Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di NOME COGNOME
nato a Popoli il 01/02/1995
avverso la ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di cassazione di voler dichiarare inammissibile il ricorso con le conseguenti statuizioni.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento qui impugnato il Tribunale di L’Aquila applicava a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Pescara contro l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari, formulata ai sensi dell’art. 276 del codice di rito.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l’indagato, a mezzo del proprio difensore, per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 276, comma 1-ter, e 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Tribunale non ha valorizzato “la condotta impeccabile ed irreprensibile che fino ad ora ha mantenuto” l’indagato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico dal 29 agosto 2024, a seguito del provvedimento del G.i.p. che sostituì la originaria misura cautelare della custodia in carcere.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con un motivo del tutto generico.
L’ordinanza impugnata ha evidenziato la gravità della violazione commessa (l’indagato si è allontanato dal luogo ove era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per introdursi abusivamente in un appartamento altrui), tale da imporre il ripristino della misura di massimo grado, ai sensi dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., essendo risultata inidonea quella degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME, gravato anche di numerosi precedenti specifici.
La motivazione del Tribunale non è affatto illogica e contraddittoria e con essa la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche in sed cautelare, con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716 – 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782 – 01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 – 01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037- 01).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 19/12/2024.