Accordo sulla Pena: La Cassazione Annulla e Corregge il Proprio Errore
Con la recente sentenza n. 11791 del 2024, la Corte di Cassazione interviene su un caso emblematico che ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la natura unitaria e inscindibile dell’accordo sulla pena. La pronuncia offre un’importante lezione sulla gestione del patteggiamento e sui limiti del potere del giudice nel modificarlo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza del Tribunale di Fermo, con la quale era stata applicata la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (patteggiamento). L’accordo originale prevedeva, oltre alla pena principale, anche la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
In un primo momento, la Corte di Cassazione, con una precedente sentenza, aveva annullato senza rinvio la decisione del Tribunale, ma limitatamente alla statuizione che disponeva la sostituzione della pena. Secondo la Corte, tale sostituzione non era ammissibile. Tuttavia, questa decisione si basava su un presupposto errato: che la richiesta di sostituzione fosse un elemento accessorio e non parte integrante dell’accordo.
Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno quindi proposto un ricorso per la correzione di errore materiale (ex art. 625-bis c.p.p.), sostenendo che la Cassazione non si era accorta che la sostituzione della pena era una condizione essenziale dell’intero accordo sulla pena fin dall’origine. Di conseguenza, annullarne solo una parte significava alterare la volontà delle parti e creare una pena diversa da quella pattuita.
La Decisione Correttiva della Cassazione e l’Accordo sulla Pena
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, riesaminando gli atti, ha accolto il ricorso, riconoscendo di essere incorsa in un errore di fatto. Dalla documentazione emergeva chiaramente che la richiesta di sostituzione della pena detentiva era contenuta nell’istanza originaria di patteggiamento, costituendone un elemento essenziale.
La Corte ha stabilito che, essendo tale richiesta parte integrante dell’accordo e non essendo legittima per le ragioni già esplicitate nella precedente sentenza, l’intero patto doveva essere considerato nullo. Non era possibile “salvare” solo una parte dell’accordo, perché ciò avrebbe significato imporre agli imputati una pena diversa da quella che avevano concordato con il Pubblico Ministero.
Di conseguenza, la Corte ha revocato la sua precedente sentenza e, in sua vece, ha annullato senza rinvio l’intera sentenza di patteggiamento del Tribunale di Fermo, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per l’ulteriore corso del procedimento.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione alla base della decisione risiede nel principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero per l’applicazione della pena è un atto unitario e non frazionabile. La volontà delle parti si forma su un pacchetto complessivo che include non solo la misura della pena, ma anche le sue modalità di esecuzione, come la sua sostituzione con una sanzione pecuniaria.
La Corte cita un proprio precedente (sentenza n. 10133 del 1993) per ribadire che l’impossibilità di salvare solo una parte dell’accordo è un principio cardine del rito del patteggiamento. Se una delle clausole essenziali dell’accordo è illegittima, il giudice non può modificarlo, ma deve rigettare l’accordo nella sua interezza. L’errore della prima pronuncia della Cassazione era stato proprio quello di non riconoscere la natura essenziale della clausola di sostituzione della pena, trattandola come un elemento scindibile dal resto.
Conclusioni
Questa sentenza è di fondamentale importanza perché riafferma la sacralità dell’accordo tra le parti nel procedimento di applicazione della pena. Stabilisce chiaramente che il patteggiamento non è un menù dal quale il giudice può scegliere quali portate approvare e quali scartare. È un patto unico e inscindibile. Se una condizione fondamentale dell’accordo è illegittima, l’intero edificio crolla e il procedimento deve ripartire. Questa decisione tutela la volontà delle parti e garantisce che l’imputato non si veda applicare una sanzione diversa e più gravosa di quella che aveva accettato in cambio della rinuncia al dibattimento.
Può un giudice modificare un accordo sulla pena (patteggiamento) accettando solo alcune parti e rigettandone altre?
No. Secondo la Corte di Cassazione, l’accordo sulla pena è un patto indivisibile. Se una parte essenziale dell’accordo, come la sostituzione della pena detentiva, risulta illegittima, l’intero accordo deve essere annullato. Non è possibile ‘salvare’ solo una parte dell’intesa.
Cosa succede se la Corte di Cassazione commette un errore di fatto nel giudicare un ricorso?
È possibile presentare un’istanza per la correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale. In questo caso, la Corte si è accorta di aver erroneamente presupposto che la richiesta di sostituzione della pena fosse separata dall’accordo principale e ha quindi revocato la propria precedente sentenza.
Qual è stata la conseguenza finale della decisione della Corte in questo caso?
La Corte ha revocato la sua precedente sentenza errata e ha annullato senza rinvio l’intera sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. Gli atti sono stati trasmessi nuovamente al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso del procedimento, di fatto azzerando l’accordo precedente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11791 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA,
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la correzione dell’errore materiale;
RITENUTO IN IFATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta penale, ha annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Fermo, emessa 1’08/06/2023, che aveva applicato ai ricorrenti la pena richiesta e concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazio al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
L’annullamento senza rinvio (e senza trasmissione atti) ha avuto ad oggetto esclusivamente la statuizione attraverso la quale il Tribunale aveva sostituito ai ricorrenti la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
Ricorrono per cassazione gli imputati, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., sostenendo che la Corte di cassazione non si sarebbe accorta che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria faceva parte dell’originaria richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 e segg. cod. proc. pen., sicché, non ritenendo tale sostituzione consentita nel caso di specie, la sentenza impugnata avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al Tribunale, in quanto non si sarebbe potuta salvare soltanto una parte dell’accordo sulla pena;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti, contrariamente a quanto ha presupposto la Corte di cassazione con la sentenza impugnata, che l’istanza di applicazione della pena avanzata da entrambi i ricorrenti conteneva la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.
La presenza in origine di tale richiesta – che non era legittima per le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata – doveva condurre la Corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza di applicazione della pena disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l’ulteriore corso, stante l’impossibilità di “salvare” solo una parte dell’accordo intervenuto tra le parti (c Sez. 2, n. 10133 del 22/10/1993, Pisano, Rv. 196722).
P.Q.M.
Revoca la sentenza N. 45903 pronunciata dalla Corte di cassazione in data 25/10/2023 nei confronti di NOME e NOME e per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza n. 210 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Fermo in data 08/06/2023 al quale dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso.
Ordina l’immediata scarcerazione di NOME e NOME se non detenuti per altra causa.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.02.2024.
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente