Accordo sulla Pena in Appello: La Cassazione Chiude le Porte a Ulteriori Impugnazioni
L’istituto dell’accordo sulla pena in appello, disciplinato dall’articolo 599 bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma le sue conseguenze sono definitive. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una volta raggiunto tale accordo, che implica la rinuncia ad altri motivi di gravame, la strada per un successivo ricorso in Cassazione è sbarrata. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo sulla rideterminazione della pena, con contestuale rinuncia da parte della difesa agli altri motivi di appello. La Corte territoriale, accogliendo la richiesta, aveva quindi ridotto la pena inflitta in primo grado nella misura concordata.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione a due aspetti: la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. (obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) e i criteri di determinazione della pena. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte con argomentazioni del tutto generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa senza formalità di rito, con una trattazione camerale non partecipata, come previsto per i casi di manifesta inammissibilità.
A causa di questa declaratoria, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Effetto Preclusivo dell’Accordo sulla Pena in Appello
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dell’accordo sulla pena in appello. La Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis c.p.p. non si limita a influenzare la decisione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento del processo, incluso l’eventuale giudizio di legittimità.
Quando l’imputato accetta di concordare la pena e, contestualmente, rinuncia agli altri motivi di appello, compie una scelta processuale definitiva. Questa rinuncia, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all’impugnazione in generale, impedisce di riproporre le medesime questioni davanti alla Corte di Cassazione. Sollevare doglianze sulla determinazione della pena o sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento, dopo avervi rinunciato in funzione di un accordo, è una palese contraddizione che l’ordinamento non ammette.
La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza sul punto, sottolineando che l’accordo sulla pena esaurisce la cognizione del giudice su tutte le questioni che ne sono oggetto, rendendo inammissibile ogni successiva contestazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un chiaro monito per la difesa: la scelta di accedere all’accordo sulla pena in appello è strategica e irreversibile. Se da un lato può garantire un risultato certo in termini di riduzione della pena, dall’altro comporta la cristallizzazione della condanna e la chiusura definitiva del processo.
È fondamentale che l’imputato sia pienamente consapevole che, accettando il concordato, sta di fatto rinunciando a ogni ulteriore possibilità di contestare la propria colpevolezza o la congruità della sanzione. Il ricorso per cassazione rimane una via percorribile solo per vizi che esulano dall’accordo stesso, ma non per le questioni che ne sono state l’oggetto, diretto o indiretto. La decisione della Cassazione, quindi, rafforza la stabilità delle sentenze emesse su accordo delle parti e conferma la natura definitiva e tombale di questo istituto processuale.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo aver concordato la pena in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accordo sulla pena in appello (ex art. 599 bis c.p.p.), che implica la rinuncia agli altri motivi, ha un effetto preclusivo che rende inammissibile un successivo ricorso per cassazione su questioni che sono state oggetto di rinuncia.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3000 euro) in favore della cassa delle ammende.
Perché la rinuncia ai motivi di appello è così importante nell’accordo sulla pena?
La rinuncia è un elemento essenziale perché manifesta il potere dispositivo della parte. Limitando la cognizione del giudice d’appello ai soli termini dell’accordo, tale rinuncia preclude la possibilità di sollevare nuovamente le stesse questioni in un grado di giudizio successivo, come quello di legittimità davanti alla Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5100 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5100 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 27/08/1995
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avvis alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di COGNOME NOME COGNOME contro la sentenza n. 1845/2024 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile.
Nel dedurre, peraltro in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed alla determinazione della pena, il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 10 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr’ sidente