Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17022 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17022 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato ad ALTAMURA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26 maggio 2023, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione resa in primo grado, che aveva accertato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 223 in relazione agli artt. 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219 I. fall., per avere, in qualità di amministratore unico (dalla data 11.012.2013 al 27.04.2015) della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita in data 21 maggio 2015 dal Tribunale di Milano, 1) concorso alla distrazione di beni della predetta società, mediante false fatturazioni effettuate dalla società RAGIONE_SOCIALE (inesistente e riconducibile a COGNOME NOME e a RAGIONE_SOCIALE, riconducibile allo stesso COGNOME); 2) al delitto di bancarotta fraudolenta documentale cd. generica 3) al cagionamento del fallimento per effetto di operazioni dolose e, segnatamente, per mancato versamento di tributi e imposte dovuti all’erario, nonché di contributi previdenziali.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, AVV_NOTAIO, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 223, 216, primo comma, nn. 1 e 2, e 219 I. fall. Dopo aver rimarcato l’adesione -sostanzialmente acritica- da parte della Corte territoriale alla motivazione resa dal giudice di primo grado, la difesa evidenzia i dubbi, chiaramente espressi dal curatore fallimentare, circa l’effettivo ruolo di amministratore svolto dal COGNOME e la possibilità che altri si occupasse dell’effettiva gestione della fallita società. Malgrado ciò, la Corte d’appello ha escluso, in maniera illogica, che l’imputato abbia svolto il ruolo di mera “testa di legno”, ritenendo, invece, che egli abbia collaborato fattivamente con il COGNOME (amministratore di fatto della fallita società), nell’ambito di una vera e propria cogestione della fallita società.
L’illogicità della motivazione inficerebbe anche il giudizio in ordine all’ascritto reato di bancarotta fraudolenta documentale, non avendo la Corte territoriale fornito alcuna prova in merito all’effettiva consapevolezza dell’imputato circa lo stato delle scritture contabili. Pertanto, sarebbe stato disatteso l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la mera assunzione della carica di amministratore apparente non basta a fondare la responsabilità per l’ascritto delitto.
In ultimo, la motivazione va censurata con riguardo alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il concorso nel reato di bancarotta distrattiva. Nel ritenere legittimamente fondata la presunzione di dolosa sottrazione di beni aziendali per euro 305.000 (di cui alla fattura emessa da NOME COGNOME), vista la mancata
giustificazione della destinazione ai beni stessi impressa, la Corte d’appello avrebbe disatteso, anche in tal caso, l’insegnamento della Suprema corte. Infatti, la pur consapevole accettazione del ruolo di testa di legno non implica necessariamente la consapevolezza di disegni criminosi concepiti e attuati dall’amministratore di fatto.
2.2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla mancata modulazione personalizzata delle pene accessorie in vista dell’effettivo disvalore del fatto e della personalità dell’imputato. La difesa ricorda che le censure sono a fortiori fondate in quanto, dal casellario giudiziale, risulta un unico precedente per lesioni colpose, risalente al 2014.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO Procuratore generale, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. È inoltre pervenuto atto di nomina del nuovo difensore di fiducia con procura speciale dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Considerato in diritto
Il primo motivo è manifestamente infondato, attesa la palese contrarietà delle censure difensive agli orientamenti elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sui temi oggetto del ricorso, correttamente applicati dalla Corte territoriale al caso di specie, come si passa a illustrare.
In via preliminare, si osserva che l’assunto difensivo, secondo cui l’imputato, nella sua veste di amministratore di diritto della fallita, avrebbe svolto il ruolo di mera “testa di legno” è stato disatteso dalla Corte territoriale, con motivazione esente dai dedotti vizi, sulla base di un’approfondita valutazione del complessivo quadro probatorio.
In ogni caso, anche a prescindere dal dimostrato ruolo di effettivo amministratore assunto dal COGNOME, va ricordato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. ‘generica’, per la sussistenza del dolo dell’amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l’abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell’alterazione fraudolenta della
contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono» (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280 01, così superando orientamenti volti a ravvisare il dolo soltanto laddove risultasse «fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 2579).
In disparte tale superiore argomentazione, va rimarcato il difetto di confronto delle eccezioni difensive con l’intero corpo della parte motiva (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01), avendo la Corte d’appello dimostrato il fattivo ruolo svolto dall’imputato nella gestione della fallita società.
Ed infatti, lungi dall’essere un mero amministratore di diritto-testa di legno della fallita, come affermato dalla difesa, il COGNOME -come illustrato dai giudici di merito- ne ha invece condiviso la gestione di fatto con NOME, segnatamente: 1) ponendosi al centro di una fitta rete di relazioni lavorative ed economiche (assumendo dipendenti, insieme all’amministratore di fatto, e presentandosi agli stessi quale amministratore); 2) esercitando poteri di disposizione sui conti correnti sociali; 3) effettuando pagamenti di prestazioni, documentalmente provati, a favore di società (in particolare, RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE) nelle quali il COGNOME stesso svolgeva il ruolo di amministratore unico, detenendo quote significative di capitale sociale di tali società.
Da tale pluralità di dati emersi dall’istruttoria dibattimentale, i giudici di merito hanno tratto la ragionevole conclusione che l’imputato abbia rivestito il ruolo di effettivo amministratore di diritto della fallita.
Tale ricostruzione del ruolo di fatto svolto dall’imputato non è minimamente scalfita dalla difesa, che si limita a riproporre l’argomento del dubbio, espresso dal curatore fallimentare (circa l’effettivo ruolo di amministratore svolto dal COGNOME e la possibilità che altri si occupasse dell’effettiva gestione della fallita società), dubbio di cui la Corte territoriale ha dimostrato l’irrilevanza a fronte del compendio probatorio sopra ricordato. Oltre a ciò, la difesa afferma, in maniera del tutto asseverativa e generica, che il COGNOME fosse una mera testa di legno e che nulla sapesse, pertanto, delle scritture contabili.
Peraltro, si osserva che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l’integrazione
dell’elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale» (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, COGNOME, Rv. 283659 – 01; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276910 – 01).
Provato, dunque, lo specifico e personale contributo di fatto dell’imputato alla gestione societaria, i Giudici d’appello hanno correlato tale dato anche alla responsabilità dello stesso per la condotta distrattiva, rimarcando l’assoluta genericità dell’eccezione difensiva circa il mancato ritrovamento dei beni societari (attrezzature da cantiere per un importo di 305.000 euro, mai rinvenute dalla curatela) o del denaro versato per l’acquisto delle stesse. Genericità che caratterizza altresì il motivo di ricorso sottoposto a questo Collegio. A tal proposito, la difesa ripropone l’unico argomento del ruolo meramente formale dell’imputato (che, in quanto tale, non avrebbe avuto consapevolezza delle operazioni distrattive compiute dall’amministratore di fatto COGNOME), rispetto al quale si rinvia a quanto già esposto a proposito del comprovato ruolo effettivo svolto dal COGNOME nella gestione della fallita società. In ogni caso, la Corte territoriale ha operato, anche in tal caso, buon governo dei principi elaborati da questa Corte in tema di reati fallimentari ed elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo. (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, COGNOME, Rv. 261739 01). Posta la necessità del dolo generico a comprovare la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è dunque, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo (Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739 – 01).
2. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato, essendo il giudizio relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione congruamente motivato; il giudice d’appello non ha infatti ravvisato ulteriori elementi -rispetto al corretto comportamento processuale del ricorrente- da valorizzare ai fini dell’invocato giudizio di prevalenza (sul punto, cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931, secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando -come nel caso di specie- non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto). Nel lamentare, infine, la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e la mancata modulazione personalizzata delle pene accessorie, il ricorrente elude, ancora una volta, il confronto effettivo con la motivazione dell’impugnata sentenza, in cui la Corte ha ricordato sia l’esistenza di due condanne definitive per truffa sia l’assunzione, reiterata nel corso del tempo, di numerose cariche sociali. Nel rimarcare, quindi, tale precipuo profilo della condotta dell’imputato, la Corte territoriale ha correttamente applicato i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. A tal proposito, va ricordato che, per la spiccata finalità special-preventiva di queste ultime, possono assumere significativo rilievo, oltre alla gravità della condotta, anche tutti gli elementi fattuali indicativi della capacità a delinquere dell’agente. (Sez. 5, n. 12052 del 19/01/2021, Amorello, Rv. 280898 – 02). Va anche ricordato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie previste dall’art. 216, ult. comma, legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, non necessariamente deve essere parametrata alla stessa durata della pena principale ai sensi dell’art. 37 cod. pen., in quanto i principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, posti alla base della decisione di illegittimità costituzionale, non consentono di applicare alcun tipo di automatismo sanzionatorio (Sez. 5, n. 5882 del 29/01/2019, Baù, Rv. 274413 – 01, in cui questa Corte, in applicazione del predetto principio, la Corte, riconoscendo d’ufficio l’illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ult. comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabile la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità: conf. Sez. 5, n.6115/2019 del 14/12/2018, dep. 2019; Sez. 5, n.4780/2019 del 20/12/2018, dep. 2019). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Per i motivi fin qui esposti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 01/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente