Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39279 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39279 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in .Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 22 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della pendenza di altri due procedimenti penali (uno per cui vi è stata condanna in primo grado per fatto di detenzione e spaccio di stupefacenti, ed un altro per estorsione aggravata e sfruttamento della prostituzione, per cui vi è misura cautelare non custodiale, oltre che condanna in primo grado), e che non risulta certo l’affrancamento del condannato da logiche criminali. Inoltre, il
Tribunale ha evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il soggetto non è iscritto, quale prestatore di lavoro, alla banca dati dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata iscrizione del ricorrente presso l’RAGIONE_SOCIALE, atteso che lo stesso, come documentato in udienza, è titolare di regolare rapporto lavorativo quale manovale e, con riferimento alla sua posizione contributiva, il datore di lavoro ha versato contributi all’RAGIONE_SOCIALE ininterrottamente a partire dal 18 luglio 2023; il reddito da lavoro è per il ricorrente l’unica forma di sostentamento della propria famiglia.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla condanna per sfruttamento della prostituzione riportata nella motivazione dell’ordinanza impugnata, sia perché la condanna era non alla pena di 8 anni e 6 mesi, ma a quella di 6 anni ed 8 mesi, sia perché in appello la stessa è stata ridotta a 5 anni e 6 mesi, sia perché essa riguarda fatti commessi nel 2019 e nel 2020, ovvero un periodo in cui il ricorrente si era avvicinato ad ambienti criminali, fase della vita che, però, è terminata.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
I due motivi devono essere affrontati congiuntamente, in quanto attaccano ciascuno un segmento di una valutazione complessiva unica effettuata dal Tribunale.
La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza impugnata è l’art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 che, con riferimento al provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale, dispone: “il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”.
Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza deve effettuare nel decidere sull’affidamento in prova sono, pertanto, due: che non esista un pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”). Le prognosi non sono alternative, ma cumulative, in quanto devono essere entrambe positive perché il condannato venga ammesso a questo tipo di espiazione della pena.
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non possibile formulare la prognosi favorevole sul positivo reinserimento sociale, ancorandosi essenzialmente alla pendenza di ulteriori due processi penali ed alla mancata iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE del condannato.
Il ricorso deduce che le pendenze riguardano fatti lontani nel tempo e che il condannato lavora ormai regolarmente e stabilmente, come risulta da estratto contributivo.
L’argomento è fondato.
Pur se tra le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza deve valutare per effettuare il doppio giudizio prognostico, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto vi siano anche i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), e le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153), il Tribunale di sorveglianza, però, limitandosi ad attribuire rilievo – nel giudizio complessivo sul pericolo di recidiva e sulla rieducazione del condannato – soltanto alle pendenze processuali, ha omesso di valutare se il condannato avesse effettuato un inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, g-cItanael-n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924), e quale fosse la condotta di vita attuale dello stesso (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985).
In particolare, nel caso in esame, la condotta di vita attuale del condannato, apparentemente titolare di uno stabile rapporto lavorativo dipendente a partire dal 18 luglio 2023, è stata ritenuta subvalente rispetto alle pendenze processuali, con l’argomento che non risulterebbe la iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE dello stesso.
Nel caso in esame, però, la mancanza di iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE è un parametro manifestamente illogico da cui ricavare una caratterizzazione compiuta della condotta di vita attuale del condannato, perché non si confronta con le risultanze degli estratti contributivi prodotti dalla difesa del condannato che deporrebbero, invece, per l’esistenza di contributi previdenziali recenti, e continuativi, versati i favore del condannato.
Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto verificare la reale situazione lavorativa del condannato, anche mediante approfondimenti ulteriori, che rientrano nei poteri istruttori che l’art. 47 ord. pen. riconosce al Tribunale d
sorveglianza nella decisione sull’istanza di affidamento in prova, approfondimenti che sarebbero stati necessari nel caso in esame, ed avrebbero consentito al Tribunale di avere ulteriori, e migliori, elementi di valutazione sulla possibilità d rieducazione proposto dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 27 settembre 2024.