Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25989 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 16/02/1999
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 17/1/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino nei confronti di NOME COGNOME in ordine al delitto di
estorsione contestatogli, rideterminando le pene ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflittagli.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non viene contestata l’illegalità della pena concordata, ma la sola congruità di questa, mentre la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la
determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l’essenza stessa dell’accordo: invero, questa Corte (cfr., Sez. 5, n.
29243 del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273194-01), con orientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a
questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzi dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’inter svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. GLYPH
Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025