Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 49492 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 49492 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di “rifiuto” ex art. 186, comma 7, cod. strada (fatto del 22.12.2018).
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
2.1 Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non rilevanza dell’omissione del previo avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell’integrazione del reato di “rifiuto” . Rilevava in proposito che l’accertamento era stato disposto a seguito dell’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale era stato giudicato separatamente, e che non era stato rispettato il disposto di cui all’art. 386 cod. proc. pen., che impone l’obbligo di dare immediato avviso al difensore dell’avvenuto arresto in flagranza. A maggior ragione, quindi, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore doveva essere rivolto nel momento in cui era stata avviata la procedura dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico. Inoltre, la Corte territoriale aveva applicato precedenti di legittimità che avevano escluso la necessità del previo avviso al difensore nella ipotesi del reato di rifiuto, senza però tener conto di altri e diversi orientamenti espressi in altre pronunce, nelle quali si è deciso che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale, anche nel caso in cui poi l’interessato rifiuti di sottoporvisi. L’alcoltest è infatti un accertamento sulla persona cui è applicabile l’art. 114 disp. Att. cod. proc. pen., e la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all’accertamento stesso.
2.2 Con il secondo motivo, denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa considerazione, da parte
della Corte territoriale, del fatto che la polizia giudiziaria aveva omesso di redigere sia il verbale di arresto che il verbale ex art. 354 cod. proc. pen. La mancata redazione del verbale dimostrava come l’avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria non fosse stato dato, né, in assenza di verbale, poteva ritenersi idonea a fornire la relativa dimostrazione la testimonianza resa dall’agente di polizia giudiziaria.
2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in riferimento all’art. 386 cod. proc. pen. La Corte d’appello non aveva sottoposto ad alcun vaglio critico la ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice che invece aveva errato nella valutazione del materiale istruttorio acquisito, in particolare non aveva considerato l’antefatto della vicenda sul presupposto che per i fatti di resistenza a pubblico ufficiale il reato fosse estinto; in particolare, non aveva tenuto conto sia del fatto che il difensore dell’imputato era stato avvisato molte ore dopo, intorno alle 22, e del fatto che il medico del 118, intervenuto sul posto a seguito dell’episodio contestato come resistenza, aveva escluso che l’imputato presentasse segni di ebbrezza alcolica. La Corte non aveva neppure valutato l’esorbitanza del comportamento dei Carabinieri che avrebbe dovuto portare a riconoscere la scrinninante della reazione ad atti arbitrari dei pubblici ufficiali.
2.4 Con il quarto motivo, lamenta vizio di violazione di legge per falsa applicazione dell’art. 186, comma 9 bis, c.d.s. La Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ritenendo che l’imputato non avesse rinunciato alla sospensione condizionale della pena, non applicabile al lavoro di pubblica utilità, senza considerare che la richiesta implicava rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il difensore dell’imputato ha depositato una memoria scritta con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché tutti attinenti alla questione della necessità o meno dell’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., sono infondati.
2. COGNOME Questa COGNOME Sezione, consolidando il proprio indirizzo in tal senso, ha anche COGNOME recentemente COGNOME ribadito COGNOME che “l’obbligo COGNOME di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti COGNOME della COGNOME persona COGNOME sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4 , n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 – 01; Sez. 4, COGNOME n. 4896 del 16/01/2020, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278579; COGNOME nel medesimo senso Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877; COGNOME Sez. 4, n.43845 del 26/09/2014, COGNOME Lambiase, Rv. 260603). COGNOME Ciò in quanto COGNOME l’avvertimento COGNOME di cui all’art. 114 disp. att, COGNOME cod. proc. pen. è previsto COGNOME nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza delle stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta COGNOME a garantire che il compimento dell’atto COGNOME in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto COGNOME dei diritti COGNOME della persona sottoposta alle COGNOME indagini. H procedimento, COGNOME in altri termini / è certamente in corso allorquando COGNOME si COGNOME registra COGNOME il COGNOME rifiuto COGNOME dell’interessato COGNOME di sottoporsi COGNOME all’alcoltest COGNOME ma COGNOME a questo COGNOME punto, COGNOME e COGNOME nel momento stesso COGNOME del COGNOME rifiuto, COGNOME viene COGNOME integrato COGNOME il fatto reato sanzioNOME dall’art.186, comma 7, CdS. Si è osservato ancora COGNOME che l’art.354 COGNOME cod. COGNOME proc. pen., COGNOME riguardante gli accertamenti COGNOME urgenti COGNOME demandati COGNOME alla COGNOME polizia COGNOME giudiziaria, laddove COGNOME adopera COGNOME la COGNOME locuzione COGNOME “nel COGNOME procedere COGNOME al compimento COGNOME degli COGNOME atti”, COGNOME indica chiaramente COGNOME che COGNOME ci COGNOME si accinge COGNOME a compiere l’atto, COGNOME nella COGNOME specie COGNOME di COGNOME rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e dunque, COGNOME se ci si sta apprestando a compiere l’atto significa che l’interessato vi ha acconsentito. COGNOME Il rifiuto COGNOME eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. COGNOME 186, comma 7, C.d.S. viene dunque prima. Ritiene inoltre COGNOME il RAGIONE_SOCIALE che militi COGNOME a favore COGNOME di siffatta COGNOME interpretazione anche il testo dell’art. COGNOME 379, comma 3 del COGNOME Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della COGNOME strada, COGNOME ove COGNOME disponendo sull’accertamento COGNOME della
guida COGNOME in COGNOME stato COGNOME di ebbrezza COGNOME e COGNOME sulle COGNOME modalità COGNOME di verbalizzazione da parte COGNOME degli COGNOME operanti, si prevede che: “nel COGNOME procedere ai predetti COGNOME accertamenti, ovvero COGNOME qualora si COGNOME provveda COGNOME a documentare COGNOME il COGNOME rifiuto COGNOME opposto dall’interessato, COGNOME resta fermo COGNOME in ogni caso il compito dei verbalizzanti COGNOME di indicare COGNOME nella COGNOME notizia COGNOME di reato, COGNOME ai sensi dell’articolo COGNOME 347 COGNOME del codice COGNOME di COGNOME procedura penale, COGNOME le circostanze sintomatiche COGNOME dell’esistenza dello COGNOME stato COGNOME di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e COGNOME dalla COGNOME condotta COGNOME di guida”. La lettera COGNOME della COGNOME norma regolamentare che chiarisce le modaliltà di effettuazione del test ( misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresì, attraverso l’utilizzo dell congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’, COGNOME l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, COGNOME sicchè COGNOME se COGNOME si deve atto COGNOME delle COGNOME circostanze sintomatiche COGNOME ‘nel procedere agli accertamenti’ COGNOME ovvero COGNOME in COGNOME caso COGNOME di COGNOME ‘rifiuto COGNOME opposto dall’interessato’,significa COGNOME che COGNOME il COGNOME rifiuto COGNOME precede COGNOME l’inizio COGNOME del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all’art 114 disp. att. cod. proc. pen.
3.Fatta quest’ulteriore COGNOME p cisazione, utile COGNOME esclusivamente per COGNOME illuminare l’intenzione legislativa in ordine all’inizio COGNOME del ‘compimento dell’atto’ COGNOME assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi COGNOME ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, COGNOME che implica COGNOME la sola constatazione dei sintomi, COGNOME alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, COGNOME in quanto COGNOME rifiutata, COGNOME deve ritenersi, condividendo COGNOME quanto COGNOME affermato COGNOME con COGNOME il COGNOME secondo orientamento COGNOME supra riportato, che l’obbligo di dare avviso non ricorre COGNOME allorquando il conducente abbia rifiutato COGNOME di sottoporsi all’accertamento COGNOME etilometrico, COGNOME essendo il reato perfezioNOME nel COGNOME momento COGNOME dell’espressione COGNOME della COGNOME volontà di COGNOME sottrarsi COGNOME all’atto COGNOME assistito COGNOME dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Perde, dunque, di consistenza la critica COGNOME rivolta alla sentenza impugnata, in quanto COGNOME in assenza dell’obbligo COGNOME di dare COGNOME avviso, COGNOME la sua COGNOME mancata tempestiva verbalizzazione non assume alcun rilievo.
4. Anche il quarto motivo è infondato. Pur dovendosi rilevare che COGNOME la COGNOME richiesta COGNOME della COGNOME sanzione COGNOME sostitutiva COGNOME del COGNOME lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Sez. 4 – n. 36783 del 09/12/2020, Caltis Rv. 280086 – 01) deve comunque ribadirsi che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma nono – bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 del 17/01/2017, COGNOME, COGNOME Rv. 269396 – 01; Sez. 6, n. 38110 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244554 – 01). Orbene, la Corte territoriale ha richiamato, sul punto, la complessiva gravità della condotta, il numero di reati commessi nella medesima occasione, il fatto che l’imputato non fosse incensurato. Trattasi di cOnsiderazioni pertinenti e non manifestamente illogiche, come tali incensurabili in sede di legittimità.
5. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Roma, 8 novembre 2023
Il onsiglier estensore ./,’…..
NOME COGNOME NOME
Il Presidente
EmanueIe Di Salió