Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41525 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41525 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LAMON il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che entrambi i motivi posti da NOME COGNOME a fondamento del ricorso non superano il vaglio di ammissibilità
1.1. Il primo non è consentito perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito ed è, comunque, costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il Tribunale di sorveglianza, nel revocare l’affidamento in prova, ha ritenuto decisive le gravi e reiterate violazione delle prescrizioni realizzate a parte dal mese di giugno del 2022 valutate, nel loro complesso, sintomatiche dell’inadeguatezza della misura concessa a perseguire, attraverso l’inserimento nella struttura comunitaria, gli obiettivi del programma terapeutico e rieducativo. Si tratta di valutazione pienamente rispettosa del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche di tipo terapeutico, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479 – 01).
1.2. Il secondo motivo non si confronta con il reale contenuto della motivazione che, nel riporre la revoca da una precisa data, il 26 giugno 2022, successiva all’inizio dell’esecuzione della misura, il 3 maggio 2022, ha fatto riferimento al primo manifestarsi dei comportamenti trasgressivi dell’affidato considerati indicativi dell’inadeguatezza del programma di risocializzazione e la durata breve dell’esecuzione che ha inevitabilmente comportato limitazioni contenute alla sua libertà personale.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.