Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 937 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 937 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Modena, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l’imputato COGNOME NOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada, accertato in Cavezzo il 24/3/2017. Il ricorrente, in particolare, deduce violazione di legge circa l’inattendibilità dell’esito dell’alcoltest, stanti la mancata omologazione e la mancata revisione dell’apparecchio.
La Procura generale della Repubblica ha depositato conclusioni nel senso di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza non confrontandosi con il consolidato orientamento di legittimità. In tema di guida in stato di ebbrezza, difatti, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, in ipotesi, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, COGNOME, Rv. 282659; Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282550; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, COGNOME). Il contrapposto orientamento invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 38618 del 06/06/2019, COGNOME, Rv. 27718901) risultava, pertanto, già superato all’epoca della proposizione del ricorso.
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2022 ,1