Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28590 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28590 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Roccavivara il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia;
avverso l’ordinanza rgn. 22/2024 in data 22/4/2024 del Tribunale di Campobasso in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME
NOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 9 aprile 2024, a seguito di giudizio ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Tribunale della medesima città in data 14 marzo 2024 con la quale la misura cautelare personale
dell’obbligo di dimora nel Comune di Roccavivara è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso il domicilio dell’interessato sito nel medesimo Comune.
L’originaria misura cautelare dell’obbligo di dimora (coperta da giudicato cautelare a seguito di provvedimenti del Tribunale del riesame in data 15 febbraio 2022 e 12 aprile 2022) era stata applicata con provvedimento in data 3 dicembre 2021 a seguito dell’emersione in capo al COGNOME di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe per il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche e di reati tributari.
L’aggravamento del trattamento cautelare disposto in data 14 marzo 2024 risulta intervenuto a seguito dell’accertamento di una pluralità di violazioni da parte del NOME della misura di minor rigore.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (AVV_NOTAIO) dell’imputato, deducendo:
2.1. La nullità dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso datata 3 dicembre 2021, portata ad esecuzione il 25 gennaio 2022, per non avere il Giudice fissato la data di scadenza della misura stessa che non poteva avere comunque durata superiore ad un anno.
2.2. L’illegittimità della disposta misura degli arresti domiciliari per il fa che le violazioni della misura cautelare originaria che hanno dato luogo all’aggravamento RAGIONE_SOCIALE stessa sono intervenute in data 8 febbraio 2024, 14 febbraio 2024 e 6 marzo 2024, quindi successivamente a quando la primigenia misura era divenuta inefficace per decorrenza del termine massimo di applicazione della stessa.
Rileva altresì la difesa del ricorrente che nel caso in esame non ricorre alcuna RAGIONE_SOCIALE condizioni per l’applicazione di misura cautelare di cui all’art. 274, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso nel quale si contesta la nullità dell’ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora per non avere il Giudice fissato la data di scadenza della misura stessa è inammissibile in quanto, come detto, in ordine a tale provvedimento, peraltro diverso da quello qui in esame, risulta intervenuto il giudicato cautelare.
In ogni caso e per solo dovere di completezza, deve essere ricordato che l’indicazione della data di scadenza della misura è prevista, a pena di nullità, dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso in cui i provvedimento sia emesso per garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., mentre l’ordinanza genetica emessa il 3 dicembre 2021 fa riferimento alle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (cfr. pag. 235 dell’ordinanza).
Quanto ai restanti profili di ricorso è doveroso preliminarmente osservare che il ricorrente ha esposto le sue doglianze senza espressamente evocare alcuno dei possibili motivi di ricorso indicati dall’art. 606 cod. proc. pen.
Deve altresì rilevarsi un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso.
Come è noto, la cognizione del giudice dell’appello cautelare è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame e a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. 5, n. 23042 del 04/04/2023, Pilla, Rv. 284544 – 01).
Parte ricorrente, nel caso in esame non ha in alcun modo documentato di avere devoluto al Tribunale del riesame la questione relativa alla (eventuale) decorrenza dei termini cautelari, né risulta o è stato altrimenti documentato, che al momento in cui il COGNOME ha posto in essere le violazioni della misura di cui all’art. 283 cod. proc. pen. fosse intervenuta l’estinzione di tale misura per effetto della decorrenza dei termini di fase, né di quelli massimi di cui all’art. 308, comma 1, in relazione all’art. 303 cod. proc. pen.
Sul punto deve solo osservarsi che, rivestendo il COGNOME la qualifica di promotore dell’associazione, il reato a lui contestato rientra nel novero di quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., ragion per cui i termini d fase corrispondono rispettivamente a due anni (calcolati ai sensi dell’art. 308 cod. proc. pen., trattandosi di misura diversa della custodia cautelare in carcere) fino al provvedimento che dispone il giudizio emesso, nel caso in esame, il 22 novembre 2022, ed a tre anni a partire da tale ultimo termine fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Anche il motivo di ricorso relativo alle esigenze cautelari è inammissibile.
Nell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la difesa dell’odierno ricorrente aveva testualmente eccepito la «carenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., con conseguente illegittimità della misura cautelare in atto. Inadeguatezza dell’aggravamento ex art. 276 c.p.p.» limitandosi, poi, a ribadire i principi di diritto che regolano la materia de qua.
Il Tribunale innanzi al quale è in fase di svolgimento del processo nei confronti dell’odierno ricorrente ha debitamente dato atto RAGIONE_SOCIALE ragioni di aggravamento della misura cautelare indicando le reiterate violazioni poste in essere dal COGNOME che hanno reso inadeguata la misura cautelare
originariamente applicata. Nessuna rilevanza assumono, invece, gli elementi che avevano determinato l’originario avvio del trattamento cautelare trattandosi in questo caso di mero aggravamento di misura cautelare già in atto.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 4 luglio 2024.