Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 734 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 734 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
DOMENICO FIORDALISI NOME COGNOME CURAMI NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso il decreto del 05/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 5 febbraio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da RAGIONE_SOCIALE, per manifesta infondatezza essendo priva dell’indicazione di un’effettiva residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno;
Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il condannato aveva indicato il nome di un amico che poteva ospitarlo e aveva anche fornito il suo numero di telefono;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’ordinanza in realtà si basa sulla verifica della continua irreperibilità del condannato, attestata dal verbale di vane ricerche del 15/05/2023, richiamato nel provvedimento;
che «L’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell’interessato, sia prima dell’applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell’esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Rv. 276191 – 01);
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME