Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20310 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUSSERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2024, con la quale Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l’istanza di concessi dell’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da NOME COGNOME relazione alla pena che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupp della misura alternativa alla detenzione invocata.
Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti p la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttam vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Milano.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Milano valutava correttamente g elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, richiamando l’elevata caratura crimi del ricorrente, che imponeva di ritenere elevato il pericolo di recidiva, anch luce della misura di custodia cautelare alla quale COGNOME veniva sottoposto giugno 2023, dopo la commissione dei fatti di reato posti in esecuzione.
Ritenuto che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamen prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio della condotta il del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantale 257001 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME 5.;NOME deve es dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.