Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37370 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37370 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/08/2025 della Corte d’appello di Ancona Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTI° IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con l’ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Ancona accogliendo la richiesta della Procura AVV_NOTAIO competente, ha applicato a COGNOME NOME la misura custodiale di maggior rigore, aggravando l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in origine imposto al predetto, in funz della prossima esecuzione dell’ordine di estradizione disposto ai suoi danni, re con sentenza già definitiva;
rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’estradando evidenziando più violazioni di legge, riguardanti l’art cod. proc. pen (perché il ricorrente starebbe eseguendo una pena per un reat commesso in Italia, seppur con modalità alternative alla detenzione), nonché inerenti agli artt. 274, 275 e 276 cod. proc. pen. (in punto di concr individuazione delle ragioni fondanti il pericolo di fuga, di adeguatezza proporzionalità della diversa misura applicata nonché di puntuale individuazione delle ragioni di novità giustificative dell’aggravamento disposto);
ritenuto che non risulta alla Corte si sia dato corso alla estradizione ricorrente, fondata su sentenza definitiva;
ritenuto che il ricorso appare fondato limitatamente bilc.an riguardo! al denunziata assoluta assenza di motivazione rispetto ai temi della adeguatezza della misura di maggior rigore applicata e, ancora più a monte, della puntual individuazione delle novità giustificative del disposto aggravamento mentre gli alt profili di doglianza vedono nella misura già applicata una ragione ostativa relativo scrutinio di legittimità, trattandosi di argomenti già consolidati in dell’adozione della misura cautelare fatta oggetto del disposto aggravamento;
ritenuto, di contro, che il provvedimento impugnato non indica le ragioni dirette a rassegnare il diverso portato della situazione da cautelare rispet quadro già valutato in occasione della applicazione della misura adottata in origin vieppiù considerando che nel corso della motivazione si dà atto che già all’epoc della applicazione della misura poi aggravata il ricorrente, quanto alla pena eseguire per un fatto commesso in Italia, risultava scarcerato e sottoposto a misura dell’affidamento in prova;
ritenuto, ancora, che l’ordinanza gravata trascura integralmente di precisa i contenuti del pericolo di fuga riferibili al ricorrente tali da concretare un da cautelare non suscettibile di neutralizzazione se non per il tramite della mis custodiale di maggior rigore;
ritenuto, infine, che in tema di estradizione per l’estero, l’annullamento, difetto di motivazione dell’ordinanza della corte di appello di applicazione de custodia cautelare in carcere comporta l’immediata liberazione della person richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosi ipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla base dell’ordinanza geneti caducata, in attesa di una non consentita motivazione integrativa in se rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del merito di procedere emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che ha dato luogo all’annullamento (da ultimo, Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Rv. 287970)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la rimessione in libertà de ricorrente se non detenuto in carcere per altro titolo, con ripristino del applicata misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Così è deciso, 08/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME