Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Albania il 13/10/1983;
avverso l’ordinanza emessa il 09/08/2024 dalla Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha conclu l’inammissibilità del ricorso;
udita l’Avv.ta NOME COGNOME difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento de motivo di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di revoca del cautelare dell’obbligo di dimora nelle Regioni del Piemonte e della Lombardia, di nei confronti d COGNOME destinatario di un mandato di arresto europeo.
La Corte di appello aveva disposto la consegna all’Autorità Giudiziaria france sentenza del 29/08/2023; la Corte di cassazione, con sentenza n. 5068 29/09/2023, aveva sospeso il procedimento fino alla definizione da parte della C Giustizia dell’Unione europea di una serie di questioni a questa rimesse.
La Corte di appello nel presente procedimento ha rigettato la richiesta di revoca sostituzione della misura cautelare in corso al fine di scongiurare il peri sottrazione da parte dell’interessato alla consegna, tenuto conto della entità del inflitta, di dieci anni di reclusione, evidenziando come le rappresentate es lavorative potranno essere di volta in volta valutate attraverso apposite s richiesta di autorizzazione.
Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico moti con cui deduce violazione dell’art. 9, comma 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69.
Il ricorrente avrebbe stipulato un contratto di lavoro con una società in qua tecnico di cantiere edile e avrebbe necessità di muoversi liberamente; si segnal l’istanza sarebbe stata presentata a distanza di un anno dall’inizio dell’applicazio misure cautelari e che in nessuna occasione il ricorrente si sarebbe sottratto o a trasgredito le prescrizioni; si aggiunge che la richiesta della Corte, e cioè una d di autorizzazione di volta in volta, sarebbe incompatibile con il tipo di attività l che richiederebbe celerità e flessibilità “estreme” .
Non vi sarebbe nella specie un pericolo concreto ed attuale di fuga
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato
In tema di misure cautelari il principio di adeguatezza esprime l’esigenza sia una necessaria corrispondenza tra le ragioni cautelari da tutelare nel caso co e la misura da adottare o adottata.
Tale necessaria corrispondenza deve sussistere costantemente, in ogni stato e gr del procedimento; la misura cautelare, cioè, deve essere sempre quella che appare adeguata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto e che restringa la personale dell’indagato nella sola misura necessaria e sufficiente a tale scopo, sacrifici inutilmente vessatori.
Il principio di adeguatezza si ricollega infatti a quello di gradualità ed assume durante tutto l’iter cautelare, dalla richiesta di applicazione della cautela, alla revoca o sostituzione; l’art. 277 cod. proc. pen. dispone in tal senso che le moda esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti delle persone ad esse sottop il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.
La vicenda cautelare presuppone cioè una visione unitaria e diacronica d presupposti che la legittimano, nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subor l’applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’att
applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione.
Adeguatezza e proporzionalità devono quindi assistere la misura, “quella” specifica misura, non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si è innanzi detto (così testualmente, Sez. U., r1. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324).
La Corte di appello di Firenze non ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Rispetto alla misura non detentiva in corso da più di anno, la Corte si è limitata ad affermare che detta misura darebbe la più idonea a neutralizzare il rischio che il ricorrente possa sottrarsi alla consegna, tenuto conto dell’entità della pena inflitta, pa a dieci anni di reclusione
Si tratta di una motivazione gravemente viziata non avendo la Corte spiegato perché, ove la richiesta fosse accolta, il pericolo di fuga muterebbe la sua struttura e sarebbe diverso e maggiore rispetto a quello esistente; un pericolo riferibile ad un imputato che è già libero da molto tempo di muoversi, anche in due Regioni (Piemonte e Lombardia) e che, quindi, se avesse voluto allontanarsi, avrebbe avuto già quotidiane possibilità di farlo e che nel corso dell’intero, lungo, periodo di esecuzione della misura non ha mai trasgredito alcunchè.
Ne consegue l’ordinanza impugnata deve essere annullata la Corte di appello, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024
Il Consi ere estensore
Il Presidente