Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13369 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13369 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato ad Ancona il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 20/10/2023 del Tribunale di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta, per l’indagato, la memoria dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 17 marzo 2023 il GIP del Tribunale di Macerata ha applicato a NOME la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i reati degli art. 518-bis e 518 -septies cod. pen.
Con sentenza in data 4 luglio 2023 il GUP del Tribunale di Macerata ha condannato l’imputato alle pene di legge per H reato dell’art. 518-bis cod. pen.
Con ordinanza in data 25 settembre 2023 la Corte di appello di Ancona, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta del Procuratore generale presso la Corte di appello di
Ancona, ha disposto l’aggravamento RAGIONE_SOCIALE misura degli arresti domiciliari con quella RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere.
Con ordinanza in data 20 ottobre 202:3 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l’appello avverso la predetta ordinanza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello.
Il ricorrente articola due censure per vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento RAGIONE_SOCIALE prova e dell’omessa valutazione dei requisiti di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura applicata.
Sostiene che gli allontanamenti dalla propria abitazione erano stati tutti autorizzati per accedere al SERT e al RAGIONE_SOCIALE Collemarino. Precisa che aveva saltato l’appuntamento del 5 luglio 2023, come da comunicazioni del 4 e dello stesso 5 luglio, perché si era rotta l’auto, e aveva saltato l’appuntamento del 12 luglio 2023, come da comunicazioni del difensore nello stesso giorno, perché non si era sentito bene. Ciò nondimeno, nella nota del 16 agosto 2023, i RAGIONE_SOCIALE avevano comunicato che si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al SERT il 5 e il 12 luglio 2023, ma non avevano dato conto delle comunicazioni giustificative né avevano effettuato dei controlli.
Contesta, quindi, l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva recepito acriticamente la nota dei RAGIONE_SOCIALE. Lamenta inoltre che l’aggravamento non era stato giustificato dall’esame qualitativo RAGIONE_SOCIALE trasgressione, nonostante l’art. 276 cod. proc. pen., escludesse ogni automatismo, quando il fatto era di lieve entità.
Nella memoria il difensore replica alla requisitoria del Procuratore generale e ribadisce gli argomenti già esposti in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il difensore ha documentato di aver giustificato le assenze del suo assistito al RAGIONE_SOCIALE Collemarino sia per la data del 5 luglio 2023 (cfr. pec allo stesso RAGIONE_SOCIALE del giorno precedente e chiamata ai RAGIONE_SOCIALE del 5 luglio ore 10,06) sia per la data del 12 luglio (cfr. chiamata ai RAGIONE_SOCIALE del 12 luglio ore 10,22 e pec del 14 luglio in cui comunicava che continuava a stare male dal precedente 12 luglio).
Il Tribunale del riesame ha esaminato tali atti e ha disatteso la tesi difensiva, osservando che non vi era la prova (e neanche l’allegazione) che l’indagato fosse rimasto a casa. E anzi ha desunto dalle descritte violazioni una certa scaltrezza del ricorrente, il quale aveva approfittato RAGIONE_SOCIALE finestra di disattivazione del sistema elettronico di controllo, in conseguenza delle autorizzazioni alle uscite, per recarsi in luoghi diversi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La decisione si fonda su un’indebita inversione degli oneri probatori a carico dell’indagato e finisce con l’essere congetturale.
L’indagato ha infatti dimostrato di aver assolto gli oneri informativi nei confronti del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE. Il Tribunale ha dubitato del contenuto delle conversazioni del difensore in data 5 e 12 luglio 2023. Tuttavia, il professionista ha documentato di aver chiamato in quei due giorni proprio i RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE che avevano in carico il suo assistito con conversazioni durate rispettivamente 1 minuto e 20 secondi e 2 minuti. E ha offerto a sostegno RAGIONE_SOCIALE prospettazione ulteriori due prove, e cioè la pec al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 4 luglio e la pec ai RAGIONE_SOCIALE del 14 ove riferiva che il suo assistito stava male dal 12. A fronte di tali prove (o principi di prova), sarebbe spettato all’Accusa o al Tribunale, nell’esercizio dei suoi poteri officiosi, accertar il comportamento alternativo illecito dell’indagato che invece il Tribunale ha desunto apoditticamente dall’omessa allegazione RAGIONE_SOCIALE circostanza di essere rimasto a casa, e cioè dall’omessa allegazione del comportamento alternativo lecito, implicito nelle stesse comunicazioni. D’altra parte, nell’ordinanza non si dà conto se i RAGIONE_SOCIALE abbiano compiuto effettivi e specifici controlli sull’osservanza dell’obbligo restrittivo di permanenza dell’indagato nella propria abitazione, cosicché è congetturale la decisione secondo cui, premessa la programmazione dell’interruzione del segnale in conseguenza RAGIONE_SOCIALE prevenl:iva autorizzazione all’uscita, l’indagato ne abbia certamente approfittato per violare le prescrizioni.
Coglie nel segno anche la seconda censura del ricorso. L’art. 276, comma 1-ter cod. proc. pen. Prescrive che, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari, concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca RAGIONE_SOCIALE misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere “salvo che il fatto sia di lieve entità”. Nel caso in esame, il Tribunale ha omesso tale specifica valutazione, limitandosi a stigmatizzare la scaltrezza del prevenuto. Tuttavia, l’attitudine psicologica o personologica del ricorrente non esaurisce il giudizio sulla gravità del fatto, giudizio che dev’essere arricchito di una serie di ‘dati da ponderare opportunamente, quali modalità RAGIONE_SOCIALE condotta, il grado di colpevolezza da essa desumibile e l’entità del danno o del pericolo che ne è derivato (tra le più recenti, Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281153-01 e Sez. 4, n. 44410 del 15/10/2019, COGNOME, Rv. 277696-01). Peraltro, manca nella motivazione la verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta inadeguatezza RAGIONE_SOCIALE misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, COGNOME, Rv. 275040-01).
S’impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, sezione riesame, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Ancona. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente