Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45232 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 23 giugno 2022 la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Venezia, emessa in data 14 ottobre 2021, ha ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada in quella di mesi tre di arresto ed euro 750,00 di ammenda, pena sos1:ituita in complessivi giorni 93 di lavoro di pubblica utilità.
Avverso predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, lamentando: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. con particolare riferimento alla entità della pena pecuniaria irrogata; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è destituito di fondamento; invero, la pena base individuata dalla Corte di merito (mesi sei di arresto ed euro 1500,00 di ammenda) corrisponde al minimo edittale previsto per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, che rinvia al trattamento sanzioNOMErio stabilito per la violazione di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada. Ne consegue la manifesta infondatezza della censura riguardante la lamentata eccessività della misura della pena pecuniaria, la quale non è evidentemente suscettibile di riduzione.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. In proposito è sufficiente rammentare che «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). La motivazione offerta dai giudici di merito, che hanno escluso la ricorrenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, conforme all’orientamento citato, non è meritevole di censura in questa sede.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
GLYPH Il presidente
Così deciso il 19 ottobre 2023
FPIA