Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Foligno il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del Tribunale di sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia rigetta – in relazione alla pena residua di tre anni e dieci mesi di reclusione, in NOME COGNOME per reati fiscali e concorsuali, pena la cui esecuzione era sospesa ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. – l’ista affidamento in prova al servizio sociale.
A ragione della decisione il Tribunale poneva l’insufficiente revisione cri della devianza e l’inadeguatezza delle opportunità risocializzanti prospet anche per la mancata disponibilità del condannato allo svolgimento di attività funzione riparatoria.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiduc Nei due connessi motivi il ricorrente deduce, rispettivamente, violazione legge e vizio di motivazione.
L’ordinanza impugnata si sarebbe arrestata al rilievo di precedenti pen ormai risalenti; avrebbe pretermesso le favorevoli risultanze dell’inchiesta so familiare; avrebbe sottovalutato ogni ulteriore indice (tra cui l’assen collegamenti con la criminalità organizzata e la titolarità di attività di deponente per l’ottenimento della misura alternativa, già in passato utilm disposta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che l concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazi della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richies e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (tra le mol 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).
Il giudice, basandosi anzitutto sulle relazioni provenienti dagli or deputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato alle valutazioni ivi espresse, deve apprezzare le riferite informazioni sull personalità, sull’evoluzione della medesima dopo il commesso reato e sull condotta attuale di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di persistente peri , dell’interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. P_IVA).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzament sull’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione recidiva, della misura alternativa in discorso, e l’effettuazione della pro sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità se risulta sorre motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 d 10/02/1992, COGNOME, Rv. 189375).
Tale appare, per approfondimento ed estensione, la motivazione dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale di sorveglianza, muovendo correttamente dalla radicata devianza, ha preso ulteriormente in esame l’evolversi della personalità condannato, senza tuttavia rinvenire elementi positivi pregnanti, che facesse ragionevolmente ritenere la proficuità dell’affidamento, e anzi ravvisando, ne povertà del disegnato progetto risocializzante e nella mancata apertura efficaci prospettive riparatorie, indici congrui della mancata adesione ai va socialmente condivisi.
In questo contesto, la circostanza della pregressa concessione della misur alternativa assume un significato opposto a quello attribuitogli dal ricorre giacché essa riflette l’incapacità della misura alternativa di attingere l’ob della rieducazione del reo, ad essa legalmente assegnato.
Il giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ragionata valutazio discrezionale finale, appare di conseguenza insindacabile in questa sede.
Segue la reiezione del ricorso.
A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 29/02/2024