Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25535 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25535 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MAGLIE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/seKite le conclusioni del PG ( GLYPHk ci..ej GLYPH CA) e.cyt GLYPH I C CI ; ,Getp,)-0 QJJ -a.NOME ,LAJUD r t. n ‘ GLYPH (g.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 7 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto la domanda di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale introdotta da COGNOME NOME. Costui è detenuto da 2018 e sta espiando una pena di anni sette di reclusione per traffico d stupefacenti.
1.1 In motivazione si rileva, in sintesi, che: a) vi sono elementi positiv valutazione per la avvenuta fruizione di permessi premio, per la condotta tenuta in espiazione e per l’esistenza di disponibilità familiari alla accoglie b) al contempo l’esistenza di una posizione giuridica mista, con provvedimento di arresti domiciliari per altro giudizio in corso sconsiglia l’adozione della mi alternativa richiesta….
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge.
La difesa del ricorrente evidenzia che il diniego dell’affidamento, a fronte molteplici indicatori positivi, è correlato esclusivamente alla esistenza diverso procedimento – della misura, mai eseguita, degli arresti domiciliari. Si ritiene tale condizione per nulla ostativa alla decisione favorevole, dovendo ritenere la valutazione del Tribunale del tutto automa rispetto alla vicen ancora sub iudice, peraltro per fatti del 2017.
2.2 Al secondo motivo si deduce assenza di motivazione in riferimento alla richiesta subordinata di ammissione alla semilibertà. Nessuna argomentazione è presente sul punto nella decisione impugnata.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Al di là della assenza di ‘presa in carico’ della richiesta subordina ammissione alla semilibertà (su cui effettivamente non si rinviene argomentazione alcuna), il Tribunale non motiva in modo adeguato il diniego dell’affidamento in prova.
Non può infatti ritenersi ostativa alla applicazione dell’affidamento in prova presenza di positivi indici di avvio del percorso di risocializzazione, la esisten un provvedimento cautelare – in diverso procedimento – data la ontologica precarietà della misura cautelare e la autonomia di valutazione dei giudici nei d distinti procedimenti. Ciò in particolare lì dove i fatti contestati nel titolo ca siano, come nel caso in esame, antecedenti rispetto al momento iniziale dell detenzione e della correlata osservazione carceraria.
Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata per nuova valutazione di entrambe le domande.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Così deciso in data 8 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente