Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26317 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26317 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/01/1985
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso
chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole della detenzione e della cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, rinvenuta all’interno della sua autovettura suddivisa in panetti del peso netto di circa 15 chilogrammi, con principio attivo pari a grammi 68.504,515 e 1 riconosciuti, leucircostanAi aggravantLdi cui all’art.80 comma 1 lett.d) (arma) e comma 2 dPR 309/90 (ingente quantità), lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro ottomila di multa.
Il giudice distrettuale evidenziava che in ragione del principio attivo riscontrato (pari ad oltre sei chilogrammi) risultavano superati i moltiplicatori evidenziati dal giudice di legittimità a sezioni unite per il riconoscimento della circostanza aggravante dell’ingente quantitativo, anche qualora si volesse prendere a criterio di riferimento il parametro del valore soglia giornaliero di mille milligrammi, trattandosi di quantitativo che, per principio attivo superava abbondantemente la soglia di quattro chilogrammi. Ravvisava altresì la circostanza aggravante dell’arma ystante il rinvenimento di un manganello sfollagente all’interno del veicolo e,stante l’offensività della condotta ,escludeva il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME la quale ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ragione dell’omessa valutazione in concreto dell’offensività della condotta in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell’ingente quantitativo.
Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per avere riconosciuto la circostanza aggravante dell’essere l’imputato armato in assenza di qualsiasi esplicitazione del rapporto esistente tra il reato in materia di traffico d sostanza stupefacente e il possesso dell’oggetto atto a offendere.
Con un terzo motivo di ricorso lamenta vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di
legittimità concernente l’applicazione della circostanza aggravante dell’inge quantitativo di stupefacente detenuto di cui all’art.80 comma 2 dPR 309/90. La sentenza, inoltre, appare lineare e congrua, non presenta contraddizioni eviden ,>, e pertanto non sì presta RAGIONE_SOCIALE> essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico-giuridica.
Il giudice distrettuale ha motivato in termini congrui con riferimento al moti di appello concernente l’aggravante dell’ingente quantitativo, evidenziando no solo il rilevante scostamento dal valore soglia preso a parametro dalla legge e da giurisprudenza delle Sezioni Unite per riconoscere la ipotesi dell’ingente quant (anche nella interpretazione più favorevole al reo, il valore soglia di 4 kg di cipio attivo di hashish, atteso che nella specie risulta il valore di quasi 7 giudice distrettuale ha poi fornito contezza della sussistenza anche della rileva offensività della condotta ascritta all’imputato in ragione della capacità diff dello stupefacente da questi detenuto, in grado di saturare l’intera città di (Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv. 286378 – 02).
2.1. Quanto alla circostanza aggravante dell’essere stato il fatto commesso d persona armata, di cui all’art. 80, lett.d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ess suppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione dell droga e quella dell’arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anc una contestualità causale alla realizzazione della condotta dì detenzione dello s pefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione d circostanza aggravante nei confronti dell’imputato che deteneva lo stupefacente i casa e l’arma nel garage pertinenziale, Sez.6, n. 5197 del 10/11/2017, COGNOME, Rv. 272150 – 01). Nella specie il manganello sfollagente era detenuto dal rico rente all’interno dello stesso autoveicolo utilizzato per il traporto dell’ingente titativo della sostanza stupefacente e tale coincidenza è sufficiente alla int zione della circostanza in parola in ragione del collegamento tra i due beni.
2.2. Le circostanze attenuanti sono state poi escluse con motivazione del tut congrua e priva di illogicità evidenti. Il ragionamento sviluppato dal giudice strettuale nell’escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche ri poi coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la gi sprudenza di legittimità sul punto ) laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenz di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modi che nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della co
sione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di íncensuratezza dell’
putato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del
08/06/2022, COGNOME, Rv.283489), rilevando nella specie l’organizzazione dimo- strati nel trasporto e nella cessione dello stupefacente, l’ingente quantitativ
tenuto e la rilevanza patrimoniale delle singole transazioni gestite dal TARKHAOUI
desumibili dalle somme di denaro sequestrate agli acquirenti.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., n ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pa mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente4 /