Affidamento in Prova per Reati Ostativi: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Prove Concrete
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema penitenziario, ma per i condannati per crimini di particolare gravità, la strada è in salita. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi presupposti per l’affidamento in prova per reati ostativi, chiarendo che una generica attestazione di buona condotta non è sufficiente a superare le barriere normative. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il grave reato di associazione di tipo mafioso (previsto dall’art. 416-bis del codice penale), ha presentato un’istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Questo reato rientra nella cosiddetta ‘prima fascia’ dell’art. 4-bis dell’Ordinamento Penitenziario, una categoria di crimini che ostacolano, per presunzione di legge, la concessione di benefici penitenziari.
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato la richiesta inammissibile. La motivazione era chiara: il condannato non aveva fornito alcun elemento specifico a sostegno della sua domanda. In particolare, non aveva dimostrato né la propria collaborazione con la giustizia, né l’impossibilità di tale collaborazione, né l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Mancava, inoltre, la prova di un avvenuto risarcimento del danno o di altre attività a carattere riparativo.
L’Affidamento in Prova per Reati Ostativi e la Decisione della Corte
Di fronte al rigetto, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, i suoi motivi di ricorso sono stati giudicati generici. Egli si è limitato a sostenere la regolarità della propria condotta, senza però confrontarsi in modo specifico con le ragioni del diniego, ovvero senza fornire le prove richieste dalla legge per i condannati per reati ostativi.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto la motivazione del Tribunale di Sorveglianza adeguata e non illogica, confermando che per i crimini di cui all’art. 4-bis, l’onere della prova a carico del condannato è particolarmente rigoroso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha evidenziato come il sistema normativo preveda una presunzione di pericolosità sociale per chi si è macchiato di reati come l’associazione mafiosa. Per superare questa presunzione e accedere all’affidamento in prova per reati ostativi, non basta un comportamento carcerario regolare. È indispensabile che il condannato fornisca elementi concreti e specifici che dimostrino un reale e definitivo distacco dal passato criminale.
Questi elementi includono, alternativamente o cumulativamente a seconda dei casi:
1. La collaborazione con la giustizia: Fornire informazioni utili a contrastare l’organizzazione criminale.
2. L’impossibilità o inesigibilità della collaborazione: Dimostrare che, per ragioni oggettive, non si è in grado di collaborare.
3. L’assenza di collegamenti: Provare in modo inequivocabile di aver reciso ogni legame con l’ambiente della criminalità organizzata.
4. La condotta riparativa: Dimostrare di aver risarcito il danno causato o di aver intrapreso altre attività che manifestino una concreta volontà di rimediare alle conseguenze del reato.
Il ricorrente non ha fornito alcuna prova su questi punti, rendendo il suo appello privo di fondamento.
Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio fondamentale nell’esecuzione penale: la concessione di benefici per i reati più gravi non è automatica ma deve essere meritata attraverso un percorso di revisione critica tangibile e documentato. Per i condannati per reati ostativi, l’onere di dimostrare di aver cambiato vita è un requisito imprescindibile e non un mero formalismo. La decisione della Cassazione serve da monito: senza prove concrete di un reale distacco dal mondo criminale, le porte delle misure alternative resteranno chiuse.
Perché la richiesta di affidamento in prova è stata respinta?
La richiesta è stata respinta perché il condannato, colpevole di associazione di tipo mafioso (un reato ostativo ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen.), non ha fornito prove specifiche riguardo alla sua collaborazione con la giustizia, all’impossibilità della stessa, all’assenza di legami con la criminalità organizzata o all’avvenuto risarcimento dei danni.
Qual è il motivo per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha giudicato il ricorso inammissibile perché era manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a sostenere la regolarità della propria condotta senza contestare specificamente le motivazioni del Tribunale di Sorveglianza e senza fornire gli elementi probatori richiesti dalla legge per i reati ostativi.
Cosa deve dimostrare un condannato per un reato ostativo per ottenere un beneficio penitenziario?
Deve dimostrare concretamente di aver interrotto ogni legame con l’ambiente criminale, fornendo elementi specifici sulla collaborazione con la giustizia (o sulla sua impossibilità), sull’assenza di contatti con organizzazioni criminali e sull’aver tenuto condotte riparative, come il risarcimento del danno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17420 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la richiesta di affidamento in prova proposta dal condannato in quanto egli sta espiando una condanna per un reato compreso nella prima fascia dell’art.4-bis Ord. pen. (associazione ex art.416-bis cod. pen.) e che egli non ha dedotto elementi specifici a conferma della propria collaborazione, della impossibilità della stessa, della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell’avvenuto risarcimento dei danni o, comunque, di attività di carattere riparativo da parte sua;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza limitandosi a sostenere la regolarità della propria condotta senza dedurre alcunché circa quanto previsto dal citato art. 4-bis;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.