Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36896 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36896 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/s9pitíte le conclusioni del PG r. s-co-.0 -1) ATI/t . A.’) / Cf 2M e .-tx GLYPH ktit-ritt4 AL, i.S51 GLYPH ‘ c…kkucc.vD-0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 6 febbraio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha ammesso COGNOME NOME alla detenzione domiciliare al contempo rigettando la domanda di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale.
1.1 COGNOME NOME deve espiare la pena di anni uno e mesi tre di reclusione; h usufruito di un affidamento in prova, per fatti antecedenti a quello in esecuzi tra il 2017 e il 2019.
Il titolo in esecuzione riguarda una ipotesi di contraffazione di prodotti con fin terapeutiche (prodotto aloe non conforme a come prospettato) e false informazioni al pubblico ministero (fatti verificatisi tra il 2016 e il 2017) .
Il Tribunale nel valutare le domande afferma, in sintesi, che il COGNOME avreb proseguito di fatto – anche durante il precedente affidamento- l’attività di ven di prodotti dello stesso tipo di quelli oggetto del giudizio di condanna (tramit diverso soggetto giuridico) e da ciò sarebbe derivata una nuova denunzia nel 2021. Da ciò la considerazione di una insufficiente revisione critica, tale da consentire l’applicazione della più ampia misura dell’affidamento in prova.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Con unico motivo si deduce erronea applicazione di legge.
2.1 D ricorrente evidenzia, in sintesi, che : a) vi è stato un eccesso di valorizz di una semplice denunzia, che non può essere ritenuta una nuova pendenza tale da porre in dubbio l’avviato processo di revisione critica; b) le ulteriori informa erano positive e la condotta di false informazioni è stata posta in essere sol per prestare ausilio al proprio compagno di vita. La motivazione della decision reiettiva dell’affidamento sarebbe, dunque, meramente apparente.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Come è stato più volte precisato da questa Corte di legittimità la verifica il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a compiere in sede di delibazione della domanda – riguarda non soltanto le modalità di realizzazione del fatto in espiazio ma soprattutto la condotta successiva, al fine di apprezzare l’esistenza (o me di progressi nella capacità del soggetto di accettare l’esito del giudizio e a un concreto programma di recupero sociale. In caso di individuazione di elementi
negativi – che non possono consistere nella sola gravità del fatto in espiazio il Tribunale è tenuto a compiere una adeguata ricognizione degli indicatori attuale pericolosità che impediscono l’applicazione della più ampia misur alternativa (v. tra le molte Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove precisato, tra l’altro, che la gravità del reato commesso non è di per sè ostativa alla concessione del beneficio).
3.2 Nel caso in esame, tuttavia, simile verifica risulta realizzata, posto Tribunale non si è limitato a compiere riferimento all’episodio della denunzia d 2021 ma ha esaminato alcuni aspetti del fatto, sì da ricavarne – in modo n implausibile – la convinzione di una tendenza del COGNOME a proseguire l’attività illecita anche nel corso della precedente sottoposizione alla misura alternativa
A fronte di tali argomentazioni le doglianze difensive risultano generiche e astra e comunque non tali da individuare una reale frattura logica del percors argomentativo.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente