Accordo sulle Misure di Sicurezza: La Parola delle Parti Vincola il Giudice
In un’importante pronuncia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2158 del 2024, ha riaffermato un principio fondamentale nell’ambito del patteggiamento in appello: l’accordo sulle misure di sicurezza raggiunto tra accusa e difesa è un pacchetto inscindibile che il giudice non può modificare. La decisione chiarisce i limiti del potere del giudice di fronte alla volontà concordata delle parti, specialmente quando si tratta di definire la durata di una misura come la libertà vigilata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, emessa a seguito di un accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale. L’imputato, accusato di rapina ed estorsione, aveva concordato l’applicazione di una pena e, contestualmente, della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata fissa di un anno.
Tuttavia, la Corte d’Appello, nel recepire l’accordo, aveva disposto la misura per una durata “non inferiore ad un anno”, alterando di fatto i termini del patto. Questa modifica, apparentemente minima, cambiava la natura della misura da una durata certa a una minima, lasciando aperta la possibilità di una proroga. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità della sentenza per difformità rispetto all’accordo raggiunto.
L’Accordo sulle Misure di Sicurezza non può essere Modificato
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del patteggiamento, che si basa su un accordo globale tra le parti. La Suprema Corte ha richiamato un autorevole orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 21368 del 2019), secondo cui l’accordo delle parti può estendersi anche all’applicazione delle misure di sicurezza.
Quando ciò avviene, il giudice si trova di fronte a una scelta binaria: o accogliere l’accordo nella sua interezza, così come è stato formulato, oppure rigettare l’intera richiesta di patteggiamento. Non ha, invece, un potere intermedio che gli consenta di ratificare l’accordo solo parzialmente o di modificarne i contenuti, come la durata di una misura di sicurezza. Modificare l’accordo significa violare la volontà delle parti, che costituisce il fondamento di questo rito speciale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa sulla necessità di preservare l’integrità dell’accordo processuale. La difformità tra quanto pattuito (libertà vigilata per la durata di un anno) e quanto deciso dal giudice d’appello (durata non inferiore ad un anno) non è una mera imprecisione, ma una modifica sostanziale che incide sulla libertà personale dell’imputato.
I giudici di legittimità hanno specificato che, in presenza di una simile discrepanza, non è necessario annullare l’intera sentenza. Trattandosi di una semplice difformità tra la volontà delle parti e la statuizione del giudice, è possibile applicare la procedura di rettificazione prevista dall’art. 619 del codice di procedura penale. Questo strumento consente alla Corte di Cassazione di correggere l’errore materiale, riportando la decisione alla sua corretta formulazione, in linea con l’accordo originario. Pertanto, la Corte ha rettificato la sentenza impugnata, sostituendo la dicitura “in misura non inferiore ad un anno” con la corretta espressione “per la durata di un anno”.
Le Conclusioni
La sentenza in commento rafforza la natura pattizia del concordato in appello. Stabilisce in modo inequivocabile che l’accordo sulle misure di sicurezza è parte integrante e vincolante del patto processuale. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’accordo deve essere formulato con precisione, nella consapevolezza che il giudice non potrà modificarlo. Per l’imputato, rappresenta una garanzia che i termini dell’accordo, una volta accettati dal Pubblico Ministero e sottoposti al giudice, non saranno alterati in modo peggiorativo. La decisione ribadisce che il ruolo del giudice è quello di garante della legalità dell’accordo, non di un suo revisore.
Nel patteggiamento, il giudice può modificare la durata di una misura di sicurezza concordata tra le parti?
No, il giudice non può modificare la durata. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice è tenuto a recepire integralmente l’accordo tra le parti, inclusa la parte relativa alle misure di sicurezza, oppure deve rigettare l’intera richiesta di patteggiamento.
Cosa succede se una sentenza di appello riporta una durata della misura di sicurezza diversa da quella concordata?
La sentenza è viziata da una difformità che può essere corretta. In questo caso, la Corte di Cassazione può procedere alla rettificazione della sentenza, sostituendo la previsione errata del giudice con quella originariamente pattuita tra le parti.
L’accordo tra le parti nel patteggiamento può includere anche le misure di sicurezza?
Sì, un autorevole orientamento delle Sezioni Unite citato nella sentenza afferma che l’accordo delle parti nel “patteggiamento” può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2158 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2158 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 17 marzo 2023, applicava a COGNOME NOME la pena concordata tra le parti in ordine ai delitti di r ed estorsione allo stesso ascritti, disponendo contestualmente la misura di sicurezza della libe vigilata per la durata non inferiore ad anno 1.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO.to Ritrovato deducendo con unico motivo nullità della sentenza per difformità tra l’accordo raggiunt tra le parti e la pronuncia di appello quanto alla durata della misura di sicurezza che nella vo delle parti era stata limitata ad anni 1.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso, in quanto fondato, determina la rettificazione della sente impugnata posto che sussiste una semplice difformità tra la previsione delle parti e que stabilita dal giudice.
Al proposito è stato affermato che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione, a norma dell’art. 86, comma primo, d.P.R. n 309 del 1990, è rettificabile in sede di legittimità con la procedura prevista dall’art. 619 proc. pen. (Sez. 6, n. 21384 del 21/05/2010 Rv. 247344 – 01). Inoltre secondo l’autorevole orientamento delle Sezioni Unite nel “patteggiamento” l’accordo delle parti può avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepi integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 de 26/09/2019 (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 – 02).
L’applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che è rettificabile a seguit di ricorso per cassazione la sentenza di concordato in appello che abbia stabilito una durata dell misura di sicurezza differente da quella oggetto dell’accordo delle parti.
P.Q.M.
Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della misura di sicurezza della libertà vigilata in misura non inferiore ad un anno è sostituita con l’espressione per la durat un anno.
Roma, 21 novembre 2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
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