Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11340 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11340 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma, il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 06/06/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Roma
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
Letta la memoria rassegnata in data 03/01/2026 dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, con cui ha reiterato la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 6 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha ammesso NOME COGNOME – ultrasettantenne, libero in sospensione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., in quanto condannato, per il delitto di ricettazione, alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa, dichiarato delinquente abituale, con la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni due – alla detenzione domiciliare ex art. 47ter, comma 01, legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), per tutta la durata della pena da eseguire, e ha contestualmente rigettato l’istanza, pure proposta dal condannato, di affidamento in prova al servizio sociale.
Il Tribunale ha considerato che non potesse ammettersi COGNOME all’affidamento in prova non risultando sussistenti le condizioni per la sua ammissione alla fruizione di tale misura alternativa.
Descritta la situazione emersa, i giudici di sorveglianza, atteso che il condannato possiede un domicilio in Roma di cui è stata riscontrata l’idoneità per l’esecuzione di eventuali misure alternative, hanno reputato sufficienti gli elementi istruttori raccolti, così da prescindere dall’esito dell’indagine dell’UEPE, per ritenere adeguato il complesso di elementi da valutare, senza determinare ulteriore ritardo nella definizione del procedimento, in quanto hanno ritenuto che, in rapporto alla pregressa devianza palesata da COGNOME e alla sua carente revisione critica, non sussistesse l’attuale possibilità di ammetterlo alla misura più ampia, mentre gli elementi valutati, tenuto conto dell’età del condannato, non precludessero la sua ammissione alla specifica forma di detenzione domiciliare suindicata: si è concluso, quindi, che la detenzione domiciliare prevista dal comma 01 dell’art. 47-ter cit. si confà alla posizione di COGNOME, ultrasettantenne, dotato di domicilio idoneo, in espiazione di una pena connotata da entità compatibile con l’istituto applicato, posto che, nell’apprezzamento comparativo delle esigenze di prevenzione e di socializzazione, la suddetta forma di detenzione domestica, in ragione delle prescrizioni previste, deve considerarsi adeguata alla situazione concreta e proporzionata anche in vista della prevenzione della commissione di ulteriori reati.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendo l’annullamento dello stesso sulla scorta di un unico motivo con cui si lamentano la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione all’ulteriore misura alternativa richiesta.
Ad avviso della difesa, la motivazione resa dal Tribunale ha trascurato elementi che, invece, avrebbero dovuto essere necessariamente esaminati nella
valutazione dell’istanza di affidamento in prova, dovendo, in particolare, valutarsi, non i soli precedenti penali, ma anche, fra le altre fonti di conoscenza, le informazioni di polizia, le pendenze processuali, l’esito delle indagini sociofamiliari: e, nel caso in esame, alle favorevoli informazioni rese dalla polizia giudiziaria non era seguita, ma per cause indipendenti dalla volontà del condannato, alcuna nota informativa dell’UEPE, ragione per la quale si era insistito affinché tali informazioni venissero acquisite.
Il ricorrente fa, inoltre, notare che avrebbero dovuto considerarsi a suo favore l’assenza di nuove denunzie da lungo tempo, il suo attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale e l’eventuale buona prospettiva risocializzante: i giudici di sorveglianza hanno, invece, conferito riliev preminente al suo curriculum criminale non tenendo conto del fatto che l’ultimo reato commesso risale all’anno 2005 e che, per converso, egli oggi fruisce di fonti economiche lecite; elementi, questi, che avrebbero dovuto imprescindibilmente porsi in comparazione con quelli esclusivamente valorizzati.
Il Procuratore generale ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto non avrebbe dovuto negarsi rilievo al fatto che il, pur consistente, curriculum deviante di COGNOME non aveva fatto registrare condotte illecite da almeno dieci anni, mentre, se, da un lato, non si sono registrati segnali concreti di prese di distanza dal passato, dall’altro, avrebbe dovuto valutarsi che il condannato è ultrasettantenne e non risulta acquisita la relazione socio-familiare sulla sua condizione, mentre la formula utilizzata dal Tribunale, che ha fatto riferimento a difficoltà dell’UEPE a prendere contatti con l’interessato, non rassicura sull’ascrivibilità a COGNOME di tali difficoltà.
La difesa di COGNOME, con memoria del 3 gennaio 2026, in adesione alle indicazioni svolte dall’Autorità requirente, con particolare riferimento al riliev che l’esigenza della relazione UEPE non può ritenersi motivatamente esclusa nel bilancio della motivazione, ha replicato la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso – che riguarda soltanto il capo di rigetto del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza (restando, quindi, fuori dalla devoluzione l’avvenuta ammissione di COGNOME alla suindicata detenzione domiciliare) – non possiede fondamento giuridico.
Giova premettere che il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al responso negativo in tema di ammissione dell’istante all’affidamento in prova al servizio sociale dopo aver dato atto di alcuni elementi incontestabilmente emersi, anche con riguardo al fatto che l’istante non aveva opportunità di lavoro, essendo pensionato da qualche anno, e al rilievo che l’UEPE ha dato atto di non aver potuto svolgere l’indagine socio familiare, avendo riscontrato difficoltà a prendere contatti con l’interessato.
Su questo secondo punto, invero, non possono nutrirsi dubbi circa l’ascrivibilità all’istante dell’impasse in cui si è trovata l’indagine socio-familiare, dal momento che, anche per il celere e ordinato svolgimento delle attività istruttorie da svolgersi nel corso del procedimento in esame, l’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., prevede che il condannato non detenuto ha l’obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con l domanda di ammissione alla misura alternativa alla detenzione o di altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza.
Pertanto, se l’Ufficio di esecuzione penale esterna non è riuscito a completare la sua indagine nei tempi stabiliti dal Tribunale per carenza di riscontro da parte del condannato alla relativa convocazione, la situazione determinatasi va ascritta a COGNOME, indipendentemente dalla valutazione dello spessore delle conseguenze da trarsene.
Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, considerato anche il nutritissimo curriculum deviante di COGNOME e ha constatato – fattore per nulla secondario l’assenza di qualsivoglia attività risocializzante nella prospettazione avanzata dal condannato, al pari dell’assoluta carenza di iniziative riparatorie da parte sua.
La sinergica ponderazione di questi elementi ha determinato i giudici di sorveglianza a escludere la possibilità di ammettere COGNOME alla misura più ampia dell’affidamento in prova, la quale avrebbe presupposto un’incondizionata prognosi favorevole al cospetto della rilevata pericolosità sociale del condannato, prognosi allo stato esclusa anche – ma non solo – a causa della radicata devianza dimostrata dal soggetto, autore delle più svariate attività criminali.
Le notazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza sulla rilevata inadeguatezza del profilo del condannato al fine della sua attuale ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova costituiscono notazioni di spessore congruo e coerenti con l’esito delle rilevazioni compiute, in guisa tale da far ritenere giustificata la conclusione indicata.
Contrariamente all’assunto sviluppato dal ricorrente, il ragionamento del Tribunale non ha posto in discussione il principio di diritto, da riaffermars senz’altro, secondo cui, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini
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del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985 – 01), essendo indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del medesimo, attesa, fra l’altro, l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01); ciò, con l’ulteriore specificazione che ai fini della favorevole valutazione dell’istanza non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01).
Sempre restando nell’alveo di tale principio, è stato considerato dai giudici di sorveglianza – con un’analisi congrua e priva di cesure logiche – che il mancato avvio della revisione critica da parte del condannato risulta desunto da elementi certi, quali (ferma l’irrilevanza, in questo contesto, della mancanza di attività lavorativa) l’assenza di qualsivoglia attività volta a favorire la risocializzazion del condannato nonché la carenza di ogni iniziativa dimostrativa della proficua intrapresa da parte del condannato di percepibili attività di natura riparatoría.
Ha formato, quindi, oggetto di adeguata considerazione la carenza di indicatori concreti dell’avvio effettivo da parte di COGNOME del percorso di affrancamento dalla condizione deviante che lo aveva indotto a commettere reati in modo reiterato, tanto da essere dichiarato delinquente abituale ed essere destinatario anche della misura di sicurezza della libertà vigilata.
Attesa questa complessiva situazione, il rilievo – su cui ha insistito la difesa – che l’istante ha raggiunto e superato settanta anni di età e che egli da svariati anni non risulta aver commesso reati è stato dal Tribunale considerato, in modo non illogico, subvalente rispetto ai segnalati elementi sintomatici della sua persistente pericolosità sociale.
L’assodata inadeguatezza della situazione del condannato rispetto alle condizioni legittimanti l’affidamento in prova al servizio sociale – non soltanto in relazione allo spessore della pregressa devianza, ma anche in rapporto alla mancata emersione di alcun segnale concreto della volontà di risocializzarsi desumibile dalla condotta di COGNOME e, dunque, del reale avvio della revisione
critica – ha fatto sì che lo stesso completamento dell’indagine socio-familiare, peraltro ancora in itinere a causa del comportamento del condannato stesso, sia stato correttamente reputato non necessario per la definizione in senso sfavorevole all’istante del procedimento relativo alla misura alternativa più ampia.
Va, sul punto, ribadito che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condannato in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 – 01, in fattispecie in cui è stata ritenuta infondata la doglianza inerente all’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale), essendosi anche utilmente specificato che, quando è chiamato a decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza non ha l’obbligo di acquisir la relazione sull’osservazione della personalità, nel caso in cui il condannato sia libero, l’osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità d richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti (Sez. 7, n 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292 – 01).
Tale puntualizzazione impone di dissentire dalle indicazioni formulate dall’Autorità requirente e fatte proprie dalla difesa nella, in ogni caso tardiva memoria di replica (dal 3 gennaio 2026, data di presentazione della memoria, all’8 gennaio 2026, data dell’udienza, non sono intercorsi i cinque giorni liberi richiesti dall’art. 611 cod. proc. pen.; circa il riferimento alla natura di gi liberi con riguardo a quelli relativi al termine in questione Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02).
Tutto ciò considerato, deve concludersi che il complesso delle considerazioni svolte dal Tribunale in merito alla verifica delle condizioni necessarie per l’ammissione di COGNOME all’affidamento in prova al servizio sociale non risulta decisivamente contrastato dalle critiche articolate dal ricorrente.
La complessiva doglianza è, pertanto, da ritenersi infondata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l’impugnazione va rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Così deciso in data 08/01/2026.