a entrambi per le violazioni degli art. 10 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000.
NOME COGNOME lamenta ,con il primo motivo f l’omessa rinnovazione della prova testimoniale di NOME COGNOME e p con il secondo e il terzo / l’insufficienza della motivazione sugli elementi costitutivi dei reati ascritti.
NOME COGNOME eccepisce il vizio di motivazione perché era un amministratore di diritto estraneo alla gestione della società siccome il coimputato aveva dichiarato di essere l’amministratore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
La censura relativa all’omessa rinnovazione della prova non si confronta con la sentenza impugnata rche ha affermato che si trattava di un teste non inserito nella lista testi e il cui esame non era indispensabile alla decisione. Infatti, anch nel ricorso per cassazione non risulta spiegata la ragione dell’utilità e della necessità del suo apporto conoscitivo. La doglianza è pertanto generica.
Del pari inammissibili sono le restanti doglianze relative all’accertamento di responsabilità.
Per il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo A), è emerso dall’istruttoria che l’imputato non aveva mai consegnato i documenti contabili al commercialista che aveva deciso di presentare una dichiarazione a zero per evitare di incorrere in sanzioni maggiori e che, per giunta, non disponeva di tali documenti né al momento dell’inizio della verifica né al momento della sua conclusione (Sez. 3, n. 40317 del 23/09/2021, Narcisi, Rv. 282340-01 1 che individua quale momento consumativo del reato la chiusura della verifica ispettiva). Aveva dichiarato che erano custoditi in parte in luogo sconosciuto, in parte in locali danneggiati dall’alluvione e in parte in hard disk andati distrutti. I finanzieri hanno dunqu potuto ricostruire l’attività commerciale del RAGIONE_SOCIALE a partire dalla contabilità RAGIONE_SOCIALE società con cui aveva lavorato. Non illogicamente i Giudici hanno ritenuto, a questo punto, che le fatture, emesse per operazioni oggettivamente inesistenti, e gli altri documenti contabili erano stati occultati per realizzare l’evasione. Tale condotta è stata correttamente ascritta sia all’amministratore di fatto, COGNOME, che a quello di diritto, COGNOME. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’amministratore di diritto sarebbe sempre responsabile per l’omessa vigilanza (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939-01).
Nel caso in esame, però, il COGNOME, a differenza di quanto sostenuto dal COGNOME nel suo ricorso per cassazione, ha dichiarato di avere una procura a firmare, ma che condivideva tutte le scelte gestionali con COGNOME, per cui correttamente gli è stato addebitato il concorso del:~ 110 cod. pen. D’altra parte, non sono emersi elementi decisivi per ritenere che l’amministratore di diritto fosse del tutto estraneo alle vicende del RAGIONE_SOCIALE, ciò che giustifica la condanna.
Vanno in definitiva disattese sia le eccezioni del COGNOME sia l’unica eccezione del COGNOME perché generiche e incoerenti con la ricostruzione dei fatti compiuta nelle sentenze di merito dove si rinviene adeguata risposta alle questioni agitate.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 4 luglio 2023
Il Consigliere estensore
LI GLYPH
idente