Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18261 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del concorso nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in qualità di amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge per carenza dell’elemento soggettivo dei reati per come ascritti al ricorrente, è generico, in quanto, reiterando profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, non si confronta adeguatamente con il tessuto argomentativo della sentenza censurata, che trae la prova della consapevolezza e volontà delle condotte dalle dichiarazioni confessorie dell’imputato, come anche dalla partecipazione concorrente dello stesso alla gestione, con compiti esecutivi delle direttive dell’amministratore di fatto, come per il benestare e la sottoscrizione della sostanziale rinuncia a incassare da parte della fallita oltre 180mila euro, per un credito sociale vantato proprio nei confronti dell’amministratore di fatto; per altro, il motivo è manifestamente infondato, giacché poggia su enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, e ciò anche volendo accedere alla tesi difensiva della totale estraneità alla gestione del ricorrente, il che viene escluso dalle sentenze di merito: infatti, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata, dall’altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come sarebbe in tesi difensiva nel caso di specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l’affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 5 n. 22846 del 13 marzo 2014, COGNOME, in motivazione; Sez. 5, n. 19049 del 19 febbraio 2010, COGNOME e altri, Rv. 247251; Sez. 5, n. 7208 del 26 gennaio 2006, COGNOME ed altro, Rv. 233637; Sez. 5, n. 28007 del 4 giugno 2004, COGNOME, Rv. 228713); con riguardo alla condotta distrattiva, ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore di diritto è sufficiente la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, che l’amministratore di fatto compia una delle condotte indicate nella relativa norma incriminatrice (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, COGNOME, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, COGNOME e altro, Rv. 263225), consapevolezza in merito alla quale la Corte di appello rende congrua e logica motivazione (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); d’altro canto il dolo richiesto per la bancarotta distrattiva è di tipo generico, e lo stesso si sostanzia nella ricerca di “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passivit rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertamento in capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017 – dep. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
01/08/2017, COGNOME e altro, Rv. 27076301): nel caso in esame tali indici vengono valorizzati dalle sentenze di merito, rispetto anche alla condotta del ricorrente, che sottoscrive l’atto di rinuncia al cospicuo credito vantato dalla fallita verso l’amministratore di fatto, scelta in palese conflitto con l’interesse della società della quale era amministratore di diritto, e in favore dell’amministratore di fatto che lo aveva incaricato e che lo pagava a riguardo, circostanza confessata dallo stesso ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024