Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME, ammettendo il medesimo, d’ufficio, alla detenzione domiciliare.
Osservava il Tribunale che, dalla relazione dell’UEPE, era emerso che la revisione critica del condannato rispetto ai fatti che avevano determinato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, fosse incompleta, e che il lavoro attualmente intrapreso (per conto di una società con sede ad Hong Kong, di difficile verifica e controllo, non risultando redditi da lavoro dipendente dichiarati nell’anno 2022, ed essendo impossibile appurare la compagine societaria, l’oggetto delle prestazioni e l’entità dei guadagni) destasse perplessità presentando pericolose affinità con il passato.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso NOME, per il tramite dei difensori, deducendo, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio della motivazione in relazione all’art. 47 ord. pen..
Si duole la Difesa che il Tribunale abbia respinto la più ampia misura alternativa richiesta, facendo riferimento, in spregio ai più recenti approdi della Corte di legittimità, alla gravità del reato commesso, ed all’incompletezza della revisione critica avviata. I Giudici di merito hanno poi omesso di considerare che i fatti per i quali è intervenuta condanna risalgono al 2008, che da allora il condannato ha sempre svolto attività lavorativa, e che la relazione UEPE aveva dato parere positivo alla più ampia misura.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Giova ricordare che l’art. 47, comma 2, ord. pen. consente l’adozione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale quando “si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”. La valutazione prognostica deve essere effettuata “sulla base dei risultati della osservazione della personalità del condannato” che, laddove si tratti
di soggetto non detenuto, deve essere svolta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna . L’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale esige quindi l’attenta ponderazione della condotta serbata dal condannato e postula l’effettuazione di un percorso di vita – in epoca posteriore, rispetto alla commissione del reato dal quale trova scaturigine il titolo da eseguire – che presenti connotazioni positive. Dal bilanciamento dunque delle opposte componenti, deve potersi desumere una valutazione di complessiva meritevolezza del soggetto, rispetto al beneficio invocato.
2. Nel caso di specie, nessuno dei superiori principi risulta violato.
Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione che risulta congrua, logica e fedele alle risultanze procedimentali, non solo incerta la revisione critica del Wu, ma anche inadeguata la situazione concreta in cui l’affidamento avrebbe dovuto svolgersi (consentendo al predetto di continuare a svolgere attività imprenditoriale in società avente sede in Hong Kong dopo la condanna per bancarotta relativa a distrazioni per circa 1.000.000,00 di euro) a contenere la pericolosità specifica del condannato.
A fronte di tali deduzioni, il ricorrente si limita a richiedere a questa Corte la rivalutazione di elementi di fatto asseritamente trascurati, rivalutazione inibita in sede di legittimità.
In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. GLYPH
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Così deciso il 10/05/2024