Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4899  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato l’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzata da NOME COGNOME in data 18 giugno 2021 in relazione alla pena di dieci mesi di reclusione.
Assegnato il procedimento al Tribunale di sorveglianza in composizione monocratica, ne era stata disposta la restituzione al Collegio a seguito della comunicazione dell’UEPE che il condannato, residente in Romania e affetto da COVID, aveva chiesto un differimento dell’incontro.
Nonostante la notifica del 7 dicembre 2022 presso il domicilio eletto nell’istanza, nonché presso il difensore di fiducia, il condannato non aveva successivamente contattato l’UEPE, né si era presentato.
L’istanza di misura alternativa è stata rigettata alla luce del disinteresse mostrato dal condannato e della sua assenza all’udienza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME Ion, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito la violazione di legge e carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
In primo luogo, ha lamentato la mancata pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare avanzata, in via subordinata all’affidamento in prova, con la medesima istanza oggetto della decisione impugnata.
Peraltro, sussistevano tutti i presupposti per la concessione di tale diversa misura alternativa, per come risultante dalla nota dei Carabinieri del 5 dicembre 2022 che avevano accertato l’idoneità del domicilio indicato nell’istanza ai fini dell’esecuzione.
Tale annotazione non era stata oggetto di valutazione alcuna da parte del Tribunale di sorveglianza il quale aveva omesso di prendere in considerazione anche la sussistenza delle condizioni di cui alla legge n. 199 del 2010 per la detenzione domiciliare.
Inoltre, quanto alla mancata ammissione all’affidamento in prova, ha lamentato la mancata dimostrazione dell’assenza di contatti del condannato con l’UEPE dopo il 7 dicembre 2022, anche alla luce della presenza di tutti gli elementi per contattarlo nella citata nota dei Carabinieri del 5 dicembre 2022.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è infondato.
 In relazione alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali il profilo di censura riguarda l’affermato disinteresse del condannato che, nel proporre ricorso per cassazione, evidenzia la mancanza di prova del fatto negativo dell’assenza di contatti con l’UEPE successivamente al 7 dicembre 2022.
In tale data, incontestatamente, è avvenuta la notificazione per l’udienza davanti al Collegio giudicante.
A fronte di tale dimostrazione e dell’affermato disinteresse del condannato per il programma trattamentale, era onere del ricorrente dimostrare di essere reperibile e di avere prestato la necessaria collaborazione ai fini della misura alternativa richiesta.
Al contrario, il ricorrente si è limitato a contestare quanto riportato nel provvedimento impugnato senza offrire alcuna dimostrazione delle circostanze contrarie che sono rimaste meramente affermate.
Infondato anche il motivo di ricorso riferito alla omessa pronuncia in punto di detenzione domiciliare.
Dalla verifica dell’istanza presentata il 17 giugno 2021 agli atti risulta che il condannato ha chiesto la sola misura dell’affidamento in prova e non quella diversa della detenzione domiciliare.
Alla luce di tale circostanza, pertanto, correttamente il Tribunale di Sorveglianza di Torino non ha provveduto sul punto.
 Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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P.Q.M.
Rg ,=.  GLYPH Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/11/2023