Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Cava De’ Tirreni il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore,
emessa il 29 novembre 2022, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un orologio marca Rolex contraffatto.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte di appello aveva escluso che il ricorrente potesse ritenersi acquirente finale dell’orologio ritrovato presso la sua abitazione, così da condannarlo per il reato di ricettazione anziché considerare integrata la sola violazione amministrativa di cui all’art. 1, comma 7, d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80.
Le modalità di conservazione dell’orologio non avrebbero potuto indurre la Corte a concludere nel senso che la detenzione fosse finalizzata alla futura cessione a terzi, anche per la mancanza di prova circa la detenzione di altri beni di provenienza illecita e tenuto conto delle dichiarazioni del ricorrente in ordine all’acquisto del bene, che avevano indotto il Tribunale ad assolverlo dal reato di cui all’art. 474 cod.pen. ritenendolo acquirente finale del bene.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata risponde dell’illecito amministrativo previsto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99, e non di ricettazione (art. 648 cod. pen.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 cod. pen.), attesa la prevalenza del primo rispetto ai predetti reati alla luce del rapporto di specialità desumibile, oltre che dall’avvenuta eliminazione della clausola di riserva “salvo che il fatto non costituisca reato”, dalla precisa individuazione del soggetto agente e dell’oggetto della condotta nonchè dalla rinuncia legislativa alla formula “senza averne accertata la legittima provenienza”, il cui venir meno consente di ammettere indifferentemente dolo o colpa (Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli, Rv. 252453).
Più di recente, si è affermato, in senso conforme, che risponde non di ricettazione, ma dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1, comma settimo, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in I. 14 maggio 2005, n. 80, nella versione modificata dalla I. 23 luglio 2009, n. 99, l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, cioè colui che non partecipa in alcun modo alla catena di produzione o di distribuzione e diffusione dei prodotti contraffatti, ma si limita ad acquistarli per uso strettamente personale.
(Fattispecie relativa al rinvenimento, a bordo dell’auto guidata dall’imputato, di numerosi capi di abbigliamento di note marche, riportanti chiari segni di contraffazione, nella quale la corte territoriale aveva assolto l’imputato per il delitto di cui all’art. 474 cod. pen., in assenza di prova in ordine alla successiva destinazione alla vendita dei beni contraffatti, condannandolo invece per il delitto di ricettazione. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha annullato tale condanna, difettando uno specifico accertamento sul titolo della detenzione). (Sez. 2, Sentenza n. 12870 del 09/03/2016, dieng, Rv. 266659).
Nel caso in esame, l’imputato era stato trovato nel possesso dell’orologio in esito a perquisizione presso la sua abitazione.
Egli aveva dichiarato di avere acquistato l’orologio al prezzo di 15-20 euro da un soggetto incontrato per strada, senza altre precisazioni.
La sentenza di primo grado aveva escluso la detenzione per la vendita a terzi (reato in allora contestato ai sensi dell’art. 474 cod. pen. e per il quale l’imputato è stato assolto) e dalla sentenza impugnata non emerge alcun valido elemento per ritenere provato che il ricorrente non fosse l’acquirente finale del prodotto e non l’avesse acquistato per uso personale.
Ne consegue, non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con la confisca e distruzione del bene in sequestro e la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Salerno per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e per l’effetto dispone la confisca e distruzione dell’orologio in sequestro e la trasmissione della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Salerno per quanto di competenza.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.02.2024.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
C vv4
Il Presidente
NOME COGNOME