Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9079 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9079 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione semplificata
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 11/12/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto di interesse, la sentenza in data 26 settembre 2023 del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
Il ricorrente eccepisce con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sul dolo di evasione e con il secondo la violazione del’art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. in riferimento alle richieste istruttorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Nella prospettazione difensiva, l’imputato Ł stato manipolato e ha svolto i compiti di amministratore e liquidatore della RAGIONE_SOCIALE senza alcuna consapevolezza del ruolo assunto. I Giudici di merito hanno accertato invece che il ricorrente era nelle piene condizioni
di rendersi conto di gestire solo formalmente una società per la quale ha compiuto una serie di atti, tra cui, il piø importante, la sottoscrizione dei documenti bancari necessari alla voltura del conto della società.
2.Il primo motivo di ricorso attiene dunque al dolo di evasione, sotto il triplice profilo del difetto di corrispondenza della sentenza di appello alla sentenza di primo grado, del travisamento probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato e della carenza motivazionale rispetto alle deduzioni difensive.
Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia risposto esaurientemente alle censure sollevate. E’ pacifico in giurisprudenza che l’amministratore di diritto risponda del reato tributario omissivo, unitamente all’amministratore di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta GLYPHresponsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, COGNOME., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n. 7770 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258850 – 01; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258689 – 01; Sez. 3, n. 22919 del 06/04/2006, COGNOME, Rv. 234474 – 01). La responsabilità può essere diretta quando vi sia la violazione di un obbligo costituito ex lege in capo all’amministratore di diritto, come nel caso degli obblighi dichiarativi (Sez. 3, n. 20050 del 16/03/2022, COGNOME, Rv. 283201 – 01) o per omessa vigilanza (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, cit.; Sez. 3, n. 15900 del 02/03/2016, COGNOME, Rv. 266757-01; Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264971-01; Sez. 3, n. 14432 del 19/09/2013, dep. 2014, cit.,; Sez. 3, n. 2345 del 28/04/2011, COGNOME, Rv. 250962 – 01).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha evidenziato entrambi i titoli di responsabilità.
Il primo profilo di doglianza attiene alla mancata corrispondenza tra la sentenza di secondo grado e la sentenza di primo grado. La difesa censura una contraddizione solo apparente nel percorso motivazionale. In realtà, il Tribunale ha escluso la responsabilità per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti perchØ non si era formata la prova certa della consapevolezza della macroscopica illiceità fiscale dell’attività illecita svolta dalla società amministrata, ma ha condannato comunque per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione fiscale. La Corte di appello ha validato tale conclusione, puntualizzando, da un lato, che la motivazione non era contraddittoria perchØ la presentazione della dichiarazione era un incombente proprio dell’amministratore di diritto, connesso ex lege alla funzione di rappresentante legale della società, dall’altro, che l’imputato non era una mera testa di legno, perchØ era stato assunto come dipendente ed era consapevole della situazione, in virtø della pregressa amicizia con l’amministratore di fatto. La motivazione Ł ineccepibile.
Il secondo profilo riguarda il travisamento probatorio RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dell’imputato, che i Giudici di merito non hanno creduto. GLYPHLa giurisprudenza ha chiarito, però, che il ricorrente, quando deduce il travisamento della prova, deve allegare con compiutezza l’atto travisato, trattandosi di un ulteriore criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione il cui esame nel giudizio di legittimità riguarda lo specifico atto e non il fatto nella sua interezza (tra le piø recenti, Sez. 1, n. 39486 del 23/05/2023, Salerno, Rv. 28536801 e Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, COGNOME, Rv. 273911 – 01). La cognizione del giudice di legittimità Ł limitata, quindi, alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del
giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova (tra le piø recenti, Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 – 01). La censura pertanto Ł stata formulata in termini estranei al perimetro cognitivo del giudice di legittimità. Il ricorrente non ha riportato per intero la deposizione di cui ha lamentato il travisamento e si Ł limitato a contestarne l’interpretazione. Ma la Corte territoriale ha ritenuto, ancora una volta con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, che l’imputato, proprio perchØ amico dell’amministratore di fatto che gli aveva procurato il lavoro, era pienamente consapevole dei compiti che andava ad assumere.
Il terzo profilo inerisce ancora al travisamento della prova, cui si aggiunge la carenza motivazionale sulle deduzioni difensive, con riferimento specifico alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE fatture, alla presenza dell’imputato dinanzi al notaio al momento dell’assunzione della carica, alla sottoscrizione della documentazione in banca. Il ricorrente ha contestato l’autenticità RAGIONE_SOCIALE firme sulle fatture; ha negato di aver incontrato il notaio la cui presenza, del resto, non Ł necessaria al momento dell’accettazione della carica; ha affermato di aver sottoscritto i documenti bancari ritenendo che riguardassero l’accredito dello stipendio. L’argomento difensivo, sebbene fondato rispetto al contatto con il notaio, che non risulta provato, non Ł decisivo. La Corte di appello ha escluso che l’imputato non si sia accorto o non abbia colto le spiegazioni dei funzionari di banca in merito alle operazioni che stava compiendo. E tanto basta per ritenere non manifestamente illogica o contraddittoria la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto implausibile la prospettazione difensiva secondo cui l’imputato era stato vittima degli artifici e raggiri da parte dell’amministratore di fatto che l’aveva indotto ad assumere inconsapevolmente la carica di liquidatore della RAGIONE_SOCIALE Ed infatti, aveva piena ed esclusiva operatività sui conti e non aveva conferito alcuna delega fiscale all’amministratore di fatto.
Tali considerazioni consentono di ritenere correttamente motivato anche il dolo specifico di evasione. Secondo la giurisprudenza, nei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, la relativa prova può essere desunta dal complesso dei rapporti tra l’amministratore di diritto e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (tra le piø recenti, Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025, COGNOME, Rv. 287969-01 e Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275830 – 01). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ben evidenziato che proprio la condizione di dipendente, per giunta di una società fantasma, l’incompetenza gestoria e il disinteresse nei confronti dell’amministrazione sono gli elementi che hanno integrato il dolo specifico dell’imputato.
3.Il secondo motivo di ricorso attiene all’istruttoria dibattimentale. Il ricorrente ha censurato la mancata escussione come teste dell’altro imputato, NOME COGNOME; la mancata acquisizione di una perizia grafologica sulla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE fatture; la mancata acquisizione di documentazione bancaria funzionale a verificare la concreta operabilità sul conto. La doglianza Ł generica e comunque non pertinente. Quanto alla posizione di COGNOME, al di là RAGIONE_SOCIALE questioni processuali, il ricorrente non ha giustificato l’utilità del suo esame; quanto alla sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE fatture, non ha indicato la rilevanza RAGIONE_SOCIALE stesse nell’economia della decisione; quanto al conto corrente, del pari non ha allegato la rilevanza della prova a fronte della sua stessa ammissione di essersi recato in banca e di aver proceduto agli adempimenti per la voltura a suo nome del conto della società su cui aveva
l’operatività esclusiva.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Così deciso, il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME