Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 35726 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 35726 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. per il riesame di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che conclude per l’inamnnissibilita’ del ricorso.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di LECCE, in difesa di COGNOME NOME. Il Difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale per il riesame di Lecce, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., con ordinanza del 26 gennaio 2024 ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di Lecce il 28-29 dicembre 2023 ha aggravato la misura, già in corso di esecuzione, dell’obbligo di dimora con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
2.Giova premettere che NOME COGNOME, imputato per la violazione degli artt. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), e per tentata estorsione (capo D), contestazioni in relazione alle quali è stata emessa misura cautelare, ed inoltre per ulteriori violazioni dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A, E ed F), è stato condannato in grado di appello alla pena complessiva di due anni e quattro mesi di reclusione e di 6.800,00 euro di multa.
Avendo la Polizia di Stato comunicato che NOME COGNOME il 25 dicembre 2023 si è recato presso l’abitazione della moglie da cui è separato, sfondando la porta di casa e rivolgendole minacce, la Corte di appello ha aggravato la misura cautelare nei termini suindicati. Adito dalla Difesa, il Tribunale distrettuale ha confermato, come detto, l’ordinanza.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia violazione di legge (il primo motivo) e difetto di motivazione (entrambi i motivi).
4.1. Con il primo motivo, ripercorsi gli antefatti e le vicende cautelari, censura violazione di legge, sotto il profilo della totale mancanza di motivazione, che non sarebbe nemmeno meramente apparente, in relazione alle doglianze contenute nell’appello presentato ex art. 310 cod. proc. pen.
I giudici di merito avrebbero acriticamente fatto propri gli elementi forniti dalla polizia giudiziaria, benchè incerti, non univoci e provenienti da persona priva di attendibilità, peraltro valorizzando connotazioni estranee agli atti.
NOME COGNOME, in verità, avrebbe avuto sempre tenuto una condotta corretta sia verso il figlio sia verso la moglie da cui è separato di fatto, ma la donna, nutrendo risentimento per alcuni pretesi tradimenti, avrebbe falsamente accusato il marito di fatti dallo stesso mai commessi, come si evince dal contenuto dei messaggi whatsapp e messanger che la Difesa allega, stampati, al ricorso, con particolare riferimento ad uno, ove si legge «Mi inventerò una storia per farti arrestare, perché sei sempre andato con altre, fidati».
L’avere constatato la polizia giudiziaria che la porta di casa della donna è rotta non significa – si sottolinea – che sia stato proprio il ricorrente danneggiarla.
Non vi è prova che l’imputato abbia minacciato la donna e, anzi, in realtà, il ricorrente sarebbe vittima delle condotte strumentali ed illecite altrui.
L’aggravamento, pertanto, ad avviso della Difesa è illegittimo ed ingiusto, anche perché non basato su una prova certa.
4.2. Tramite il secondo motivo lamenta difetto di motivazione, non avendo i Giudici di merito valutato il contenuto dell’impugnazione ed avendo, anzi, attribuito alle comunicazioni della moglie un significato puramente soggettivo e diverso da quanto testualmente si legge. Né vi è riscontro della polizia giudiziaria, che si è limitata a constatare l’avvenuta rottura della porta, e non altro, non già la responsabilità del danneggiamento.
L’interpretazione del messaggio che già si è riferito («Mi inventerò una storia per farti arrestare, perché sei sempre andato con altre, fidati») e che la donna ha tardato a cancellare, sicchè è stato conservato dal destinatario, sarebbe decontestualizzata, meramente soggettiva e basata su pregiudizio, e, dunque, manifestamente illogica.
4.3. E’ stata chiesta dalla Difesa la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L’ordinanza impugnata prende in considerazione l’argomento, già svolto in appello, circa la denunziata falsità delle accuse della donna, in base al contenuto del messaggio riferito («Mi inventerò una storia per farti arrestare, perché sei sempre andato con altre, fidati»), ma ritiene, contrariamente all’opinione della Difesa, attendibile la donna, la quale avrebbe scritto un messaggio per rabbia, ma senza dare seguito alla minaccia, e valorizza la avvenuta constatazione da parte della polizia giudiziaria del danneggiamento della porta (p. 2 del provvedimento impugnato).
Le opposte deduzioni difensive, reiterate nel ricorso, appaiono suscettibili sì – di approfondimento da parte del Giudice di merito ma, nella prospettiva del giudizio di legittimità, costituiscono affermazioni in fatto, meramente avversative rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale con motivazione che risulta essere sufficiente e non illogica, ed inoltre meramente reiterative.
Il cenno, che si legge nel ricorso, ad essere state valorizzate connotazioni estranee agli atti non si confronta, a ben vedere, con il seguente aspetto, già
sviluppato dal RAGIONE_SOCIALE per il riesame (alla p. 2): «La previsione di cui all’art. 276 cod. proc. pen. – nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari, mentre l’applicazione dell’art. 299, comma 4 cod. proc. pen., che prevede, nel caso di aggravamento delle esigenze cautelari, la sostituzione “in peius” della misura applicata ovvero l’inasprimento delle modalità di applicazione può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale del soggetto nei confronti del quale la misura è applicata» (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME Mariolino, Rv. 275260).
In ogni caso, il Tribunale ha sottolineato che, tra i due fatti per cui è stata emessa misura cautelare vi è l’ipotesi di tentata estorsione commessa con minaccia (capo D), come con minaccia l’imputato si sarebbe rivolto alla moglie nell’occasione per cui è intervenuta la polizia giudiziaria, il giorno di Natale: onde la omogeneità di condotte illecite, la aumentata pericolosità sociale dell’imputato e la necessità di aumentare il grado di afflittività della misura cautelare (p. 3). Si tratta, anche in questo caso, di ragionamento non illogico né incongruo.
3.Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/05/2024.