Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 15240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 11/10/1976
avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d’appello di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen
Ritenuto in diritto
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, in rifor ria della sentenza del GUP del Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta a COGNOME COGNOME nella misura, concordata fra le parti, di un anno e mesi quattro di reclusione per il delitto contestato di cui all’art. 497 bis cod.pen., previa rinunc ai motivi inerenti alla responsabilità dell’imputato.
L’imputato ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, dE ducendo violazione di norma processuale e mancanza di motivazione ai sensi de l’articolo
606 lettera e cod. proc. pen. per la mancata verifica in ordine alla sussistenza delle ragioni di proscioglimento elencate dall’articolo 129 cod. proc. pen.
Considerato in diritto
1.11 ricorso è inammissibile.
1.In tema di concordato in appello, secondo l’insegnamento di legit irnità, è
ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art.
599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellE volontà
della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministro sulla richiesta ed al contenuto di riforma della pronuncia del giudice, men :re sono
inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata vai Jtazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altre sì, a vizi
attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità
della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovver diver da quella prevista dalla legge (Sez.1, n. 944 del 23/10/2019, dep.:: 020, Rv
278170). E’, ancora, inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in ielazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità de la pena concordata e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo s illa pen ex art. 599 bis cod.proc.pen.»(Sez. 5, n.46850 del 11/11/2022, Rv 283i 78).
Se ne deduce l’ inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall’articolo 129 cod proc pen.
L’ inammissibilità deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso una sentenza proni nciata ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc.pen.
In conclusione il GLYPH ricorso deve essere dichiarato inarnmissi bile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della .s D mma di euro quattromila nel dispositivo a favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dello stesso.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen io delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cas ;a delle ammende.
Così è deciso, 25/02/2025