Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44137 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44137 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
NOME COGNOME nato a CASOLA DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 17 maggio 2023 il Tribunale di Sorveglianza Salerno ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale confronti di NOME COGNOME, a far data dal 9 agosto 2022.
1.1 In motivazione si evidenzia che:
una prima trasgressione si è verificata in data 9 agosto del 2022, quando COGNOME è stato identificato presso l’abitazione di Somma Franco (sogge sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) in Vietri sul Mare. In occasione il COGNOME è stato diffidato dal MdS al rigoroso rispetto delle prescr imposte in sede di sottoposizione alla misura alternativa;
successivamente, tra gennaio ed aprile del 2023 il NOME è risultato – i occasioni – non presente all’interno dei locali della ditta RAGIONE_SOCIALE ove er autorizzato a svolgere attività lavorativa. Il titolare della azienda ha rifer NOME NOME trovava all’esterno per attività delegate.
A fronte della prospettazione difensiva, secondo cui l’attività lavorativa, per statuito in sede di rinnovo della autorizzazione, poteva essere svolta all’esterno dei locali aziendali senza – in tali occasioni – dare avviso alla di pubblica sicurezza, il Tribunale rileva che doveva ritenersi ancora in v l’obbligo imposto inizialmente (di dare avviso delle uscite dai locali aziendali
Viene pertanto affermata la sussistenza e gravità delle ripetute violazioni.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – NOME COGNOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio motivazione.
2.1 La difesa del ricorrente osserva, in sintesi, che :
il primo episodio era stato ritenuto di modesta rilevanza, tanto da comport un mero ammonimento;
quanto alle contestate ‘assenze’ dal luogo di lavoro si deduce un sostanz travisamento dei contenuti delle ‘nuove’ prescrizioni, derivanti dai provvedim emessi dal Magistrato di Sorveglianza in data 24 settembre 2021, di cui vie allegata copia.
Si sostiene, in particolare, che dallo stesso provvedimento del 24 settembre 2021 si evince che le prescrizioni in quella data impartite ‘sostituiscono le prec
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sicché non poteva affermarsi la perdurante vigenza, quanto alle modalità svolgimento della attività lavorativa, dell’obbligo – previsto inizialmente avviso di ogni spostamento dai locali aziendali. Gli spostamenti, peraltro, funzionali allo svolgimento della attività, tanto che sempre con la decisione d settembre 2021 si erano estesi i limiti territoriali alla intera Regione Campa
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Ed invero la motivazione espressa dal Tribunale di Sorveglianza, quanto a esistenza delle violazioni relative alle modalità di svolgimento della a lavorativa, non realizza un efficace confronto con quanto risulta d documentazione allegata all’atto di ricorso.
In data 24 settembre 2021 sono state rinnovate le prescrizioni correlate misura alternativa, nei confronti di NOME COGNOME, con una formula espress (..impone le seguenti prescrizioni che sostituiscono le precedenti) che po ritenere non più vigenti quelle originarie.
Anche in riferimento alla attività risocializzante, nel corpo di detta decis opera rinvio al ‘provvedimento odierno’, consistente nella autorizzazione a svol la ‘nuova attività’ con diversi limiti territoriali di movimento.
Il fatto che nella decisione allegata, in tema di svolgimento della attività lav manchi un espresso richiamo all’obbligo di dare avviso degli spostamenti, port ritenere quantomeno dubbia la volontà del Magistrato di Sorveglianza d mantenere ferma (solo) siffatta prescrizione, dubbio che va sciolto in favor soggetto sottoposto alla misura alternativa, data la necessaria chiarezza di statuizione che possa comportare conseguenze pregiudizievoli.
3.2 Ciò posto, e considerato che la prima violazione non aveva dato luogo a revoca del beneficio, va rilevata la complessiva inadeguatezza argomentativa del decisione di revoca della misura alternativa, con necessità di nuovo giudizio, p annullamento della decisione impugnata.
/
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale d Sorveglianza di Salerno.
Il Presidente
Così deciso in data 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore