Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17375 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17375 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PERUGIA f >uk4x….-..’ 1- – . GLYPH ( – , ..%A.L.-r> (AL : NOME nato a AUGUSTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l’ordinanza in preambolo ha concesso a NOME COGNOME, detenuto già ammesso alla semilibertà presso la Casa circondariale di RAGIONE_SOCIALE, in esecuzione della pena di tre anni, nove mesi e quindici giorni di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in data 19 maggio 2021 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
A ragione della decisione il Tribunale ha in primo richiamato la motivazione dell’ordinanza con la quale, in data 3 marzo 2022, era stata accolta l’istanza di semilibertà ex art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), al fine di permettere al condannato di svolgere attività risocializzanti di volontariato e pubblica utilità presso la RAGIONE_SOCIALE, della quale ha ripercorso la motivazione.
Ha, pertanto, in via principale, valorizzato l’attività collaborativa a vasto raggio svolta da NOME COGNOME, attestata con note delle DDA di Roma (in data 14 febbraio 2022), Potenza (in data 4 febbraio 2022), Messina (in data 14 dicembre 2021) e Catania (in data 13 dicembre 2021). In particolare, muovendo dall’esclusione, contenuta in · quest’ultima nota, di collegamenti di COGNOME con la criminalità organizzata ovvero eversiva, ha ritenuto superata l’affermazione contenuta nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa del 24/1/2022 secondo cui i reati di rivelazioni di segreti di ufficio e accesso abusivo a servizio informativo, per cui NOME era stato condannato con sentenza del Tribunale di Catania del 14 gennaio 2009, erano finalizzati ad agevolare il clan RAGIONE_SOCIALE.
Ha affermato (p. 7) che tale attività di collaborazione è proseguita nel tempo senza interruzioni e con contributi assai rilevanti e, così, sufficiente a compensare la gravità dei reati commessi e la loro sistematicità, non mancando di evidenziare come non valesse, a sminuirne l’obiettiva portata, l’eventuale intervenuta archiviazione dei procedimenti penali apertisi a seguito di tali dichiarazioni, costituendo questa evenienza il fisiologico sviluppo del procedimento penale.
Parallelamente al descritto impegno assunto con l’Autorità giudiziaria, il Tribunale ha altresì valorizzato l’atteggiamento dell’COGNOME di ripulsa e distacco dalle logiche devianti e al conseguente percorso di revisione critica, che ha tratto dai risultati dell’osservazione scientifica della personalità effettuata dall’equipe trattamentale della Casa
circondariale di Terni, nonché dell’indagine socio-familiare condotta dall’RAGIONE_SOCIALE Terni e Roma (quest’ultima in data 17 maggio 2021), svolgendo un giudizio positivo del periodo trascorso in detenzione inframuraria, dal luglio 2021, attestato dalle condotte attivamente partecipative alla vita comunitaria del carcere, intessute di relazioni positive con i compagni e con gli operatori penitenziari, con la concessione di periodi di liberazione anticipata a riconoscimento dei risultati positivi della partecipazione all’opera rieducativa.
Il Tribunale ha posto ad ulteriore conferma di tale giudizio quanto emerso dalla relazione di osservazione programma di trattamento della Casa circondariale di RAGIONE_SOCIALE, in data 12 gennaio 2023 e la richiamata indagine socio familiare del RAGIONE_SOCIALE di Perugia del 20 dicembre 2022, in cui si dà atto che non sono state rilevate infrazioni disciplinari e che il semilibero ha fruito con esito positivo di sette licenze, ribadendo la maturazione di un percorso di revisione critica del passato.
Si è dato atto (p.11) del contenuto della nota richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, trasmessa al Tribunale di sorveglianza il 9 gennaio 2023 e e data contezza dei procedimenti penali iscritti a seguito delle dichiarazioni di NOME.
Sulla scorta di tali elementi ha ritenuto l’emersione di «elementi obiettivi che evidenziano l’effettiva e concreta volontà di NOME di rescindere i propri legami col passato deviante, assumendosi la piena responsabilità delle scelte collaborative assunte dinanzi all’autorità giudiziaria condotta che, unita alla modesta entità della pena residua da espiare, all’avvenuta sperimentazione di restituzione in ambiente libero tramite le licenze fruite, consentono di esprimere un giudizio prognostico favorevole in caso di conc:essione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale», soggiungendo la considerazione che «costituirebbe un’ingiustificata regressione trattamentale quella di non consentire all’COGNOME l’apertura alla misura gradatamente più ampia dell’affidamento in prova al servizio sociale, a fronte della parallela evoluzione della condotta tenuta da semilibero, della sua intensa partecipazione all’opera di rieducazione e della sempre maggiore assunzione di responsabilità verso l’A.RAGIONE_SOCIALE. attraverso le dichiarazioni rese».
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia e deduce vizi di motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, da atti
del processo specificamente indicati o dalla loro assenza nel procedimento.
Censura come illogiche e contraddittorie le valutazioni positive rese dal Tribunale di sorveglianza di Perugia sul perdurante percorso di recupero dell’istante e sul valore della sua attività collabarativa, in primo luogo stigmatizzando come il provvedimento impugnato – salvo che per qualche piccolo aggiustamento lessicale – costituisca la riproduzione dell’ordinanza con cui lo stesso Tribunale, in data 3 marzo 2022, aveva concesso la misura della semilibertà.
Lamenta la manifesta illogicità dell’affermazione contenuta nel provvedimento secondo cui la valutazione della condotta del condannato è stata svolta con riferimento all’attualità del comportamento del condannato, trascurando in primo luogo l’acquisizione del certificato aggiornato dei carichi pendenti dell’istante, sicché tale affermata “nuova valutazione” sarebbe, in realtà, svolta sulla scorta di informazioni provenienti dalle DDA di Roma, Messina, Potenza e Catania – tutte antecedenti alla decisione con cui il Tribunale, rigettando la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ha ammesso NOME alla semilibertà; si tratterebbe, peraltro, di informazioni antecedenti di almeno un anno e, dunque, distanti rispetto alla decisione impugnata.
Quanto, poi, alla affermata prosecuzione dell’attività di collaborazione con la giustizia prestata da NOME, il ricorrente ne censura la contraddittorietà a fronte dell’omessa verifica, presso quelle stesse Autorità giudiziarie procedenti, degli esiti della collaborazione con la giustizia.
È altresì lamentata l’erronea valutazione delle informazioni provenienti dall’unica Autorità giudiziaria interpellata nel procedimento di cui si tratta, ossia la procura della Repubblica di Perugia, la cui nota trasmessa in data 9 gennaio 2023 è stata riassunta parzialmente: mentre la relazione e i relativi allegati darebbero atto della circostanza che la delazione di COGNOME, in ordine al reato di induzione alla corruzione da lui attribuito al consigliere del consiglio superiore della magistratura in carica COGNOME è risultata falsa, sicché l’autorità giudiziaria di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di NOME per il reato di calunnia ed è stato archiviato il procedimento nato dalle dichiarazioni dello stesso COGNOME relativamente alla esistenza della c.d. RAGIONE_SOCIALE Ungheria. Il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, richiamato in un solo rigo la valutazione del procuratore della Repubblica di Perugia secondo cui non
si poteva comunque esprimere nei confronti dell’odierno ricorrente un giudizio di totale inattendibilità.
Da ultimo il Procuratore generale ricorrente deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di positiva valutazione della condotta di NOME durante il periodo in semilibertà trascurando il rilievo, assolutamente negativo, del dato contenuto nella relazione di osservazione e programma di trattamento della casa circondariale di RAGIONE_SOCIALE in data 12 gennaio 2023 nella quale si segnala la scarsa chiarezza e correttezza nello svolgimento dei compiti; in particolare, sono stati evidenziati incontri avvenuti presso la RAGIONE_SOCIALE, in orario di volontariato, con soggetti specificamente individuati nella nota dell’RAGIONE_SOCIALE e, comunque, estranei tanto all’ambito familiare di NOME, quanto della RAGIONE_SOCIALE. Nella stessa relazione si evidenziava «una modalità di NOME di muoversi in maniera autonoma dalle indicazioni della RAGIONE_SOCIALE». Lamenta il ricorrente altresì che detta relazione di osservazione faceva espresso riferimento a una precedente nota del 20 maggio 2022 che, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza ha omesso di acquisire agli atti del procedimento.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta in data 23 ottobre 2023, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In data 9 novembre 2023 il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO ha depositato memoria con la quale, nel replicare alle conclusioni del Sostituto Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell’affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d’illogicità.
Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia
possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenl:i penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. l, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito c:he, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal Condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 ,del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione /;
all’art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire (nell’alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME Rv. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, NOME, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, rendendo una motivazione illogica e contraddittoria, in punto di enunciazione degli elementi dai quali ha ritenuto di trarre l’affermata evoluzione positiva della condotta serbata dal condannato nel periodo svolto in regime di semilibertà.
Come posto in evidenza dal Procuratore generale ricorrente, osserva il Collegio che l’analisi è stata compiuta sulla stessa piattaforma conoscitiva che aveva portato, in ossequio al principio di gradualità, all’ammissione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, senza che però il Tribunale di sorveglianza si sia fatto carico di svolgere un aggiornamento di quelle informazioni, in primo luogo attraverso l’acquisizione di un certificato dei carichi pendenti aggiornato. In
secondo luogo avrebbe dovuto verificare gli esiti delle ulteriori propalazioni auto ed etero accusatorie che – secondo lo stesso tenore del provvedimento impugnato – sarebbero intervenute successivamente al precedente provvedimento e dal Tribunale poste a fondamento dell’affermazione secondo cui la collaborazione con la giustizia sarebbe proseguita nel tempo senza interruzioni e con apporti contributivi assai rilevanti (p. 7 dell’ordinanza impugnata).
Sotto ulteriore e concorrente profilo, quanto agli GLYPH esiti dell’osservazione scientifica, ha trascurato di valutare la relazione in data 12 gennaio 2023: in essa era segnalata una qualche opacità da parte del condannato nello svolgimento dei compiti presso la RAGIONE_SOCIALE posto che questi, in orario di volontariato, aveva incontrato soggetti estranei tanto all’ambito familiare, quanto a quello dell’Ente e si evidenziava una tendenziale autonomia di movimento da parte dello stesso rispetto alle indicazioni ricevute.
Si tratta – ad avviso del Collegio – di elementi suscettibili di doverosa valutazione, in ipotesi anche al fine di escluderne, purché motivatamente il rilievo, ai fini della verifica dei presupposti della più ampia misura alternativa alla detenzione invocata.
Per le ragioni sin qui espresse, l’ordinanza dev’essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio nel rispetto dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così deciso, il 17 novembre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME Presidente