Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Torino il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Torino in data 21/2/2024 udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 21/2/2024 il Tribunale della libertà di Torino ha accolto l’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza con la quale il GIP aveva respinto la richiesta di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari e ripristinato la misura custodiale a frontedella accertata evasione e della pregiudicata personalità dello stesso, gravato da numerosi precedenti penali anche per evasione che ne rivelavano la totale inaffidabilità.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO , deducendo la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione: lamenta che il provvedimento impugnato non sarebbe
motivato quanto al pericolo attuale e concreto di commissione di altri reati posto che il COGNOME ha tenuto un buon comportamento processuale. Il fatto di non avere rivelato dove si fosse recato, non sarebbe elemento che incide sul pericolo di recidiva, inoltre i precedenti penali e la loro collocazione temporale, escludono la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari che devono invece sussistere ed essere valutate dal giudice anche in sede di riesame o di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv.207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell’art.606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, COGNOME, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 deI30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME,Rv. 214794; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074).
In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizidella motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.–ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla gravità delle trasgressioni e all’aggravamento delle esigenze cautelari.
Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione degli
elementi di fatto, va al contrario evidenziato che l’ordinanza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine ai motivi dell’aggravamento della cautela personale, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D’albenzio, Rv. 275040);la previsione di cui all’art. 276 cod. proc. pen. – nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l’inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275260).
Ciò posto, l’ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l’aggravamento della misura sulla natura della trasgressione di non lieve entità, sul comportamento del COGNOME che nell’immediatezza ha dimostrato particolare prontezza a crearsi una (falsa) giustificazione, sulla personalità dello stesso, gravato da numerosi precedenti penali tra i quali due reati di evasione .
Va pertanto ribadito il principio secondo cui, in tema di applicazione di misura cautelare più grave per il caso di trasgressione alle prescrizioni imposte, il giudizio (positivo o negativo) sull’entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva, è riservato al giudice del merito (giudice che procede e, in caso di impugnazione, tribunale dell’appello), il quale ha obbligo di fornire adeguata, corretta e logica motivazione con riferimento al provvedimento di sanzione. Ne discende che i motivi dedotti in ricorso per cassazione tesi a sostenere, in diversa ottica, la lievità del fatto, la plusvalutabilità di circostanze giustificanti la trasgressione, cessazione di situazioni ostative, e similmente, debbono essere dichiarati inammissibili
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Es. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 7/5/2024
Il consigliere est.
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Il presidente