Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41885 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41885 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MATERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
Il difensore presente avvocato NOME COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’Appello di Milano con sentenza del 12 dicembre 2022, in parziale riforma della decisione del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 30 ottobre 2020 ha corretto l’errore materiale nell’indicazione della pena specificando la condanna di COGNOME NOME (quale legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE) in anni 2 di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 110 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 – capo 1, per l’anno di imposta 2019 -, art. 110 cod. pen. e 8 d. Igs. 74 del 2000 – capo 2, per l’anno d imposta 2020 -.
L’imputato ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Mancanza ed illogicità della motivazione con errata valutazione delle prove.
Nella sentenza impugnata è contenuto un riferimento all’articolo 10 del d. Igs. 74 del 2000, non oggetto di contestazione, e un riferimento alla responsabilità dell’amministratore di fatto non pertinenti al caso in giudizio.
Non risulta, peraltro, raggiunta la prova della commissione dei reati da parte dell’imputato, amministratore di diritto della società interessata all’emissione delle fatture. Mancano elementi certi sulla spartizione delle somme evase (IVA). Dalla documentazione acquisita si riscontra una corretta gestione della società RAGIONE_SOCIALE, ramo d’azienda che gestiva il noleggio di due autovetture, tutta l’attività di acquisto dei carburanti era delegata COGNOME NOME. Il ricorrente quale amministratore di diritto no conosceva neanche il nome dei fornitori. Nessun riferimento del ricorrente risulta nell’annotazione della Guardia di Finanza del maggio 2020 e la sua responsabilità non può essere desunta solo dalla carica formale di amministratore e dal rapporto di parentela con l’amministratore di fatto (figlio), nell’assenza di prove certe sul dolo specifico.
Il contratto di affitto d’azienda con la RAGIONE_SOCIALE non ha mai avuto seguito, per la mancata volturazione delle autorizzazioni.
Le imputazioni nei confronti del ricorrente (un mero prestanome) riguardano un periodo di pochi mesi.
2. Violazione di legge (art. 110 cod. pen. ) e vizio della motivazione relativamente all’accertamento del concorso con altri soggetti nella commissione dei reati contestati.
Per la sussistenza di un concorso nel reato è necessario provare la conoscenza della condotta altrui e la consapevole contribuzione alla realizzazione del reato. Nel caso in giudizio manca la prova della consapevole partecipazione alla condotta delittuosa, in assenza di accertamenti relativi ai rapporti tra i vari imputati.
3. violazione di legge (art. 8 d. Igs. 74 del 2000) e vizio del motivazione relativamente all’accertamento della responsabilità del ricorrente per i reati contestati.
L’amministratore di diritto di una società non può essere condannato per il reato di cui all’articolo 8, d. Igs. 74 del 2000, quando non vi si certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’esistenza di fattur oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Per la prova del dolo specifico, in capo all’amministratore di diritto, è necessario provare la consapevolezza dell’illegalità dell’attività svolta (vedi Cassazione n. 53319/2018). necessario che l’emittente le fatture per operazioni inesistenti si proponga i fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte. Nel caso in giudizio no sussiste nessuna prova che il ricorrente abbia agito consapevolmente per consentire a terzi l’evasione, manca la prova della spartizione delle somme evase da altri.
Il ricorrente, inoltre, ha sollecitato il pagamento delle fatture e ques esclude in radice la qualificazione delle operazioni commerciali come inesistenti.
Il ricorrente, pur rivestendo la carica di amministratore della società, non poteva essere a conoscenza di quanto fatturato nel periodo da settembre 2019 a gennaio 2020, poiché non risultava ancora presentata la denuncia IVA trimestrale, il bilancio non era stato ancora approvato e non poteva intuire l’eventuale frode da parte di altri soggetti.
4. Violazione di legge (art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000); vizio del motivazione relativamente alla confisca per equivalente dei beni del ricorrente.
La confisca è stata ordinata con ordinanza, del 26 novembre 2020, di correzione dell’errore materiale da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia (confisca per equivalente di euro 3.297.258,00), in violazione del contraddittorio, per assenza di fissazione dell’udienza per la difesa del ricorrente. Inoltre, non risulta accertata la incapienza d patrimonio della società. Infine, non può essere disposta la confisca per equivalente nei confronti del ricorrente senza prova del profitto del reato. L’ammontare del profitto del reato per l’emittente le fatture per operazioni inesistenti non può confondersi con il profitto dell’utilizzatore delle fattu pari alle imposte evase. Per l’emittente dovrebbe valutarsi il prezzo del reato e non il profitto. L’entità dei beni confiscati deve essere rapportata non a profitto del reato (conseguito dall’utilizzatore delle fatture), ma al prezzo d reato, ovvero all’eventuale compenso che l’emittente abbia percepito per l’emissione delle fatture (Cassazione n. 20551 del 2022). Nel caso in giudizio non risulta provato nessun prezzo del reato.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità; il motivo relativo alla confisca non è stato propost in appello. Inoltre, il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo comple richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita in sede di legittimità.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente co maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).
In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con att
probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria d singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 338 del 09/03/1995 – dep. 28/03/1995, COGNOME ed altri, Rv. 200705).
Con i primi tre motivi del ricorso in cassazione il ricorrente contesta la sussistenza del dolo specifico e dell’elemento oggettivo dei reati contestati, in considerazione dell’essere egli un prestanome, amministratore di diritto.
Sul motivo di ricorso (terzo motivo) relativo alla qualifica d amministratore di diritto e all’assenza di consapevolezza dell’attività illeci svolta dalla sua società deve rilevarsi che la Corte di appello (e il Giudice d primo grado, in doppia conforme) ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato all’affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestatigli, rilevando come il ricorrente, amministratore di diritto del società, aveva sottoscritto personalmente tutti i documenti e, inoltre, l’imputato era stato anche amministratore della RAGIONE_SOCIALE (la società RAGIONE_SOCIALE non è altro che la RAGIONE_SOCIALE, che ha cambiato denominazione) sia prima che dopo la stipula del contratto di affitto di ramo di azienda del 28 novembre 2019 (che aveva costituito un anello fondamentale delle frodi fiscali – frodi carosello -).
Il ricorrente non si confronta con i suddetti motivi della decisione impugnata ma reitera i motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza della Corte di appello.
Il secondo motivo di ricorso riguarda il concorso nel reato. Il motivo
è estremamente generico, nulla di concreto prospetta limitandosi a sostenere un’assenza di prova sul suo contributo causale e di conoscenza dell’attività altrui. La sentenza, invece, ricostruisce con motivazione adeguata le condotte di tutti i compartecipi e rileva come dalle numerose intercettazioni emerge il complesso quadro delle frodi di acquisto di carburanti con evasione delle imposte. La RAGIONE_SOCIALE subentrava alla RAGIONE_SOCIALE con un contratto di affitto in quanto la RAGIONE_SOCIALE era ormai “oberata da ingente debito erariale”.
6. Sul dolo specifico (primo motivo di impugnazione) la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato rilevando come il ricorrente amministratore di diritto della società aveva gestito in prima persona la stessa, sottoscrivendo tutti i documenti; inoltre, il ricorrente era stato anc amministratore della RAGIONE_SOCIALE, sia prima che dopo il contratto di affitto di ramo d’azienda del 28 novembre 2019.
Sul punto deve confermarsi la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sulla prova dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 8 d. Igs. 74 del 2000 per l’amministratore di diritto: “La prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in all’amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l’amministratore di fatto, nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità. ( fattispecie, la Corte ha ritenuto indici del dolo specifico dell’amministratore diritto la consapevolezza che l’amministratore di fatto fosse indagato e imputato per reati fiscali e la circostanza di aver rilasciato deleghe allo stess per la movimentazione di conti la cui illiceità era evidente, ricevendone una retribuzione aggiuntiva in ragione dei rischi assunti)” (Sez. 3 – , Sentenza n. 2570 del 28/09/2018 Ud. (dep. 21/01/2019) Rv. 275830 – 01).
Nel caso in giudizio la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio espresso da questa Corte di Cassazione ricostruendo in fatto i rapporti tra il ricorrente (amministratore di diritto) e il figlio (amministr di fatto) e la complessa e macroscopica attività di frodi fiscali per import considerevoli, tali da non poter passar inosservati a chiunque.
Si tratta di evidenti accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati.
7. Relativamente all’ultimo motivo, ovvero alla violazione di legge (art. 12 bis d. Igs 74 del 2000) per la disposta confisca per equivalente, si deve rilevare che nell’atto di appello lo stesso non è stato proposto, pertanto la relativa questione risulta inammissibile in sede di legittimità: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 – dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).
Infatti, nell’appello (al punto 4) si impugnava l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, ma nessun motivo veniva prospettato sull’importo della confisca; la Corte di appello ha, correttamente, dichiarato inammissibile la questione per mancanza di motivi specifici di impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2023