Affidamento in Prova: Quando un Lavoro Non Basta per Evitare il Carcere
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, offrendo al condannato la possibilità di un percorso di reinserimento nella società. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e dipende da una valutazione complessa del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che anche un’offerta di lavoro concreta può non essere sufficiente se altri elementi inducono a ritenere la misura ancora prematura.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato a una pena di tre anni e cinque mesi di reclusione, presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. A sostegno della sua richiesta, evidenziava di aver ricevuto un’offerta di lavoro e la disponibilità a svolgere attività di volontariato, elementi che, a suo dire, dimostravano la sua volontà di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
Nonostante questi elementi positivi, il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta. La decisione si fondava sulla valutazione complessiva della condotta del soggetto, che includeva alcune violazioni e procedimenti penali ancora pendenti. Secondo il Tribunale, questi aspetti negativi rendevano allo stato “prematura” la concessione di una misura così ampia come l’affidamento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Contro la decisione del Tribunale, il condannato proponeva ricorso in Cassazione. La difesa lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza non avesse dato il giusto peso all’offerta di lavoro e alla condotta complessiva, che indicava una piena disponibilità al cambiamento. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Corte Suprema di riconsiderare gli stessi fatti e di giungere a una conclusione diversa.
La Valutazione della Cassazione sull’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato un principio fondamentale del processo di legittimità: la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza).
Il ricorso, infatti, non denunciava una reale violazione di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione, ma sollecitava una “diversa e alternativa lettura” degli elementi già esaminati. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente adempiuto al suo dovere. Aveva preso atto della possibilità di lavoro, ma l’aveva bilanciata con gli elementi negativi emersi, come le violazioni commesse e i procedimenti in corso. Sulla base di questo bilanciamento, aveva motivato in modo adeguato le ragioni per cui riteneva prematuro concedere l’affidamento in prova. La decisione del Tribunale, pertanto, non era né illogica né immotivata, ma frutto di un potere discrezionale esercitato correttamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto cruciale: la valutazione sull’opportunità di concedere una misura alternativa è un giudizio complesso e discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. La presenza di elementi positivi, come un contratto di lavoro, è importante ma non determinante in assoluto. Il giudice deve considerare l’intera personalità e il percorso del condannato. Un ricorso in Cassazione che si limiti a proporre una diversa interpretazione degli stessi fatti, senza individuare un vizio giuridico concreto, è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della cassa delle ammende.
Una proposta di lavoro garantisce l’accesso all’affidamento in prova?
No, non automaticamente. Come dimostra il caso, il giudice deve valutare complessivamente la situazione del condannato, includendo violazioni passate e procedimenti pendenti, che possono rendere la misura “prematura” nonostante l’offerta lavorativa.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del Tribunale di Sorveglianza sull’opportunità di una misura alternativa?
No, se la contestazione mira a ottenere una diversa e alternativa lettura dei fatti. Il ricorso in Cassazione è ammissibile solo per violazioni di legge o vizi di motivazione (es. motivazione mancante, illogica o contraddittoria), non per riesaminare il merito della decisione.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21685 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME NOME e ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni tre e mesi cinque;
Rilevato che con il ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione dell’offerta di lavoro ricevuta, alla possibilità di svolgere attività di volontariato e quanto alla condotta complessivamente tenuta dal condannato dalla quale, al di là di alcune violazioni “contravvenzionali”, si desumerebbe la piena disponibilità a intraprendere un percorso di reinserimento sociale;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, pure dando atto della possibilità di lavoro, facendo riferimento alle violazioni commesse e ai procedimenti anche attualmente pendenti, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la più ampia misura dell’affidamento in prova sia allo stato prematura;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024