Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35731 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2024 del Tribunale per il riesame di Bologna
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sulle conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Bologna, pronunciando ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 24 gennaio – 6 marzo 2024 ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Modena il 23 dicembre 2023 ha aggravato la posizione cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari con il carcere, di NOME COGNOME, che è imputato di partecipazione ad associazione ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con condotta permanente sino ad aprile 2021.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 274, lett. c, e 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, quanto ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza nella scelta della misura di rigore disposta in relazione alla attualità e concretezze delle esigenze cautelari ravvisate sussistenti.
Le accuse mosse da NOME COGNOME a NOME COGNOME, e cioè di avere perpetrato il 20 dicembre 2023 un’aggressione fisica ai suoi danni allontanandosi dagli arresti domiciliari, sarebbero infondate, prive di riscontri e, comunque, non tali da rientrare nell’ipotesi di cui all’art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. quanto, tuttalpiù, nel quadro di cui all’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., che richiede il necessario vaglio delle esigenze cautelari.
Infatti i Carabinieri, accorsi su chiamata di aiuto di COGNOME, hanno rintracciato NOME COGNOME regolarmente in casa, ove deve rimanere in quanto agli arresti domiciliari, e vestito con abbigliamento diverso da quello indicato dall’aggredito; né vi sono testimonianze di persone presenti indifferenti che possano corroborare l’assunto del denunziante, assunto che risulta non credibile in quanto il referto del Pronto soccorso non indica alcun rossore agli occhi, che sarebbe invece inevitabile ove vi fosse stato effettivamente spruzzato spray urticante, come dichiarato dalla persona offesa, mentre le lievi contusioni riscontrate, giudicate guaribili in soli due giorni, non appaiono compatibili con le riferite percosse inferte con una mazza da baseball. In conseguenza, ad avviso del ricorrente, la versione cui prestare fede è quella offerta dal fratello dell’imputato, NOME, che ha sostenuto che quel giorno fu COGNOME a recarsi presso l’abitazione di NOME COGNOME, ad affrontarlo e a provocarlo, innescando così una modesta colluttazione fisica, risolta con poche spinte reciproche.
L’ordinanza impugnata ometterebbe di motivare, se non in modo congetturale, circa la diversità tra i vestiti indossati dall’aggressore, almeno secondo quanto riferito da NOME COGNOME, e quelli trovati indosso al ristretto ai domiciliari, peraltro oggetto di descrizione incerta e mutevole. Infatti
affermare che l’imputato ha avuto il tempo di cambiarsi presuppone già accertato ciò che, invece, è oggetto di dimostrazione.
Né sarebbe provato che NOME COGNOME sia immune da segni di percosse ricevute, in quanto, non avendo lo stesso mai fatto accesso all’Ospedale, la circostanza è meramente congetturale.
In definitiva, non emergendo la prova della trasgressione delle prescrizioni connesse alla misura cautelare e risultando le dichiarazioni dei fratelli COGNOME perfettamente compatibili con quanto verificato dai Carabinieri, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 27 aprile 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’impugnazione, essenzialmente costruita in fatto, contiene soltanto una serie di proposizioni avversative rispetto alla ricostruzione degli accadimenti ed alla valutazione degli stessi operata nel doppio grado di merito, avendo i giudici ritenuto esistente l’evasione e particolarmente pericoloso l’imputato, siccome stimata attendibile la versione della persona offesa, valorizzando al riguardo: il contenuto del referto medico di struttura pubblica, che contiene indicazioni coerenti con il racconto del denunciante; la ritenuta implausibilità della alternativa versione difensiva; il plausibile movente ritorsivo, avendo COGNOME già denunciato all’Autorità giudiziaria NOME AVV_NOTAIO per un’aggressione che si assume patita il 14 agosto 2023; ed inoltre la circostanza che anche in altra occasione, cioè il 14 agosto 2023, NOME COGNOME è indicato come in possesso di spray al peperoncino.
Si tratta di motivazione esistente, non illogica e non incongrua.
Peraltro, trascura il ricorrente che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (ex plurimis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601) e che «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un
apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti condividerne la giustificazione» (tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 d 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504),
Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrendo condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 23/05/2024.