Accordo sulla pena in appello: quando il ricorso in Cassazione diventa impossibile
L’istituto dell’accordo sulla pena in appello, introdotto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per deflazionare il carico giudiziario, ma quali sono le sue conseguenze sulla possibilità di ricorrere in Cassazione? Un’ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti invalicabili posti da tale accordo, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver concordato la pena, ha tentato di sollevare ulteriori questioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di primo grado, proponeva appello. In tale sede, le parti raggiungevano un accordo che prevedeva la riqualificazione del reato (ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti) e la rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato presentava ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello in relazione alla presunta mancata valutazione di cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la scelta di aderire a un accordo sulla pena in appello comporta una rinuncia implicita a far valere qualsiasi altra doglianza, anche se relativa a questioni che il giudice potrebbe rilevare di propria iniziativa.
Le Motivazioni: L’effetto preclusivo dell’accordo sulla pena in appello
La Corte ha spiegato che il potere dispositivo riconosciuto alle parti dall’art. 599-bis c.p.p. non si limita a circoscrivere l’oggetto della decisione del giudice d’appello, ma produce un effetto preclusivo che si estende all’intero iter processuale successivo, compreso il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione. In altre parole, l’accordo funziona in modo analogo a una rinuncia all’impugnazione per i motivi non concordati.
Di conseguenza, è inammissibile un ricorso che metta in discussione la sussistenza di cause di non punibilità (ex art. 129 c.p.p.) o la motivazione sul bilanciamento delle circostanze, poiché tali profili si considerano coperti e superati dal patto processuale siglato tra le parti. La volontà dell’interessato di rinunciare a certi motivi in cambio di un trattamento sanzionatorio concordato preclude la possibilità di ‘ripensarci’ e sollevare le stesse questioni in una sede successiva.
La Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. n. 29243/2018), ha sottolineato che l’accordo sulla pena in appello cristallizza la situazione processuale. La declaratoria di inammissibilità è stata pronunciata de plano, ovvero senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per i casi di manifesta infondatezza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida l’idea che l’accordo sulla pena in appello è una scelta processuale strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono valutare con estrema attenzione i pro e i contro di tale accordo, consapevoli che la sua stipula chiude la porta a quasi ogni ulteriore ricorso. La rinuncia ai motivi di appello è il prezzo da pagare per la certezza di una pena concordata. La decisione della Corte ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo aver concluso un accordo sulla pena in appello?
No, il ricorso è inammissibile. L’accordo sulla pena in appello implica la rinuncia a sollevare ulteriori motivi di impugnazione, bloccando di fatto l’accesso al giudizio di Cassazione per le questioni coperte dall’accordo.
L’accordo sulla pena in appello impedisce di sollevare anche questioni che il giudice potrebbe rilevare d’ufficio, come le cause di non punibilità?
Sì. Secondo la Corte, l’effetto preclusivo dell’accordo si estende anche alle questioni rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato ha rinunciato in funzione del patto sulla pena, come la valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Cosa succede se si presenta ugualmente un ricorso ritenuto inammissibile?
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie per un importo di 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/01/1995
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
(5;7 -a7R3711 -e -r –COGNOME«
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con cui la Corte d’appello di Roma, in riforma dell’appellata decisione, preso atto dell accordo fra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., riqualificato il fatto ai sensi dell’ -t. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ha rideterminato la pena inflitta nei suoi confrpnti in primo grado. Il ricorrente denuncia, con l’unico motivo, il vizio di motiva2:1)ne in relazione all’insussistenza delle cause di proscioglimenti ai sensi dell’ari:. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cuci proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cogniziene del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento proca: , suale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione. Pertanto, deve ritenersi inammissibile il ricorso relatki D alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. Casero Rv. 273194).
3.Ne discende l’inammissibilità del motivo che – come quello dedotto dal ricci -rente attenga alla motivazione della sentenza in ordine alla motivazione sull’applica2ione e sul giudizio di bilanciamento fra le circostanze, trattandosi di profilo cop:!ii to concordato sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.
A norma dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l’inammissibilità del ricorso è dici’ iarat de plano.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spa::.e del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendi?. Così deciso il 14/03/2025