Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Libia il 14/01/2001
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancat dichiarazione di improcedibilità per la presentazione di una denuncia in luog un atto di querela, è manifestamente infondato alla luce dell’orientamento seco cui, in ambito dì condizioni di procedibilità, la volontà di proporre una querel desumersi, legittimamente, dalla presentazìone alle forze dell’ordine d denuncia accompagnata dall’allegazione di documentazione utile all’individuazio dell’autore del fatto, non essendo necessario il rispetto di formule sacrame dovendosi sempre protendere, in casi dubbi, per il principio del favor querelae (Sez. 4, n. 10462 del 21/01/2025, Bulukhía Mamuka, Rv. 287759);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione d legge e vizio di motivazione in merito all’inutilizzabilità patologi dall’acquisizione contra legem mancando un provvedimento dell’autorità giudiziaria – del contenuto dei messaggi inviati tramite piattaforma s Whatsapp, risulta non consentito in sede di legittimità perché la censura n
stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, pena di inammissibilità, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si ev dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si ved le pagg. 3 e 4), riepilogo che il ricorrente avrebbe dovuto conte specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
che, ad ogni modo, è manifestamente infondato poiché disattende, da un lato, la giurisprudenza di questa Corte, volta ad affermare che «l’acquisizio “screenshots” di messaggi “whatsapp” forniti agli inquirenti da uno dei convers (nella specie, la persona offesa) non richiede il provvedimento di sequestr pubblico ministero, perché documenta una conversazione a cui lo stess conversante ha partecipato e si tratta di corrispondenza non più “in itinere ormai pervenuta sul dispositivo del destinatario» (Sez. 5, n. 1 del 28/02/2025, L., Rv. 287746) e, dall’altro, anche il principio secondo il «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabi elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pen inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del pr elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli eleme prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti e ininfluenti se, nonost loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l convincimento» (così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218);
osservato che con il terzo motivo dì doglianza, con cui si contesta violazio di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione e travisamento contenuto di specifici atti e prove, non è consentito in questa sede poiché: in luogo, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. l 4-7 dell’impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specific soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere !a tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in secondo luogo rivalutativo, in quanto il ricorrente, pur avendo formalmente espresso cens riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, in realtà non ha lamenta motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma un decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagli e lacunosa del materiale probatorio;
che sussiste la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la pro valutazione delle risultanze processualì a quella compiuta dal giudice di mer quale, nel caso di specie, con motivazione esente da vizi logici e giuridi esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le p 7 della sentenza impugnata che, in linea con la decisione del primo giudice confermato la piena attendibilità delle dettagliate dichiarazioni della persona
e la corroborazione delle stesse a opera dei molteplici riscontri investigativi, comunicazioni telefoniche tra il denunciante e il prevenuto, servizi di osservazi delle forze dell’ordine o filmati di videosorveglianza) facendo applicazione corretti argomenti giuridici ai fini dell’individuazione, nella persona del Rao dell’autore dei reati accertati e allo stesso contestati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2025.