Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40246 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40246 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. b) Digs. 285/92 commesso in data 8 agosto 2018.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla validità dell’alcolt alla prima misurazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su doglianze che si risol pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi da merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso l oggetto di ricorso (Sez. 2 – , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01). Al r Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non i ragioni che hanno condotto al rigetto del gravame con motivazione pienamente rispond consolidati indirizzi di questa Corte riferiti, dratdirtgo, al caso in cui l’etilomet segnalazione GLYPH di GLYPH volume GLYPH insufficiente”, GLYPH dia GLYPH ugualmente GLYPH il GLYPH risultato (Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978 -01 e varie conformi). In motivazione, precisa che la dicitura “volume insufficiente”, in assenza di patologie respirat soltanto la mancata adeguata espirazione da parte dell’imputato ( vedi anche Sez. 4 del 29/01/2014, Rv. 259214, quest’ultima, in un caso in cui sullo scontrino e stampigliata la scritta “zero test corretto”, ma lo spirometro aveva proceduto all’analisi nonostante l’insufflazione di un volume d’aria insufficiente, analogamen specie in cui il tasso alcolemico risulta rilevato nonostante la dicitura). La pronun conforme anche al consolidato indirizzo per cui ai fini della prova della sussistenza fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma secondo, cod. strada, è s una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce ris previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti. (Fattispe l’accertamento del reato, oltre ad unico test alcolimetrico, il giudice sull’attestazione degli operanti secondo cui l’imputato si esprimeva a fatic Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4633 del 04/12/2019, Rv. 278291 – 01, Sez. 4, n. 30231 del 04/06/2013, Rv. 2 01
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei mo consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la p dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa l intervenuta nelle more del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese de procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
GLYPH