Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32960 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del Tribunale per il riesame di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
uditi i Difensori:
sono presenti gli AVV_NOTAIO NOME del Foro di ROMA e COGNOME NOME del Foro di VELLETRI in difesa di COGNOME NOME, che chiedono l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Roma, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. con ordinanza del 15 dicembre 2023 – 5 gennaio 2024 ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Roma il 2 novembre 2023 ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari in corso di esecuzione con la custodia in carcere.
Appare opportuno premettere, per una migliore intelligenza del ricorso, che NOME COGNOME è imputato della violazione dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione 400 grammi di cocaina, che è stato condanNOME all’esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Velletri il 15 maggio 2023 alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa e che la Corte di appello di Roma con sentenza del 13 novembre 2023 ha ridotto la sanzione a due anni e otto mesi di reclusione e 12.0000,00 euro di multa.
Sottoposto al regime degli arresti domiciliari dal 29 aprile 2023, l’imputato il 5 ottobre 2023 è stato autorizzato dalla Corte territoriale ad allontanarsi dal domicilio per recarsi a lavorare presso un determiNOME cantiere come operaio dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dei giorni da lunedì a venerdì.
Tuttavia, avendo la polizia giudiziaria svolto controlli ed avendo verificato che nei giorni 25 e 26 ottobre 2023 il cantiere era chiuso e l’imputato assente, il Procuratore Generale ha chiesto l’aggravamento della misura, richiesta che il 2 novembre 2023 è stata accolta dalla Corte di appello, che ha ritenuto la sussistenza delle violazioni da parte di COGNOME NOME delle prescrizioni impartite, peraltro senza nessuna comunicazione da parte dell’interessato alle Autorità, ed ha ordiNOME la custodia in carcere.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza COGNOME NOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia difetto di motivazione, che sarebbe mancante ovvero apparente e meramente assertiva e, comunque, manifestamente illogica.
Sottolinea quanto segue:
avere il Procuratore Generale richiesto la revoca dell’autorizzazione al lavoro ed il ripristino degli arresti domiciliari “ordinari”;
avere il Tribunale trascurato che il datore di lavoro dell’imputato ha dichiarato che nei giorni dei controlli si trovava in altro cantiere, distante peralt pochi metri da quello in questione, insieme all’operaio, per recuperare del
materiale, e che le immagini riprese da videocamere di sorveglianza confermerebbero l’assunto;
che, in ogni caso, la violazione sarebbe minimale e che era stata avvertita preventivamente l’Autorità preposta ai controlli.
Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale della SRAGIONE_SOCIALE. nella requisitoria scritta del 5 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
131 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Nella misura in cui l’impugnazione lamenta vizio di motivazione, coglie nel segno la requisitoria del P.G., che sottolinea che il ricorso è costruito in fatto e s limita a proporre una diversa lettura delle emergenze; è, inoltre, aspecifico perché assume apoditticamente (alla p. 3) che l’imputato aveva avvisato i Carabinieri, senza confrontarsi in alcun modo con la antitetica affermazione che si legge sia nel provvedimento di aggravamento del 2 novembre 2023 che nell’ordinanza impugnata.
Ove il ricorso accenni, sia pure senza sviluppare il ragionamento, ad una possibile violazione di legge, sotto il profilo (p. 2) di una possibile violazione de principio della “domanda cautelare”, per avere cioè la Corte di appello disposto una misura diversa – e più grave – rispetto a quella chiesta dal P.G., che si era limitato a chiedere la revoca dell’autorizzazione alla attività lavorativa”, non i carcere, occorre tenere conto del consolidato insegnamento di legittimità secondo cui «Può essere disposto d’ufficio l’aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze caute/ari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzioNOMErio dovuto al comportamento trasgressivo dell’indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l’ipotesi di cui all’art. 299, co quarto, che prevede l’adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l’aggravamento delle esigenze caute/ari, l’accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti» (così Sez. 5, n. 489 del 02/07/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262209; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 3, n. 41770 del 28/10/2010, COGNOME, Rv. 248743, secondo cui «Può essere disposto d’ufficio l’aggravamento della misura
cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata. (In motivazione la Corte ha precisato che l’attivazione della procedura prevista dall’art. 276 cod. proc. pen., avendo carattere sanzíoNOMErio, prescinde dalla situazione descritta dall’art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che necessita invece della richiesta del P.M.)»; Sez. 6, n. 270 del 18/01/2000, Finotto, Rv. 220517, secondo cui «In tema di provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, di cui all’art. 276 cod. proc. pen., è da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d’ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L’attivazione di tale procedura, che ha carattere sanzioNOMErio, prescinde infatti dalla situazione descritta dall’art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice su richiesta del pubblico ministero ricorrendo un aggravamento delle esigenze cautelari»; Sez. 6, n. 3699 del 19/10/1992, P.M. in proc. Lambertucci, Rv. 192351, secondo cui «In tema di aggravamento delle esigenze caute/ari, poiché l’art. 299, quarto comma, cod. proc. pen. fa salvo quanto disposto dall’art. 276 dello stesso codice, il quale attribuisce al giudice che abbia emesso su richiesta – una misura coercitiva, il potere di sostituire o cumulare d’ufficio la misura già disposta con altra più grave, non sussiste alcun vizio del provvedimento con il quale il giudice stesso, pur in mancanza della richiesta o del parere del pubblico ministero, abbia sostituito o cumulato la misura già adottata con altra più grave»).
3 . Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P .Q . M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 03/04/2024.