Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37414 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37414 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 28 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali e dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare avanzate nell’interesse di NOME COGNOME, in esecuzione pena in regime di semilibertà dal 23 maggio 2024.
A fondamento della decisione di rigetto della piø ampia misura alternativa i giudici hanno evidenziato la segnalazione di alcune infrazioni del 21 agosto e del 20 ottobre 2024, con conseguente diffida del Tribunale di sorveglianza del 26 febbraio 2025.
L’istanza di detenzione domiciliare Ł stata dichiarata inammissibile, tenuto conto dell’entità della pena residua da espiare e della natura dei reati per i quali Ł in corso l’esecuzione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo per violazione di legge.
Ha evidenziato come la richiesta di detenzione domiciliare abbia avuto riguardo a detenuto ultrasettantenne che ha già espiato la pena per i reati ostativi e l’istanza di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali sia stata rigettata, invece, sulla base di due infrazioni di scarso rilievo.
Ad ogni modo, il provvedimento impugnato manca di ogni motivazione in punto di gravità dei fatti posti a fondamento della decisione di rigetto, tenuto conto che le stesse violazioni non hanno comportato la revoca della misura della semilibertà.
Peraltro, la minima gravità delle infrazioni, Ł stata ampiamente illustrata dal ricorrente in sede di udienza davanti al Tribunale di sorveglianza in data 10 marzo 2025.
A fronte di tali spiegazioni, i giudici di merito non hanno fornito alcuna motivazione,
omettendo, altresì, di considerare anche le informazioni positive provenienti dall’Autorità di pubblica sicurezza e dalla DDA.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
La censura in punto di detenzione domiciliare Ł del tutto generica.
Invero, il ricorrente, a fronte della motivazione adottata nel provvedimento impugnato, si limita ad affermare di essere ultrasettantenne e di avere espiato la pena per i reati ostativi senza, tuttavia, specificare ulteriori dettagli in ordine a tale seconda circostanza.
In ragione del fine pena indicato, del riferimento (di cui all’ordinanza oggetto di impugnazione) al provvedimento di cumulo in esecuzione, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare adeguatamente la circostanza posta a fondamento della censura riferita alla detenzione domiciliare contenuta, peraltro, nella parte narrativa delricorso.
Pur essendo noto e condiviso il consolidato orientamento in base al quale «in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, Ł legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario (nel caso di specie, l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare), che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o piø titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi» (Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982), va detto che, nel caso di specie, la censura si atteggia in termini meramente assertivi e generici, non consentendo a questo giudice di legittimità di individuare quale sia la violazione di legge nel quale sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza.
Con riguardo alla misura dell’affidamento in prova, Ł stata assegnata rilevanza alle infrazioni segnalate il 21 agosto e il 20 ottobre 2024 rispetto alle quali non assume rilievo, evidentemente, la circostanza che non sia stata revocata la misura della semilibertà.
Invero, l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone un ambito di libertà ben maggiore rispetto alla semilibertà e legittimamente il medesimo fatto può essere ritenuto ostativo ai fini della concessione della prima, ma non tale da determinare la revoca della seconda.
Nel compiere tale valutazione, il Tribunale di sorveglianza, alla luce della disamina complessiva dei fatti sottoposti alla propria cognizione, rispetto ai quali il ricorrente non ha proposto censura alcuna, ha correttamente applicato i principi che governano la materia.
Deve essere tenuto presente il principio di diritto espresso, anche recentemente, da Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, ossia che «ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui Ł stata irrogata la pena in espiazione, Ł necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali Ł stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta»(in tal senso anche Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, COGNOME,Rv. 210553, Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244322, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602).
Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale,
ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sØ soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante) » (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).
Nel caso di specie, il ricorrente neppure afferma di avere avviato il percorso di revisione critica e non illustra quali giustificazioni sono state addotte davanti al Tribunale di sorveglianza in ordine alle riscontrate violazioni: passaggio che sarebbe stato fondamentale per supportare la critica avente ad oggetto la carenza e l’illogicità della motivazione (pure articolata nell’illustrazione del motivo).
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME