Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 333 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 333 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d’appello di Torino nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a BRA il 12/06/1986 avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del 14/06/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti, che aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 516 cod. pen. (per avere – quale titolare della omonima macelleria – posto in vendita sostanze alimentari non genuine, in particolare carne bovina tritata contenente solfito, additivo che non Ł consentito inserire nella preparazione di tale prodotto). La pronuncia di primo grado aveva assolto il COGNOME, altresì, dal reato di cui all’art. 440 cod. pen. (per avere – nella sopra detta qualità e con la condotta ivi descritta – adulterato i prodotti carnei prima della distribuzione, così rendendoli pericolosi per la salute pubblica, in ragione del quantitativo di solfiti ivi contenuto); in ordine a tale imputazione, però, non era stato interposto gravame.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino, deducendo erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.
La disciplina applicabile Ł quella del D.M. n. 209 del 1996, attinente alla disciplina degli additivi alimentari consentiti, sia in fase di preparazione, sia ai fini della conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle Direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. Per la preparazione delle carni – quali definite dal Regolamento CE n. 853/2004 – non Ł previsto l’utilizzo di solfiti o di anidride solforosa, con la sola eccezione di alcuni alimenti
specificamente indicati. Tali ultimi prodotti, tipici di altri Paesi europei, hanno una preparazione e una composizione degli ingredienti notevolmente differente, rispetto alla salsiccia di carne bovina e suina che viene prodotta in Italia ed alla quale non possono essere assimilati.
In forza dell’art. 16 del D.M. n. 209 del 1996 e dell’art. 18 del Regolamento europeo n. 1333 del 2011, il cd. principio del riporto (sarebbe a dire, la veicolazione, nel prodotto finito, di un additivo ammesso solo per un ingrediente) opera esclusivamente in relazione ai prodotti alimentari composti diversamente, rispetto a quelli indicati nell’art. 15 comma 3 della medesima disposizione. In definitiva, il prodotto commercializzato sotto la denominazione di ‘salsiccia di Bra’ non può contenere solfiti, neanche in via indiretta o veicolata dall’uso del vino bianco.
Risulta contraddittoria, inoltre, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si ritiene la non intenzionalità dell’utilizzo di solfiti, traendosi tale convincimento dalla percentuale relativamente esigua di sostanze vietate, riscontrate nei campioni utilizzati. Non vi Ł alcuna prova, infatti, in ordine al fatto che la percentuale di solfiti presenti non fosse sufficiente a modificare il colore del prodotto, ovvero a prolungarne la freschezza. Si sarebbe dovuto comunque qualificare il fatto – in caso di ritenuta assenza di dolo – ai sensi dell’art. 5 lett. g) legge 30 aprile 1962, n. 283, che ha natura di reato di pericolo presunto.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. In caso di conferma della sentenza di proscioglimento, infatti, l’art. 608, comma 1bis , cod. proc. pen. non consente al Pubblico ministero di dedurre, tramite ricorso per cassazione, i vizi della motivazione.
La violazione di legge lamentata nel ricorso consisterebbe, poi, nell’avere i giudici di merito erroneamente ritenuto consentito l’utilizzo del vino bianco (che contiene solfiti) per la preparazione della salsiccia di Bra. Ciò che emerge dalle norme citate dal Procuratore territoriale, però, Ł il divieto di utilizzo di solfiti per la preparazione della specifica carne oggetto della contestazione, ma non l’utilizzo del vino bianco, durante la preparazione medesima.
La difesa ha presentato memoria, a mezzo della quale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 608 comma 1bis cod. proc. pen., dal momento che – in presenza di una doppia assoluzione nel merito – Ł ammissibile il ricorso per cassazione, ma non per vizio di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
Integrando brevemente quanto esposto in parte narrativa, può dirsi che il fatto – nella sua stretta materialità – Ł stato pacificamente ricostruito, grazie alle due sentenze di merito. Ebbene, i Carabinieri del NAS di Torino – all’esito di una serie di controlli, posti in essere presso le varie macellerie ubicate nel territorio del Comune di Bra – procedettero al prelievo, presso l’esercizio commerciale gestito dall’odierno imputato, di alcuni campioni di salsiccia di bovino; effettuate le analisi di laboratorio, i militari riscontrarono – all’interno dei reperti – la presenza di solfiti, nella misura di 22mg/kg. Da ciò, l’incriminazione riportata in rubrica, ex art. 516 cod. pen.
2.1. Il Tribunale ha precisato che:
i conservanti e gli antiossidanti sono le sostanze che ‘prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari, proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi e dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore e che possono essere impiegate nei modi indicati negli allegati’;
gli antiossidanti, quali i solfiti, possono essere utilizzati esclusivamente negli alimenti
tassativamente indicati nell’allegato XI, parte B del D.M. n. 209 del 1996, nonchØ entro i limiti espressamente indicati nel medesimo allegato;
gli alimenti non indicati nell’elenco contenuto in tale allegato, invece, non possono contenere solfiti, per cui il limite di tolleranza, in tal caso, Ł pari a zero (fatta eccezione per le oscillazioni connesse alla taratura dello strumento di misurazione).
2.2. La Corte territoriale, a sua volta, ha reputato corretta la valutazione compiuta dal primo giudice. I Giudici di appello, infatti, hanno valorizzato il fatto che il disciplinare di produzione della salsiccia di bovino consenta che – nella preparazione dello stesso – possa aggiungersi del vino bianco. L’avversata sentenza evidenzia, allora, come il prodotto campionato sia stato preparato mediante l’utilizzo di una serie di ingredienti, fra i quali figurava proprio il vino bianco secco (trattasi di un dato sostanzialmente non contestato, in atti). E il vino bianco secco, secondo la lettera del Regolamento CE 606/2009, può contenere fino a 200 mg/litro di solfiti.
Volendo sintetizzare i concetti sopra enucleati, sarebbe consentito l’utilizzo in via indiretta di solfiti, attraverso l’unione – in sede di preparazione del prodotto finale – di ingredienti che, come accade nel caso del vino bianco secco, possono contenere anche un elevato quantitativo percentuale di solfiti. Ciò renderebbe lecita, in conclusione, l’introduzione – in via indiretta e mediata – di tale sostanza nel prodotto finale, attraverso l’aggiunta del vino bianco secco.
Tanto premesso, giova richiamare brevemente il quadro normativo di riferimento. La norma fondamentale, in materia, Ł il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 ( Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE ), che reca, all’art. 15, il seguente testo: ‹‹1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII; 2. Gli additivi alimentari elencati nell’allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell’allegato X, secondo il principio quanto basta››.
L’art. 14 del medesimo decreto ministeriale definisce i concetti di “conservanti” (sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari, proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi) e di “antiossidanti” (sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari, proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore). L’Allegato XI, Parte B del medesimo testo, poi, indica alcuni alimenti, all’interno dei quali Ł consentito l’inserimento – nelle percentuali ivi specificate – di anidride solforosa e solfiti; tra tali alimenti, pacificamente, non figura il prodotto tipico commercializzato sotto la denominazione di ‘salsiccia di bovino di Bra’.
Quanto al vino bianco, Ł consentito per legge che esso contenga fino a 200 mg/lt di solfiti; il cd. disciplinare di produzione della salsiccia di Bra, poi, contempla effettivamente il vino bianco, quale ingrediente utilizzabile per la preparazione del relativo composto. ¨ utile ricordare che – con l’espressione ‘disciplinare di produzione’ – si intende una serie di disposizioni normative, che devono essere seguite e rigorosamente rispettate, in sede di preparazione di prodotti ai quali siano stati attribuiti i riconoscimenti DOP, STG, DOCG e IGP. In altri termini, il cd. disciplinare di produzione Ł l’insieme delle prescrizioni, che regolano l’ottenimento di un certo prodotto finale agricolo o alimentare – e che vanno a costituire la norma definitoria dei requisiti produttivi e commerciali, indefettibili in un prodotto classificato come DOP, IGP o STG (o qualifiche equivalenti, se si considerano gli Stati extra Unione europea). Qualsiasi prodotto – sia esso nazionale o europeo – che si fregi di una denominazione, ovvero di una indicazione protetta, Ł dunque dotato di un
disciplinare.
Secondo il convincimento concordemente espresso dalle sentenze di merito, quindi, l’imputato si sarebbe attenuto proprio al disciplinare di produzione dello specifico prodotto; avrebbe così adoperato il vino bianco nella preparazione della salsiccia di Bra e ciò, consequenzialmente, avrebbe determinato l’emersione di tale dato dalle analisi successive alla campionatura.
La distonia tra il succitato decreto ministeriale – che non consente l’aggiunta di solfiti, nella produzione della salsiccia di Bra – e il dato letterale, ricavabile dalla lettura del disciplinare di tale prodotto (laddove Ł consentita ‘in preparazioni particolari ed innovative, rispetto alla ricetta originaria’, l’aggiunta di vino bianco secco, contemplandosi comunque l’utilizzo di ‘additivi a norma di legge’) Ł meramente apparente.
5.1. E infatti, vero che alla salsiccia di Bra Ł consentito aggiungere il vino bianco, ma vero anche che gli additivi devono essere, comunque, a norma di legge; e tale ultimo dato dimostra, plasticamente, come le due disposizioni non si collochino in posizione di reciproco contrasto. La lettura corretta di tale quadro normativo, infatti, Ł nel senso che debba ritenersi permessa l’aggiunta – al composto della salsiccia di Bra – di una certa quantità di vino bianco, purchØ quest’ultimo sia privo di solfiti (appunto, perchØ gli additivi vanno usati ‘a norma di legge’ e questa prevede – quanto alla carne bovina e suina – che non vi debba essere l’aggiunta di additivi).
Per una ancora maggiore chiarezza, peraltro, Ł bene precisare che Ł consentito aggiungere vino bianco alla preparazione della salsiccia di Bra, purchØ esso non contenga ‘solfiti aggiunti’, ossia che presentino una derivazione chimica, noto essendo come anche la stessa buccia d’uva contenga solfiti, ma di origine ovviamente naturale.
5.2. Questa Corte, del resto, si Ł recentemente pronunciata sulla specifica materia, enunciando principi di diritto ai quali questo Collegio intende dare continuità; il richiamo Ł al dictum di Sez. 3, n. 10237 del 15/02/2024, Fissore, Rv. 286037, nella cui parte motiva Ł dato leggere quanto segue: ‘Come già chiarito da questa Corte (Sez. 3, n.36471 del 4/06/2019, COGNOME, non massimata), la disciplina applicabile Ł quella del DM 209/1996, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, 5 n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. Esso, abrogando quasi integralmente il decreto ministeriale 31 marzo 1965, che disponeva la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, all’art. 15 comma 4 prevede tra l’altro che gli antiossidanti di cui all’allegato IX parte B (anidride solforosa e solfiti) possano essere usati solo negli alimenti ivi menzionati ed indica, per quanto di diretto interesse, in quanto riferito a carni: il «”Burger meat” con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4%»; «Breakfast sausages e Longaniza fresca e butifarra fresca». In linea con tali disposizioni si pone anche il contenuto del regolamento comunitario 1129 dell’Il novembre 2011 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari. Come emerge dal relativo allegato II parte A, l’introdotto elenco di additivi alimentari dell’Unione comprende: a) la denominazione dell’additivo alimentare e il suo numero E; b) gli alimenti ai quali può essere aggiunto; c) le condizioni del suo impiego; d) le restrizioni alla vendita diretta al consumatore finale. Con disposizioni di carattere generale concernenti gli additivi alimentari e le loro condizioni di uso si prevede che: 1. Solo le sostanze elencate nella parte B possono essere utilizzate come additivi negli alimenti; 2. Gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E dell’allegato; 3. Nella parte E dell’allegato gli alimenti sono elencati sulla base delle categorie alimentari di cui alla parte D dell’allegato stesso e gli additivi sono raggruppati sulla base delle definizioni di cui alla parte C. Precisato che ai sensi del Regolamento Cee 853/2004 per preparazione di carni si fa riferimento a
«carni fresche incluse le carni ridotte a frammenti che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo – fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche», dalla lettura del citato allegato e delle specifiche parti di riferimento rilevanti nel caso in esame emerge che per le «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004» (cfr. numero di categoria 8.1.2.) non si prevede l’utilizzo di solfiti (E228) e tantomeno della anidride solforosa (E220), talvolta indicata assieme ai medesimi; solo per specifici alimenti quali «breakfast sausages, burger meat con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4 % mischiato all’interno della carne salsiccia fresca, longaniza fresca, butifarra fresca» Ł consentito l’inserimento di solfiti e anidride solforosa. Si tratta, come si evince dal chiaro testo letterale e dalla corrispondenza a note e specifiche tipologie di alimenti, di prodotti tipici di altri paesi europei, differenti, per procedimento di preparazione e anche per composizione (come anche specificamente indicato dal legislatore comunitario per breakfast sausages e burger meat), dalla salsiccia di 6 carne bovina e suina prodotta in Italia, cui non possono quindi essere assimilati. Tanto non solo per il dato letterale evidente, ma anche alla luce delle sopra citate disposizioni generali secondo cui «gli additivi possono essere utilizzati solo negli alimenti e nelle condizioni di cui alla parte E dell’allegato» oltre che dalla circostanza, anche essa significativa, per cui, ove ritenuto, il legislatore comunitario ha espressamente riferito taluni additivi anche alla «salsiccia». Può farsi riferimento esemplificativamente, nell’ambito del numero di categoria 8.2.1. (Carne trasformata non trattata termicamente) alla curcurnina (E 100) alla cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E120) espressamente ammessi per «solo salsicce», laddove vi Ł uno specifico riferimento persino alle salsicce essiccate, ammettendosi per esse il ricorso ad estratti di rosmarino (E392). In altri termini, dalle regole generali appositamente dettate riguardo all’elenco sopra citato nonchØ dall’esame del medesimo, da cui emerge una indicazione precisa degli alimenti per i quali sono ammessi specifici additivi, emerge con chiarezza che nessun procedimento ermeneutico di assimilazione tra prodotti Ł consentito per estendere l’utilizzo di additivi ad alimenti non specificamente collegati ad essi, atteso che l’elenco risponde, piuttosto, all’intento di una precisa indicazione di additivi e alimenti ad essi correlabili’.
5.3. Può conclusivamente essere affermato come la legislazione vigente non consenta – per la preparazione sopra detta – l’utilizzo dei solfiti. Fuorviante e incongruo, peraltro, Ł il richiamo alla possibilità di dare ingresso – nella concreta fattispecie – al c.d. principio del riporto (o del trasferimento, sarebbe a dire la veicolazione, all’interno del prodotto ultimo, di un additivo ammesso con esclusivo riferimento a un ingrediente). Tale meccanismo, infatti, può trovare applicazione soltanto con riguardo ai prodotti alimentari composti diversi, rispetto a quelli indicati nell’art. 15, comma 3 lett. p) d.m. n. 209 del 1996 (tra i quali, appunto, le preparazioni di carni macinate fresche). La salsiccia di Bra, pertanto, non può contenere solfiti, neanche se questi vengano aggiunti in via indiretta o veicolata, attraverso l’uso del vino bianco; di quest’ultimo, quindi, Ł consentito l’utilizzo – in sede di preparazione di tale prodotto – a patto che esso non contenga a sua volta solfiti aggiunti, ossia di derivazione chimica (si veda anche, con specifico riferimento alla possibile veicolazione di additivi vietati, attraverso ingredienti che li contengano, Sez. 3, n. 12532 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 279066).
In punto di ammissibilità del ricorso, successivo a doppia conforme pronuncia assolutoria e, dunque, avuto riguardo al dato testuale ricavabile dall’art. 606, comma 1bis cod. proc. pen., ritiene questo Collegio che il lamentato errore di diritto sia pienamente sussistente. L’impugnazione, infatti, deduce specificamente proprio una erronea applicazione della legge, ad onta di qualche (improprio) riferimento a carenze di motivazione.
La Corte territoriale ha adottato una fallace decisione, in definitiva, non in punto di esposizione
argomentativa, bensì direttamente nel ritenere che l’uso del vino bianco, nella preparazione della salsiccia di Bra, consentisse l’inserimento finale, in quest’ultima, di solfiti. Il tema dedotto, pertanto, si sostanzia appunto nella denuncia di una lettura distorta della norma.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d’appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così Ł deciso, 13/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME