Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34398 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34398 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 ottobre 2023, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 19 luglio 2022, appellata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, riconosceva al primo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto l’appellata sentenza che aveva condannato i due imputati alla pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, quanto al COGNOME, ed alla pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, quanto all’COGNOME, riconoscendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena principale ed accessorie di cui all’art. 12, D.Igs. n 74 del 2000, ordinando la confisca del profitto dei reati di frode fiscale (art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000), contestati come commessi ai capi 1 e 2 della rubrica, secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, i predetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo complessivamente due motivi, di seguito sommariamente indicati.
Deduce il COGNOME, con l’unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla sussistenza del dolo, come richiesto all’amministratore di diritto, nella commissione del reato di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000.
In sintesi, si sostiene che l’intera vicenda processuale avrebbe ben posto in risalto come il ruolo del ricorrente fosse totalmente avulso rispetto a quella che era stata la gestione commerciale contabile e decisoria della società RAGIONE_SOCIALE Sarebbe stata proprio la difesa del ricorrente a dimostrare come il ruolo del proprio assistito nella società fosse solo formale e senza alcuna consapevolezza RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dal coimputato COGNOME. Sarebbero stati proprio i testi indotti da quest’ultimo a chiarire come la presenza del COGNOME dovesse valutarsi in maniera assolutamente distante da ogni attività di gestione. La prova circa la corretta interpretazione della ricerca dell’elemento soggettivo nel reato contestato, nelle modalità di rappresentazione del caso concreto, sarebbe dunque mancata. Richiamati i principi affermati da questa Corte in materia, ricorda la difesa del ricorrente come la giurisprudenza di legittimità ribadisce la necessità che risultino pienamente provati, ai fini della attribuzione della responsabilità penale all’amministratore di diritto, il contributo causale della sua condotta ed alla realizzazione del fatto, e soprattutto la sua cognizione del fatto illecito. Si sostien infine, che gli elementi portati a sostegno della tesi proposta dai giudici di appello,
ossia il fatto che il ricorrente abbia sottoscritto le dichiarazioni dei redditi nonc rilasciato all’amministratore di fatto le deleghe per operare sui conti correnti della società, dimostrerebbero la conclusione opposta, ossia che il ricorrente non abbia avuto alcun ruolo e consapevolezza RAGIONE_SOCIALE operazioni poste in essere dal coimputato COGNOME.
Deduce l’COGNOME, con l’unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 2, D.Igs. n 74 del 2000 ed il correlato vizio di motivazione.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata sostenendo che i giudici di appello avrebbero in maniera pedissequa, e senza alcun riesame critico, fatto propri i ragionamenti e le supposizioni del tribunale di primo grado. Si denuncia il travisamento della prova, in particolare riferibile alla presunta inesistenza RAGIONE_SOCIALE fatture indicate nell’imputazione, correlate alla inesistenza presunta RAGIONE_SOCIALE prestazioni ivi indicate. Richiamata la giurisprudenza di legittimità, si sostiene come la Corte d’appello abbia reiterato l’erronea valutazione del materiale documentale a sua disposizione nonché l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove testimoniali portate nella fase dibattimentale di prime cure. Segnatamente, si sostiene che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento da parte della polizia giudiziaria nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, espressamente indicata come società operante non di copertura, la quale non poteva essere paragonata ai normali clienti della RAGIONE_SOCIALE a cui quest’ultima praticava prezzi diversi anche in relazione agli eventi e all’importanza della diffusione promozionale. Non sarebbe stato assolutamente specificato e motivato il criterio adottato dai giudici quando si esprimono in termini di clienti veri riguardo alla RAGIONE_SOCIALE Apodittica sarebbe poi l’a fermazione della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture incriminate, basata unicamente sulla rudimentale struttura aziendale della RAGIONE_SOCIALE, senza tuttavia considerare ad esempio che nella fattura n. 1 del 2013, la RAGIONE_SOCIALE, per l’attività di volantinaggio, avrebbe avuto bisogno di avvalersi di 9 unità lavorative, le quali non è detto avrebbero assunto il ruolo di dipendenti, trattandosi di soggetti che a semplice chiamata, e per tempo e spazio limitato, svolgono una certa attività, come indicato nel PVC nel quale si affermava che le fatture non risultate fittizie o per le quali gli elementi raccolti non si rivelav sufficienti a concludere per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni. Le stesse dichiarazioni rese dal teste COGNOME evidenzierebbero conclusioni che, a una lettura attenta, apparirebbero contraddittorie, come ad esempio il fatto di essersi riferito allo strumento dello spesometro per fatture relativamente agli anni 2012/2013, o ancora laddove si afferma in maniera tranchant che la consulenza fatturata ad RAGIONE_SOCIALE con la fattura n. 38 del 2011 sarebbe fittizia, senza che risultino le motivazioni Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
oggettive per un giudizio così perentorio, atteso che la polizia giudiziaria nello stesso PVC parlava di sponsorizzazioni in base al livello di pubblicità che si impegnava, senza tuttavia che nel caso dell’RAGIONE_SOCIALE fosse stata eseguita alcuna verifica in tal senso. In sostanza, sostiene la difesa, il collegio avrebbe sposato l tesi del Tribunale di Milano che non avrebbe motivato in ordine alle ragioni per le quali tali operazioni risultavano inesistenti, ragioni frettolosamente ricercate nell struttura aziendale della RAGIONE_SOCIALE che non aveva dipendenti e nella sproporzione tra le somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE rispetto alle tariffe standard praticate dalla RAGIONE_SOCIALE ai clienti veri, i quali verrebbero considerati senza l benché minima indicazione circa il criterio distintivo tra clienti veri e clienti fi L’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni, dunque, sarebbe stata dedotta solo dall’inesistenza dei dipendenti e da una struttura elementare utilizzata dalla RAGIONE_SOCIALE per poter svolgere il suo lavoro, ma non si comprenderebbe allora come venga considerata fittizia anche l’operazione sottesa alla fattura n. 1 del 2013. Richiamato poi il disposto dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si sostiene che ricorrente sarebbe assolutamente estraneo, non ricoprendo le cariche indicate dalla norma come soggetto attivo, aggiungendosi inoltre come non sia mai stata fornita la prova della inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di contestazione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 29 aprile 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Quanto al ricorso COGNOME, secondo il PG la sentenza impugnata non merita censure, avendo la Corte di appello territoriale richiamato – ai fini della colpevolezza – non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla normativa fiscale, nonché la singolarità del caso perché l’imputato era “un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da COGNOME, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti: del resto COGNOME non ha allegato alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudolente, vista la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tal illegalità, provata dalla circostanza di avere rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società”. Non viene in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l’inescusabile violazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla
corretta esecuzione dell’obbligazione tributaria derivante dall’assunzione della carica di rappresentante legale dell’ente. Secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione la Suprema Corte ha specificato che “si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell’ente secondo quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell’ente, dunque, non deriva dall’applicazione dell’art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell’obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. del 2000, selezionandone l’autore e qualificando il reato stesso come a “soggettività ristretta” che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione”.
Quanto al ricorso COGNOME, secondo il PG la prospettazione difensiva è infondata essendo evidente che i giudici di merito, dopo un’accurata ricostruzione della vicenda e specificazione dell’assoluta sproporzione del prezzo RAGIONE_SOCIALE operazioni pubblicitarie, hanno posto in rilievo che “non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testi a discarico, né sono stati prodotti video o fi televisivi della pubblicità su reti regionali e non, apposizione di loghi sulle locan dine, pubblicità sui calendari della RAGIONE_SOCIALE, dei concorsi cui ha fatto riferimento NOME nel corso dell’escussione dibattimentale”. Nel caso concreto la Corte di appello ha preso in esame tutte le risultanze degli atti (cfr. accer tamenti della Guardia di Finanza, contenuto RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, esiti della verifica fiscale, documentazione contabile, genericità del contenuto RAGIONE_SOCIALE fatture, assenza da parte della RAGIONE_SOCIALE di struttura aziendale, di dipendenti e risorse finanziarie), ha avuto cura di indicare le fonti probatorie dalle quali ha attinto suo convincimento ed ha sorretto le conclusioni con argomentazioni prive di vizi giuridici ed immuni da manifesta illogicità. Le censure sono, dunque, infondate e
non si confrontano con le argomentazioni articolate dalla Corte di appello territoriale, trattandosi di doglianze a carattere meramente reiterativo di quelle introdotte in sede di merito e già motivatamente disattese con un percorso argomentativo che non presta il fianco a censure sotto il profilo della completezza e congruenza giustificativa. Il ricorso è affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, trattati cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2, D.Igs. n. 150 del 2022, sono inammissibili.
Il ricorso del COGNOME è inammissibile.
2.1. Il ricorso è anzitutto affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato evidenziando come, contrariamente a quanto sostenuto dall’allora l’appellante, l’istruttoria dibattimentale aveva provato che il ricorrente era s un prestanome, ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere dall’COGNOME, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società, e quindi ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Del resto, aggiungono i giudici territoriali, l’imputato COGNOME non ha allegato
alcuna circostanza che possa far ritenere che egli non fosse consapevole che le dichiarazioni da lui firmate e presentate fossero fraudolente, vista la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, provata dalla costanza di aver rilasciato deleghe ad operare sui conti correnti intestati alla società (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Rv. 275830 – 01).
Le prove a discarico portate dalla difesa COGNOME, concludevano coerentemente i giudici territoriali, sono certamente idonee a provare il ruolo di mero prestanome assunto dall’imputato in RAGIONE_SOCIALE, ma non sono idonee a provare che egli fosse del tutto inconsapevole del ruolo assunto, e neppure a far sorgere il ragionevole dubbio che fosse veramente consapevole. Il cosiddetto “aneddoto” allegato nell’atto di appello, narrato in dibattimento dal testimone COGNOME, relativo al fatto che COGNOME chiese a COGNOME di distribuire volantini, dietro compenso di C 50, osserva la Corte d’appello con argomentazione immune da vizi logici, se è certamente indicativo del ruolo subalterno di quest’ultimo, non prova certo che egli fosse inconsapevole della illiceità RAGIONE_SOCIALE condotte contestate nei capi di imputazione.
2.2. La Corte di appello territoriale ha dunque richiamato – ai fini della colpevolezza – non solo la qualità di amministratore di diritto, ma soprattutto i doveri giuridici propri del legale rappresentante della società previsti dalla normativa fiscale, nonché la singolarità del caso perché l’imputato era un prestanome ma assolutamente consapevole del suo ruolo, in quanto era presente in azienda e avallava le operazioni poste in essere da COGNOME, al quale aveva rilasciato delega ad operare sui conti correnti bancari della società e, quindi, ad eseguire pagamenti, senza operare alcun controllo sui pagamenti eseguiti. Non viene, pertanto, in rilievo la mera omissione dei doveri di controllo, bensì l’inescusabile vio lazione di un obbligo dichiarativo strumentale alla corretta esecuzione dell’obbligazione tributaria derivante dall’assunzione della carica di rappresentante legale dell’ente. Secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, il legale rappresentante di un ente che non abbia dello stesso l’effettiva gestione non risponde ex art. 40, comma secondo, cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato “ex lege” a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di soggetti diversi dalle persone fisiche, che devono essere da lui sottoscritte e, solo in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione, anche di fatto (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, Rv. 283201). In motivazione questa Corte ha specificato che “si tratta di obblighi dichiarativi gravanti direttamente ed immediatamente sul legale rappresentante dell’ente secondo
quanto dispongono gli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322 del 1988, a mente dei quali le dichiarazioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e solo in assenza di questi da chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto. La responsabilità omissiva del legale rappresentante dell’ente, dunque, non deriva dall’applicazione dell’art. 40 cpv. cod. pen. (e dunque dalla violazione di un dovere di controllo), bensì dalla violazione dell’obbligo gravante direttamente su di lui, obbligo che concorre a tipizzare la fattispecie di reato di omessa dichiarazione di cui all’art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, selezionandone l’autore e qualificando il reato stesso come a “soggettività ristretta” che può essere commesso solo da chi sia obbligato, per legge, a presentare la dichiarazione”.
Anche il ricorso dell’COGNOME si espone alle medesime ragioni di inammissibilità già evidenziate a proposito del ricorso del COGNOME.
3.1. Il ricorso è infatti affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella decisione impugnata, che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte in grado di appello (che, vengono, per così dire “replicate” in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Il ricorrente propone una rinnovata ponderazione RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali alternativa a quella correttamente effettuata dai giudici di merito, introducendo problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità. Sulla dedotta questione, in particolare, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato evidenziando come non potesse darsi seguito alla tesi secondo cui le operazioni sottese alle fatture di cui all’imputazione fossero tutte esistenti. Sul punto, la Corte d’appello ha correttamente richiamato le puntuali osservazioni del Giudice di primo grado, che ha concordemente ritenuto che le prove a discarico offerte dagli imputati non fossero idonee né a provare la reale esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture, né a far sorgere il ragionevole dubbio sulla loro inesistenza. In particolare, si legge in sentenza, il testimone COGNOME aveva reso dichiarazioni generiche e imprecise, allegando che la RAGIONE_SOCIALE si occupava di “volantinaggio”, e descrivendo i volantini. Le dichiarazioni della COGNOME non sono state ritenute – del tutto correttamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a sostegno espresse – attendibili, in quanto ella stessa dice “credo” che COGNOME si occupasse di “volantinaggio”, e quindi non è sicura della circostanza, anche perché lei in azienda si occupava di tutt’altro settore.
Anche le dichiarazioni rese dalla testimone COGNOME non sono state parimenti ritenute attendibili, in quanto ella si è limitata a dichiarare che lei ha conosciuto COGNOME e che COGNOME concludeva contratti a livello pubblicitario; ma che lei non si occupava di questo settore. A pag. 14 dell’impugnata sentenza, dunque, si rileva del tutto logicamente come le dichiarazioni rese dai testimoni COGNOME e COGNOME non sono precise, e quindi non possono fornire la prova della esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni sottese alle fatture indicate nei capi di imputazione. Come evidenziato dal Tribunale, precisano ancora i giudici territoriali, nessuno degli imputati ha prodotto documentazione extracontabile, a riprova della reale esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni pubblicitarie in questione, il cui prezzo è comunque assolutamente sproporzionato (C 50.000 per il solo anno 2012, ed C 10.000 per solo periodo natalizio 2013). In particolare, non è stato prodotto nessuno dei volantini a cui si sono riferiti i testimoni a discarico, né sono stati prodotti video o filmati televis della pubblicità su reti regionali e non, apposizioni di loghi sulle locandine, pubblicità sui calendari della RAGIONE_SOCIALE, dei concorsi cui ha fatto riferimento NOME nel corso della sua escussione dibattimentale. Le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p., già poco credibili in sé (come evidenziato dal Tribunale), vengono ritenute dalla Corte d’appello prive del benché minimo elemento di riscontro, tale non essendo certo quelle, come si è visto, generiche e approssimative rese dai testimoni COGNOME COGNOME COGNOME. E su tale profilo non vi è del resto alcuna contestazione in ricorso. La circostanza che le fatture in questione siano state effettivamente pagate, non è stattkpoi logicamente ritenuta sufficiente a provare la loro reale esistenza, in quanto è provato che NOME prelevava in contanti, subito dopo il bonifico, l’importo accreditato sul conto corrente a lui riferibile (v. prospetto Guardia di Finanza prodotto in I grado all’udienza del 15.10.2021). È pertanto verosimile ritenere, come si legge nell’impugnata sentenza, che NOME abbia utilizzato il denaro contante, prelevato subito dopo l’accredito bancario, per “retropagare” le fatture, ovvero per restituire in contanti l’importo ricevuto, trattenendone una parte quale compenso. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Vi sono poi altri elementi a carico degli imputati, già evidenziati dal Giudice di I grado, indicati nella sentenza impugnata, che portano a ritenere raggiunta la prova della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni in questione, quali la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture; la sproporzione dell’importo pagato per le prestazioni, l’assenza di personale, di attrezzature e di sedi di RAGIONE_SOCIALE per poter svolgere le operazioni fatturate; la creazione di contratti in epoca posteriore alle date apposte sulle fatture cartacee. In ordine a tale ultima circostanza, la sentenza impugnata si fa carico anche di confutare l’eccezione difensiva, secondo cui NOME utilizzava il proprio personal
computer come un block notes, con cui cancellava, modificava e creava files prendendo come modelli quello “tipo”, con il metodo del “copia-incolla”, per cui sarebbe ovvio che le date dei documenti cartacei non coincidano con quelle dei documenti digitali. Sul punto, vengono richiamate dalla Corte d’appello le considerazioni, del tutto immuni dai vizi logici, del primo Giudice che aveva ritenuto “destituite di fondamento le illazioni difensive” sul punto, e la Corte condivide integralmente altrettanto logicamente – tale valutazione: “il riferimento è la data di creazione dei file, che è diversa dai giorni della ultima modifica e da quella di ultima apertura (v. pag. 4 nota 4 motivazione della impugnata sentenza).
3.2. Quanto, infine, alla accertata veste di amministratore di fatto, criticata sterilmente in ricorso, è sufficiente ricordare quanto già evidenziato dalla sentenza impugnata, in cui si chiarisce come appare provata, in capo a quest’ultimo, la qualità di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, come evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 14 e s.). Infatti, COGNOME NOME, oltre a gestire il marketing della società, era delegato ad operare sui conti correnti di RAGIONE_SOCIALE (v. doc. 1 prodotto dalla difesa COGNOME all’udienza in I grado del 15.1.2021), ed era il vero dominus della stessa, come dichiarato da COGNOME NOME (v. verbale dichiarazioni rese alla Polizia Tributaria il 6.3.2017), e come riscontrato dalle dichiarazioni dei testimoni COGNOME e COGNOME.
E sul punto, del tutto correttamente, la Corte d’appello ricorda come la giurisprudenza ha chiarito che uno degli indici sintomatici della qualifica di amministratore di fatto, è proprio il conferimento di deleghe in suo favore, in particolare in materia di pagamenti (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 – 01).
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 14 giugno 2024
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