Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51605 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51605 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 07/05/2021 dal Tribunale di Chieti e con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed C 1.100,00 di ammenda in relazione al reato previsto dall’art.186, comma 1, lett.b) e comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
La Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente al dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata, rilevando come la stessa avesse adeguatamente ricostruito l’attività di indagine svolta ed esposto il contenuto delle prove acquisite; ha ritenuto infondata l’argomentazione riguardante la dedotta inutilizzabilità della documentazione prodotta dal pubblico ministero in assenza di escussione dei pubblici ufficiali verbalizzanti, atteso che i relativi atti si riferivano ad accertamenti carattere irripetibile e che del tutto ininfluenti dovevano ritenersi le ragi per le quali era stato svolto l’esame alcolimetrico sulla persona dell’imputato ha ritenuto infondata l’argomentazione riguardante la mancata prova dell’omologazione del macchinario, atteso che risultava come la stessa fosse stata eseguita anteriormente all’accertamento e che la difesa nulla aveva dimostrato in senso contrario; ha altresì rigettato il motivo di appell inerente alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen., attesa la gravità del fatto desumibile dall’entità tasso alcolemico, dall’orario notturno e dalla giovane età del prevenuto, elementi da valutare in senso negativo anche in riferimento alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche: rilevando altresì, i punto di dosimetria della sanzione, che la pena – commisurata in prossimità del minimo edittale – doveva ritenersi congrua. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. e dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., so il profilo della carenza o contraddittorietà della motivazione; per travisamento del fatto e della prova; per la violazione del principio dell’i dubio pro reo di cui all’art.530 cod.proc.pen.; per l’insussistenza del reato in contestazione e per aver fondato la pronuncia di condanna su materiale inutilizzabile avendo omesso l’escussione di testimoni decisivi ai fini dell’assoluzione dell’imputato.
COGNOME 2
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Ha dedotto che, erroneamente, la Corte avrebbe ritenuto provato il reato contestato difettando la prova che, prima dell’accertamento alcolimetrico, l’imputato evidenziasse i sintomi dello stato di ebbrezza, a propria volta da ritenere necessari e prodromici ai fini dell’esecuzione del test, circostanza di fatto sulla quale avrebbero dovuto essere ascoltati i verbalizzanti, la cui omessa escussione avrebbe connotato di inutilizzabilità il verbale medesimo; deducendo come la prova raggiunta mediante l’esame alcolimetrico non rappresenterebbe una prova legale e che, in assenza delle predette evidenze obiettive, il giudice di merito avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei e mandare quindi assolto l’imputato.
Nell’ambito del medesimo motivo di impugnazione ha altresì dedotto l’assenza di prova in ordine all’effettivo e regolare funzionamento dell’apparecchiatura di misurazione, non essendo stata prodotta la documentazione dalla quale evincere la tipologia di procedimento seguito per testare il macchinario, in riferimento a un onere probatorio da ritenere quindi non assolto nel caso di specie.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione all’eccessiva gravosità della pena inflitta, all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen, per l’eccessiva gravosità delle pene accessorie irrogate e per l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe errato nel non riconoscere la suddetta causa di non punibilità, attesa la specifica non gravità del fatto desumibile dal non elevato tasso alcolemico e dalla non abitualità del medesimo; ha dedotto l’eccessività del trattamento sanzionatorio e la sussistenza di tutti gli elementi fattuali idonei al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante l’incensuratezza dell’imputato e la sua giovane età.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2.1 In particolare, deve ritenersi errata. come dato atto dalla stessa Corte territoriale, la prospettazione difensiva in base alla quale la legittimità e la conseguente utilizzabilità – dell’esame alcolimetrico sarebbe condizionata alla obiettiva presenza di sintomi dello stato di ebbrezza e alla conseguente necessità della prova dei medesimi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato difatti che – non costituendo gli esiti dell’esame alcolimetrico una prova legale – l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire anche in base ad elementi sintomatici e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori a quelle di rilevanza penale, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, COGNOME, Rv. 263876; Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, COGNOME, Rv. 276674); ne consegue che, in assenza di esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di elementi obiettivi e sintomatici ma non che i medesimi costituiscano un necessario presupposto dell’effettuazione dell’esame, dovendosi ritenere le ragioni che hanno indotto gli operanti all’esecuzione del test del tutto indifferenti e quindi non idonei a essere valutati in relazione all’utilizzabilità della prova acquisita.
2.2 Il profilo di diritto relativo al funzionamento del macchinario con il quale è stato effettuato l’esame alcolimetrico è pure manifestamente infondato.
Sul punto, costituisce arresto consolidato della giurisprudenza di legittimità quello in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280958; Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659).
Nel caso di specie, a fronte del dato in forza del quale, dal relativo verbale, risultavano gli estremi relativi alla regolare omologazione dell’apparecchio, incombeva quindi sulla difesa – come congruamente dato atto dalla Corte territoriale – l’onere di fornire elementi idonei a provare il non corretto funzionamento del macchinario, come non avvenuto nel caso di specie.
Tutti i profili di doglianza posti alla base del secondo motivo di impugnazione sono inammissibili, in quanto manifestamente infondati.
3.1 In ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen. va premesso che, come rilevato da Sez.un., 25/2/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod.pen.; si richiede, in particolare, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l’attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell’art. 131-bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. In altri termini, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l’esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l’entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell’art.133, comma 1, cod. pen. mette in campo, oltre alle caratteristiche dell’azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l’intensità del dolo e il grado della colpa, per cui essendo richiesta, nell’ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell’entità del danno o del pericolo occorre compiere una
valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l’esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente, fermo restando che la valutazione debba essere ancorata ad elementi connotanti il caso concreto.
Da tale premessa deriva come la particolare tenuità dell’offesa costituisca la risultante della positiva valutazione tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all’oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell’azione secondo quanto prevede l’art.133, comma 1, n. 1 cod. pen.) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all’intensità del dolo o al grado della colpa secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 3 cod. pen.), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all’entità del danno o del pericolo cagionato secondo quanto prevede l’art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.).
Anche se all’interno di ogni indicatore il giudice sarà chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (riferito all’episodio della vita e alle specifiche e singolari forme di manifestazione del reato, che ovviamente variano da caso a caso pure in presenza della violazione di una stessa norma penale), il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità).
In riferimento altresì specifico al reato di guida in stato di ebbrezza, la stessa citata pronuncia delle Sezioni Unite ha sottolineato che la causa di non in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo; dovendosi
altresì ritenere che l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, COGNOME, Rv. 285065).
Nel caso in esame deve quindi ritenersi congrua rispetto ai suddetti principi la motivazione della Corte territoriale, che ha argomentato sulla scorta della pericolosità della condotta derivante dall’orario notturno, dalla consistenza del tasso alcolico e dalla giovane età del prevenuto, che non aveva inteso adottare le cautele imposte a un soggetto patentato di giovane età.
3.2 n profilo di doglianza relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile in quanto del tutto aspecifico.
Sul punto, difatti, la difesa non si è confrontata con la motivazione della Corte territoriale, la quale ha ravvisato l’insussistenza dei presupposti per una riduzione della pena in considerazione della commisurazione della medesima nei pressi del minimo edittale; dovendosi anche richiamare, sul punto, il consolidato principio in base al quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
3.3 Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
In relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va difatti ricordato che lo stesso può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati
dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzio di esso può risultare all’uopo sufficiente) e rilevando che il relativo diniego pu essere motivato anche con formule sintetiche riferite alla congruità del trattamento sanzionatorio medesimo (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201).
Nel caso di specie, la motivazione della Corte in ordine al diniego delle attenuanti generiche deve quindi ritenersi essere stata congruamente esposta attraverso l’implicito richiamo ai predetti elementi posti alla base del dinieg della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod.pen oltre che in riferimento alla mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso, il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il presidente