Accordo sulla Pena: La Cassazione Chiarisce l’Inammissibilità dell’Appello
L’istituto del concordato in appello, comunemente noto come accordo sulla pena, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze procedurali sono nette e irrevocabili. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto un accordo sulla misura della pena, l’imputato non può più contestare i motivi relativi alla sua responsabilità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Due imputati, dopo una condanna in primo grado, presentavano appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, le parti raggiungevano un’intesa sulla sanzione da applicare, formalizzando un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello di Torino, recependo l’accordo, rideterminava la pena.
Nonostante ciò, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. A loro dire, i giudici di secondo grado avrebbero omesso di argomentare su altri motivi di appello che erano stati presentati originariamente, i quali venivano considerati erroneamente rinunciati.
La Decisione della Corte e l’impatto dell’accordo sulla pena
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si fonda su un principio logico-giuridico di incompatibilità. L’aver raggiunto un accordo sulla pena equivale a una rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame che non riguardano strettamente la quantificazione della sanzione.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici di legittimità hanno chiarito che la richiesta delle parti di valutare l’ipotesi di concordato, seguita dall’effettivo accordo sulla pena, è un atto che preclude la possibilità di insistere su altri motivi, in particolare quelli che attengono alla responsabilità penale. L’accordo, infatti, presuppone l’accettazione del giudizio di colpevolezza e si concentra unicamente sulla conseguenza sanzionatoria.
Di conseguenza, la Corte d’Appello non era tenuta a fornire alcuna motivazione sui punti dell’appello che erano stati superati e resi irrilevanti dall’accordo stesso. La rinuncia agli altri motivi è implicita e inscindibile dalla volontà di concordare la pena. Pretendere una motivazione su aspetti implicitamente abbandonati rende il ricorso privo di fondamento logico e giuridico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la scelta di un accordo sulla pena in appello è una decisione strategica che chiude definitivamente ogni discussione sulla responsabilità dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che prima di intraprendere questa strada, è necessario valutare attentamente se vi siano ancora margini per contestare la colpevolezza. Una volta formalizzato l’accordo, non è più possibile fare marcia indietro. Per il sistema giudiziario, tale principio rafforza l’efficacia degli strumenti deflattivi, garantendo che l’accordo raggiunto tra le parti abbia un effetto tombale sul merito della controversia, evitando così ricorsi dilatori e pretestuosi.
Se si raggiunge un accordo sulla pena in appello, si possono ancora contestare altri aspetti della sentenza?
No. Secondo l’ordinanza, l’accordo sulla pena è incompatibile con i motivi di appello relativi alla responsabilità. Accettando un accordo sulla sanzione, si rinuncia implicitamente a contestare la propria colpevolezza.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti manifestamente infondati. I ricorrenti lamentavano una mancata motivazione su punti che avevano di fatto abbandonato nel momento in cui hanno scelto di concordare la pena con la pubblica accusa.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i ricorsi, riguardanti l’omessa motivazione su motivi dedotti in appello ritenuti erroneamente rinunciati, sono manifestamente infondati rispetto alla rinuncia da parte dei ricorrenti ai motivi di appello diversi da quelli sulla misura della pena (v. pg. 79 della sentenza) posta a base della decisione ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. (riportando il verbale del 8.1.2025 la richiesta delle parti di valutare l’ipotesi di concordato in atti),essendo indiscusso l’intervenuto accordo tra le parti sulla pena per entrambi i ricorrenti (v. pg. 79, ibidem), incompatibile con la rinunzia agli altri motivi sulla responsabilità e, pertanto, non dovendo la sentenza dare conto delle ragioni della responsabilità;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna de( ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025