Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16106 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16106 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVIDALE DEL FRIULI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; letto il parere del PG, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 febbraio 2023, la Corte di appello d i Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, riqualificava la condotta contestata a NOME COGNOME – amministratore, dal 14 maggio 2010, e poi liquidatore, fino al fallimento del 17 settembre 2015, della RAGIONE_SOCIALE – a titolo di bancarotta patrimoniale (conseguita al versamento al medesimo dei compensi versati per l’attività di amministratore) nell’ipotesi gradata di bancarotta preferenziale, e ne confermava la responsabilità per le altre condotte distrattive contestategli, così che, ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ne rideterminava la pena principale in anni due di reclusione.
1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.
Ricordava, innanzitutto, i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di corresponsabilità dell’amministratore di diritto, solo formale, nei delitti di bancarotta consumati dagli amministratori di fatto (citando Cass. nn. 7332 del 2015 e 17670 del 2011), secondo cui il primo ne risponde quando abbia almeno generica consapevolezza delle condotte illecite commesse dai secondi, dovendosi, comunque, dare rilievo al ruolo di garanzia rivestito anche con la mera assunzione della carica.
Ciò premesso, la Corte territoriale rilevava come, nel caso di specie, fosse innanzitutto emersa la perfetta conoscenza del prevenuto delle più importanti operazioni societarie, avendo egli personalmente sottoscritto i due contratti decisivi per la sua operatività (e per la sua spoliazione) – il contratto di consulenza ed il contratto di noleggio della biancheria – entrambi a favore di quella RAGIONE_SOCIALE, facente capo agli amministratori di fatto, che era stata la beneficiaria dalle consumate distrazioni.
Ed inoltre l’imputato si era anche personalmente occupato di alcuni compiti pratici, quali: l’impartire disposizioni agli autisti, ritirare i pagamenti dai clie versarli in banca e tenere i contatti con il commercialista.
1.2. Lo stesso COGNOME, infatti, ricordava la Corte, aveva dimostrato di essere ben consapevole della complessiva situazione della società, avendo egli stesso riferito che:
aveva accettato, trovandosi in un momento di grave difficoltà economica, di assumere la carica nella appena costituita (il 14 maggio 2010) RAGIONE_SOCIALE, per conto dei fratelli COGNOME, che non volevano in essa comparire;
la società non aveva mai generato utili, ma solo perdite tanto che ben presto si era dovuti pervenire alla sua liquidazione, il 28 dicembre 2011, e COGNOME era stato nominato liquidatore (nel frattempo, il 9 agosto 2011, i COGNOME ne avevano ceduto le quote, intestate ad una loro srl, all’anziana zia dello stesso COGNOME);
l’unica operazione di rilievo era stata quella dell’acquisto, nel corso del 2011, delle tovaglie, per un corrispettivo di complessivi euro 372.219;
le tovaglie era state cedute in noleggio, il 3 gennaio 2012, alla ex socia della fallita, la RAGIONE_SOCIALE, per il canone annuo di euro 100.000, con opzione di acquisto (da esercitarsi in ogni tempo, senza termine risolutivo);
il 1 settembre 2012, RAGIONE_SOCIALE aveva esercitato l’opzione di acquisto e la fallita aveva così emesso una fattura per il pattuito corrispettivo, pari ad euro 450.000 (più IVA), detratto quanto già versato a titolo di canoni di noleggio;
nel contempo, a novembre e dicembre 2011, la fallita aveva emesso quattro fatture per un totale di euro 230.231,73 nei confronti di un’altra società dei RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva anch’essa attività di lavanderia.
RAGIONE_SOCIALE aveva, poi, corrisposto alla fallita non l’intera somma dovuta, di euro 450.000 (più IVA) ma solo parte di questa, tanto da residuare un credito, della fallita, per euro 340.500.
Del resto, RAGIONE_SOCIALE era in difficoltà economica fin dalla stipula dei ricordati contratti, tanto che aveva finito per chiedere, nel 2013, l’ammissione al concordato preventivo.
1.3. Quanto ai compensi versati a COGNOME, per avere assunto la carica di amministratore, pari, per gli anni 2010 e 2011, a complessivi euro 30.127,80, la Corte riqualificava, come si è già ricordato, l’ipotesi distrattiva in quella d bancarotta preferenziale, per avere l’imputato effettivamente svolto l’attività per la quale era stato remunerato e tuttavia per essersi liquidato il compenso a preferenza degli altri creditori quando era già evidente la situazione di dissesto della società.
1.4. Quanto ai rimborsi spese ottenuti dal COGNOME nella misura complessiva di euro 115.239,42 (per “rimborsi chilometrici” maturati dal 2010 al 2015) era stata verificata l’assoluta assenza di giustificativi almeno a partire dal 2012 e confermata pertanto la distrazione delle relative somme.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando le proprie censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto.
Del tutto assertivamente la Corte d’appello aveva affermato che i testimoni avevano riferito che l’imputato non era stato un mero prestanome degli amministratori di diritto.
I dipendenti della società avevano infatti riportato come fossero stati i fratelli COGNOME a gestire la società mentre l’odierno imputato vi era inserito come “supporto meramente operativo”, visto anche che di gestione di lavanderie “non capiva poco e niente”.
I dipendenti non prendevano ordini dall’imputato, che era presente in azienda solo saltuariamente, raccoglieva i pagamenti dai clienti e li girava ai RAGIONE_SOCIALE e si limitava a consegnare i documenti al commercialista.
In altri termini, non rispettava alcuno dei criteri, dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che consentisse di affermarne il ruolo di amministratore di fatto della società (Cass. n. 34381 del 2022), criteri dia utilizzare anche al fine di verificare se un prestanome abbia effettivamente esercitato i poteri a lui spettanti.
Né si era raggiunta la prova che l’imputato fosse consapevole delle condotte illecite consumate dagli amministratori di fatto. Tanto più in tema di tenuta della contabilità ove occorre provare il dolo specifico di vantaggio o danno.
Al più gli si potevano attribuire gli addebiti contestatigli a titolo di colpa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alla distrazione delle tovaglie cedute alla RAGIONE_SOCIALE (facente capo agli amministratori di fatto).
Il consulente dei coimputati COGNOME aveva adeguatamente spiegato come si trattasse di merce che, con l’utilizzo (per il precedente noleggio), aveva perso gran parte del suo valore e come l’intera operazione che aveva visto il coinvolgimento anche dell’arta società dei RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, configurasse l’ipotesi della “bancarotta riparata”.
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed in particolare dell’art. 63 comma 2 cod. proc. pen.
La Corte d’appello aveva utilizzato le dichiarazioni rese dal COGNOME al curatore nell’ambito degli accertamenti dal medesimo esperiti.
Era però evidente che, al momento della sua audizione, già emergevano indizi di reità a carico del prevenuto, che avrebbe così dovuto essere assistito da un difensore (nonostante il diverso avviso della giurisprudenza di legittimità, di cui il ricorrente si diceva consapevole) dovendosi considerare che il curatore, in tale occasione, assume la veste di pubblico ufficiale.
/,
2.4. Con il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione per la mancata riqualificazione delle condotte nell’ipotesi della bancarotta semplice, per avere, l’imputato, omesso di richiedere tempestivamente il fallimento della società, così aggravandone il dissesto.
Né, quanto ai compensi percepiti, poteva ritenersi sussistere il delitto di bancarotta preferenziale avendo, l’imputato, incassato solo quanto gli aveva consentito di mantenere la propria famiglia.
2.5. Con il quinto motivo deduceva l’erronea esclusione dell’ipotesi dell’art. 131 bis cod. pen., subordinatamente alla derubricazione delle ipotesi distrattive, considerando che il prevenuto si era macchiato di un solo precedente specifico.
2.6. Con il sesto motivo lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, non poteva dirsi impedito dalla precedente condanna, pur se per bancarotta, posto anche che la definitività della precedente condanna era sopraggiunta in epoca prossima alla consumazione degli illeciti oggetto del presente processo.
Il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato la requisitoria scritta in cui ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
l difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale avvertito l’imputato della possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del COGNOME è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile sia perché interamente versato in fatto, sia perché manifestamente infondato.
Deve, innanzitutto, ricordarsi che priva di rilievo è l’osservazione che l’imputato non abbia svolto compiti gestori nella società, così da non potersene considerare un amministratore di fatto ai sensi dell’art. 2639 cod. civ., perché le condotte distrattive (e la condotta preferenziale relativa ai suoi compensi) gli sono
attribuite non come tale ma come l’amministratore di diritto della società e, quindi, per la posizione di garanzia che, con l’accettazione della carica, egli aveva assunto.
L’elaborazione giurisprudenziale relativa alla figura dell’amministratore di fatto avrebbe potuto al più essere applicata ai fratelli COGNOME per eventualmente dedurne tale ruolo, rivestito in assenza di cariche formali. Ma costoro non sono parti del presente giudizio di legittimità.
Per dedurre la colpevolezza del prevenuto per i fatti distrattivi contestatigli (non gli è stata ascritta alcuna ipotesi di bancarotta documentale di cui, tuttavia, ci si duole in ricorso) occorre allora solo provare, nell’ipotesi che questi fosse stato un prestanome degli amministratori di fatto fratelli COGNOME (a favore delle cui società, del resto, buona parte delle condotte si erano consumate) la generica consapevolezza del COGNOME circa le distrazioni da questi attuate.
Si è infatti anche di recente ribadito che, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale, la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatt (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv, 279831).
E, nel caso di specie, non vi era dubbio alcuno che COGNOME – a suo stesso dire (e si ricorda, confutando così il terzo motivo di ricorso, come le dichiarazioni rese al curatore siano pienamente utilizzabili posto che il medesimo non svolge (D2 )1 attività ispettive e di vigilanza, ma, in qualità di pubblico ufficiale, è tenuto rappresentare nella relazione a sua firma anche “quanto può interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale”, dando corso all’audizione dei soggetti diversi dal fallito per richiedere informazioni e chiarimenti occorrenti “ai fini dell gestione della procedura”: così da ultimo Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589, in cui si è anche affermato essere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 191, 195 e 526 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU, 47, comma 2, e 48 C.D.F.U.E.) – era perfettamente consapevole sia delle disastrose condizioni economiche della società (che negli anni aveva accumulato solo perdite d’esercizio e mai profitti) sia dell’intento, dei RAGIONE_SOCIALE, di “svuotamento” della medesima a favore di altre, loro, società.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché interamente versato in fatto e perché il valore delle tovaglie prima locate e poi cedute alle società dei RAGIONE_SOCIALE doveva essere tratto dall’accordo che queste, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE, avevano concluso con la fallita (senza che si possa congetturare su un diverso valore dovuto ad una pretesa usura della merce, peraltro di fattura assai recente), prendendo così atto che la controparte RAGIONE_SOCIALE aveva versato
(trovandosi anch’essa in difficoltà finanziaria, del tutto nota alle parti contrattuali alla fallita solo parte del prezzo, così concretando la distrazione contestata del residuo prezzo di euro 340.500.
A fronte di tale condotta distrattiva non è dato neppure comprendere quale sia il fondamento concreto della prospettata “bancarotta –iparata” posto che nessun reintegro del patrimonio della fallita era stato attuato.
Ed invece si è detto che, per aversi bancarotta “riparata” occorre che i versamenti – concretamente effettuati – nelle casse sociali prima della declaratoria di fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati (Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383) e siano espressamente operati a tale titolo (di ristoro della precedente distrazione).
Incomprensibile è poi il quinto motivo posto che si è prospettata una riqualificazione delle condotte distrattive nell’ipotesi della “ritardata richiesta fallimento”.
Non è innanzitutto dato comprendere se si invochi l’ipotesi di cui al n. 3 dell’articolo citato (“ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento), o quella descritta al n. 4 (“ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”).
Comunque, come si è visto, le contestate operazioni si erano iscritte in un disegno di sistematica spoliazione della fallita, dovendosi così escludere, anche in capo all’imputato, ogni profilo di mera colpa.
Né vi era prova alcuna, o anche solo non generica allegazione, che la condotta dell’imputato, come si assume nel medesimo motivo di ricorso, consistita nell’avere percepito i compensi di amministratore, rispondesse alle necessità alimentari del suo nucleo familiare.
La mancata riqualificazione delle condotte distrattive nelle invocate ipotesi punite dall’art. 217 legge fall. impedisce, in considerazione dei limiti edittali dell pena minima (tre anni di reclusione) di ritenere il fatto di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen.
Né può rientrarvi la condotta di bancarotta preferenziale in considerazione del precedente specifico già rilevato dalla Corte di merito, che depone per l’abitualità della sua condotta.
In tale precedente occasione poi il prevenuto aveva riportato una condanna ad anni tre di reclusione che, unita alla pena oggi irrogata, impedisce il
riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Deve pertanto considerarsi manifestamente infondato anche il sesto motivo di ricorso.
Da ultimo si rileva come l’eccezione di nullità posta dal ricorrente in memoria – il mancato avviso, ad opera della Corte territoriale, della possibilità di richiedere la sanzioni sostitutive – sia tardivamente proposta, e comunque sia manifestamente infondata posto che si è precisato come, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 6 febbraio 2024.