Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22258 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato ad Alghero il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 22/11/2023 dal Tribunale di sorveglianza di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 22 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il 14 giugno 2023 il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva respinto l’istanza di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e riconosciuto la detenzione domliciliare, che erano state richieste congiuntamente in relazione alla pena che il condannato doveva scontare, quantificata in un anno, tre mesi e diciotto giorni di reclusione.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Genova con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo la condanna, attestato dall’attività lavorativa svolta, nel corso del 2023, presso la ditta “RAGIONE_SOCIALE“.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il respingimento dell’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Genova, in linea con le conclusioni alle quali era pervenuto il Magistrato di sorveglianza di Genova, sulla base di un giudizio prognostico adeguato della personalità criminale del condannato, che non consentiva di valutare positivamente il percorso rieducativo intrapreso, anche alla luce del disvalore del titolo esecutivo per il quale il ricorrente scontava pena oggetto di vaglio esecutivo.
Né assumeva rilievo, a fronte di questi elementi negativi di giudizio, la circostanza che COGNOME, nel corso del 2023, era stato inserito nel mondo lavorativo, atteso che, il suo impiego presso la ditta “RAGIONE_SOCIALE” era cessato da tempo, e, per converso, non venivano indicate prospettive professionali connotate da attualità idonee a determinare una valutazione
positiva del percorso trattamentale prospettato dal ricorrente ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Sotto questo profilo, il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, tenuto conto che, per valutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi, prodromici alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica di COGNOME, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specfie, il Tribunale di sorveglianza di Genova si esprimeva in termini negativi, nel rispetto della giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01).
Il Tribunale di sorveglianza di Genova, per altro verso, evidenziava che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, NOME si trovava in Germania e non era stata fornita alcuna indicazione utile a inquadrare la sua condizione anagrafica ed esistenziale. Tali profili assumevano un rilievo particolarmente significativo, atteso che, come evidenziato a pagina 2 del provvedimento impugnato, non erano state fornite «indicazioni di sorta sull’attuale domicilio del NOME, e/o validi riferimenti sul territorio per avviare corposa istruttoria per imbastire misure alternative e post:ulando l’espiazione pena in forma alternativa la costante reperibilità del condannato sul territorio per formulare le relative prescrizioni connesse all’esecuzione pena».
Non può, in proposito, non richiamarsi, a conferma della correttezza della soluzione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Genova, tenuto conto dell’assenza di dati certi sull’attuale condizione anagrafica di NOME COGNOME, il seguente principio di diritto: «In tema di misure alternative alla detenzione, è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di un condannato di essere ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale fondato sulla mancanza di una sua stabile residenza, atteso che detta mancanza impedisce al servizio sociale un costante contatto diretto con il condannato, necessario all’espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l’art. 47, comma 9, della legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo» (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 8484 del 29/01/2009, COGNOME, Rv. 243708 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17 aprile 2024.